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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/09/2025, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4050/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4050/2024 avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. GUIDA Parte_1 C.F._1
o stud iliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
(CF: ) rappresentato e difeso dall'avv. DE PRISCO Controparte_1 C.F._2
stud iciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 09/11/2024, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui Controparte_1 aveva contratto matrimonio in AP PA (SA) il 14/0 tto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2001, parte II, serie A, n. 24), deducendo che dal matrimonio erano nati i figli e , il primo in Mercato Per_1 Per_2
San Severino il 15.07.2002 e la seconda in Cava De' Tirreni il 17.04.2007.
Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
, costituitosi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha rassegnato Controparte_1 ponendosi alle richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 26.06.2025, fissata con decreto, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, previa adesione di entrambe le parti, costoro hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite e, medio tempore, prendendo atto di come la situazione familiare si fosse tranquillizzata, giusta dichiarazione della ricorrente e, peraltro, relazione del Servizio Sociale incaricato, la quale, peraltro, dava altresì atto, secondo quanto riferito dalla ricorrente, come il resistente da tempo non ponesse in essere atteggiamenti minacciosi ed anzi riconoscendogli anche buone doti genitoriali.
Ciò, infatti, è stato, ex post, altresì confermato dall'accordo bonario che le parti hanno raggiunto, anche nel superiore e prevalente interesse della prole in premessa indicata, oggi maggiorenne.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in pagina 2 di 5 quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito il mantenimento da parte del padre e di seguito riportati:
“2) Aspetti patrimoniali
considerato lo stato patrimoniale di entrambi i genitori e dei figli così come descritto in premessa, le parti pattuiscono che gli stessi non hanno nulla a pretendere uno dall'altro a titolo di mantenimento mentre, per ciò che concerne la figlia il padre, a titolo di concorso nel Per_2 mantenimento della stessa, verserà direttamente nell la figlia una somma mensile di € 300,00 (€ trecento/00) finché non sarà economicamente autosufficiente, con bonifico e/o altra forma di pagamento quietanzata da effettuarsi entro il 10 di ogni mese;
le parti sosterranno, in ragione del 50% cadauno, le spese straordinarie necessarie per la figlia
(da intendersi esclusivamente quelle per spese mediche necessarie, università e corsi di Per_2 formazione) mentre tutte le altre spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate;
Resta inteso che l'assegno del nucleo familiare, ora Assegno Unico (sarà percepito dalla sig.ra
che con la sottoscrizione del presente atto viene autorizzata dal coniuge a farne Parte_1
PS anche a mezzo patronati e/o C.A.F. valendo il presente accordo anche come espressa delega ed autorizzazione a depositare tale domanda”
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi, anche tenuto conto dell'intervenuta maggiore età della prole (con riferimento al regime di affido e di visite) e di seguito riportate:
“1) Sull'affidamento dei figli ed altre decisioni
I figli hanno raggiunto la maggiore età e saranno quindi liberi di decidere autonomamente dove collocarsi e di determinare le frequentazioni con i rispettivi genitori, pure precisando che attualmente sono collocati con la madre presso l'abitazione familiare in Roccapiemonte al C.so Mario Pagano n. 68;
I genitori continueranno ugualmente ad assistere ed aiutare i figli assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che li riguardano mantenendo un rapporto civile e pacifico al fine di garantire ai figli un clima sereno anche dopo la separazione
Le parti si riservano, di proporre, una modifica dell'assegno di mantenimento, a seguito delle mutate esigenze della figlia nel corso degli anni a venire, anche a seguito, di possibili modifiche reddituali dei genitori;
Le parti si obbligano, altresì, reciprocamente, a trasferire entro 12 mesi a far data dall'omologa dell'accordo di separazione, tutti i beni immobili di loro proprietà ai figli e con riserva Per_1 Per_2 di usufrutto in loro favore nella misura di ½ e precisamente la sig.ra si obbliga a Parte_1 trasferire i seguenti beni immobili: Mentre il sig. s e Controparte_1
i seguenti beni immobili:
pagina 3 di 5
Mentre il sig. si obbliga a trasferire i seguenti beni immobili: Controparte_1
Le spese notarili per l'alienazione dei beni di cui sopra cederanno a carico delle parti in egual misura così come - ad avvenuto trasferimento in favore dei figli della proprietà/nuda proprietà dei suddetti beni immobili i coniugi si obbligano al pagamento, nella misura del 50% cadauno, al pagamento delle imposte comunali, regionali e statali relativi ai suddetti beni immobili esonerando i figli da tale obbligazione. Resta inteso che le spese delle utenze relativamente agli immobili occupati rispettivamente dalle parti cederanno ad esclusivo carico delle stesse, ossia la sig.ra si farà Pt_1 carico delle utenze relative all'immobile dalla stessa occupato sito in Roccapiemon Mario Pagano, mentre il sig. delle utenze relative all'abitazione sita in Nocera Inferiore alla via M. CP_1
Nonio Balbo
3) Consenso all'espatrio I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio”.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi: ata a SALERNO (SA) il 12/07/1972 Parte_1
nato a [...] il [...] Controparte_1
AP PA (SA) il 14/05/2001 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2001, parte II, serie A, n. 24); pagina 4 di 5 autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti ed in parte motiva riportati, prendendo atto delle residue condizioni ivi concordate e, del pari, in premessa riportate, qui richiamati/e per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 05.09.2025.
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4050/2024 avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. GUIDA Parte_1 C.F._1
o stud iliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
(CF: ) rappresentato e difeso dall'avv. DE PRISCO Controparte_1 C.F._2
stud iciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 09/11/2024, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui Controparte_1 aveva contratto matrimonio in AP PA (SA) il 14/0 tto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2001, parte II, serie A, n. 24), deducendo che dal matrimonio erano nati i figli e , il primo in Mercato Per_1 Per_2
San Severino il 15.07.2002 e la seconda in Cava De' Tirreni il 17.04.2007.
Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
, costituitosi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha rassegnato Controparte_1 ponendosi alle richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 26.06.2025, fissata con decreto, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, previa adesione di entrambe le parti, costoro hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite e, medio tempore, prendendo atto di come la situazione familiare si fosse tranquillizzata, giusta dichiarazione della ricorrente e, peraltro, relazione del Servizio Sociale incaricato, la quale, peraltro, dava altresì atto, secondo quanto riferito dalla ricorrente, come il resistente da tempo non ponesse in essere atteggiamenti minacciosi ed anzi riconoscendogli anche buone doti genitoriali.
Ciò, infatti, è stato, ex post, altresì confermato dall'accordo bonario che le parti hanno raggiunto, anche nel superiore e prevalente interesse della prole in premessa indicata, oggi maggiorenne.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in pagina 2 di 5 quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito il mantenimento da parte del padre e di seguito riportati:
“2) Aspetti patrimoniali
considerato lo stato patrimoniale di entrambi i genitori e dei figli così come descritto in premessa, le parti pattuiscono che gli stessi non hanno nulla a pretendere uno dall'altro a titolo di mantenimento mentre, per ciò che concerne la figlia il padre, a titolo di concorso nel Per_2 mantenimento della stessa, verserà direttamente nell la figlia una somma mensile di € 300,00 (€ trecento/00) finché non sarà economicamente autosufficiente, con bonifico e/o altra forma di pagamento quietanzata da effettuarsi entro il 10 di ogni mese;
le parti sosterranno, in ragione del 50% cadauno, le spese straordinarie necessarie per la figlia
(da intendersi esclusivamente quelle per spese mediche necessarie, università e corsi di Per_2 formazione) mentre tutte le altre spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate;
Resta inteso che l'assegno del nucleo familiare, ora Assegno Unico (sarà percepito dalla sig.ra
che con la sottoscrizione del presente atto viene autorizzata dal coniuge a farne Parte_1
PS anche a mezzo patronati e/o C.A.F. valendo il presente accordo anche come espressa delega ed autorizzazione a depositare tale domanda”
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi, anche tenuto conto dell'intervenuta maggiore età della prole (con riferimento al regime di affido e di visite) e di seguito riportate:
“1) Sull'affidamento dei figli ed altre decisioni
I figli hanno raggiunto la maggiore età e saranno quindi liberi di decidere autonomamente dove collocarsi e di determinare le frequentazioni con i rispettivi genitori, pure precisando che attualmente sono collocati con la madre presso l'abitazione familiare in Roccapiemonte al C.so Mario Pagano n. 68;
I genitori continueranno ugualmente ad assistere ed aiutare i figli assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che li riguardano mantenendo un rapporto civile e pacifico al fine di garantire ai figli un clima sereno anche dopo la separazione
Le parti si riservano, di proporre, una modifica dell'assegno di mantenimento, a seguito delle mutate esigenze della figlia nel corso degli anni a venire, anche a seguito, di possibili modifiche reddituali dei genitori;
Le parti si obbligano, altresì, reciprocamente, a trasferire entro 12 mesi a far data dall'omologa dell'accordo di separazione, tutti i beni immobili di loro proprietà ai figli e con riserva Per_1 Per_2 di usufrutto in loro favore nella misura di ½ e precisamente la sig.ra si obbliga a Parte_1 trasferire i seguenti beni immobili: Mentre il sig. s e Controparte_1
i seguenti beni immobili:
pagina 3 di 5
Mentre il sig. si obbliga a trasferire i seguenti beni immobili: Controparte_1
Le spese notarili per l'alienazione dei beni di cui sopra cederanno a carico delle parti in egual misura così come - ad avvenuto trasferimento in favore dei figli della proprietà/nuda proprietà dei suddetti beni immobili i coniugi si obbligano al pagamento, nella misura del 50% cadauno, al pagamento delle imposte comunali, regionali e statali relativi ai suddetti beni immobili esonerando i figli da tale obbligazione. Resta inteso che le spese delle utenze relativamente agli immobili occupati rispettivamente dalle parti cederanno ad esclusivo carico delle stesse, ossia la sig.ra si farà Pt_1 carico delle utenze relative all'immobile dalla stessa occupato sito in Roccapiemon Mario Pagano, mentre il sig. delle utenze relative all'abitazione sita in Nocera Inferiore alla via M. CP_1
Nonio Balbo
3) Consenso all'espatrio I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio”.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi: ata a SALERNO (SA) il 12/07/1972 Parte_1
nato a [...] il [...] Controparte_1
AP PA (SA) il 14/05/2001 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2001, parte II, serie A, n. 24); pagina 4 di 5 autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti ed in parte motiva riportati, prendendo atto delle residue condizioni ivi concordate e, del pari, in premessa riportate, qui richiamati/e per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 05.09.2025.
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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