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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/05/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 58/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Dai Checchi Elisa Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 58/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Zanni Chiara (C.F. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bellaria Igea Marina C.F._2
(RN), Via E. Fermi n. 10, PEC: PEC: giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Angeli Paola (C.F. ) C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ca'Gallo di Montecalvo in Foglia (PU), Via
Comunale Feltresca, 3 PEC: giusta procura in atti;
Email_2
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
pagina 1 di 3 AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 13.05.2025, qui da intendersi integralmente ritrascritto
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Sig.ra ha intrattenuto con il Sig. Parte_1 Controparte_1 una relazione sentimentale stabile, scaturita in una convivenza more uxorio e dalla loro unione è nata a Rimini l' 11.12.2013 la figlia , riconosciuta da entrambi i genitori. Persona_1
Con ricorso depositato il 9.01.2025 la sig.ra ha promosso il presente giudizio Parte_1 per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia naturale, alle condizioni ivi formulate, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Si è costituito nel presente procedimento il resistente formulando condizioni Controparte_1 difformi e come meglio precisate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data
11.04.2025.
All'udienza del 13.05.2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo e hanno poi precisato congiuntamente le loro conclusioni;
il Giudice Relatore, previa rinuncia delle parti ai termini per note conclusive, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento 15.04.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge
n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Il Collegio preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico e rilevato che le stesse appaiono rispondenti agli pagina 2 di 3 interessi morali e materiali della figlia minore , rispettose della sua necessità di Persona_1 mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, nonché esaustive di ogni profilo, ivi compresa le ripartizione delle spese, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così dispone:“affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_1 presso la madre nell'abitazione sita in Rimini (RN) in via Lorenzo Corbelli n. 2; in ordine alle visite, salvo ogni diverso accordo tra le parti, il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, a fine settimana alternati (dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica sera dopo cena); il padre limitatamente alle sue disponibilità lavorative potrà altresì trascorrere con la figlia almeno un giorno infrasettimanale dal pomeriggio fino alla sera allorquando la riaccompagnerà a casa dalla madre;
nel periodo estivo la minore resterà con il padre per giorni 15 anche non continuativi;
in ordine alle festività natalizie la minore resterà con un genitore sino al 30 dicembre e con l'altro sino all'epifania; con riferimento alle vacanze pasquali la minore resterà con un genitore sino alla Pasqua compresa e trascorrerà il giorno di Pasquetta con l'altro; in ordine al compleanno la minore ad anni alterni trascorrerà con uno dei genitori detta giornata, fermo il diritto di festeggiarlo il giorno successivo con l'altro; pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente entro il giorno 20 di ogni mese
a titolo di mantenimento della minore la somma di euro 300,00 – attualizzabile secondo indice Istata - oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Bologna;
le parti danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto per il rinnovo del permesso di soggiorno, fermo che la minore non potrà allontanarsi dal territorio italiano senza l'assenso scritto di entrambi i genitori;
spese di lite compensate”.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla sig.ra contro il sig. ogni altra istanza Parte_1 Controparte_1 ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
➢ Dispone l'affidamento e il mantenimento della figlia minore , alle Persona_1 condizioni formulate dalle parti, qui da intendersi integralmente trascritte ed omologate
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Dai Checchi Elisa Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 58/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Zanni Chiara (C.F. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bellaria Igea Marina C.F._2
(RN), Via E. Fermi n. 10, PEC: PEC: giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Angeli Paola (C.F. ) C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ca'Gallo di Montecalvo in Foglia (PU), Via
Comunale Feltresca, 3 PEC: giusta procura in atti;
Email_2
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
pagina 1 di 3 AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 13.05.2025, qui da intendersi integralmente ritrascritto
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Sig.ra ha intrattenuto con il Sig. Parte_1 Controparte_1 una relazione sentimentale stabile, scaturita in una convivenza more uxorio e dalla loro unione è nata a Rimini l' 11.12.2013 la figlia , riconosciuta da entrambi i genitori. Persona_1
Con ricorso depositato il 9.01.2025 la sig.ra ha promosso il presente giudizio Parte_1 per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia naturale, alle condizioni ivi formulate, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Si è costituito nel presente procedimento il resistente formulando condizioni Controparte_1 difformi e come meglio precisate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data
11.04.2025.
All'udienza del 13.05.2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo e hanno poi precisato congiuntamente le loro conclusioni;
il Giudice Relatore, previa rinuncia delle parti ai termini per note conclusive, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento 15.04.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge
n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Il Collegio preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico e rilevato che le stesse appaiono rispondenti agli pagina 2 di 3 interessi morali e materiali della figlia minore , rispettose della sua necessità di Persona_1 mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, nonché esaustive di ogni profilo, ivi compresa le ripartizione delle spese, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così dispone:“affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_1 presso la madre nell'abitazione sita in Rimini (RN) in via Lorenzo Corbelli n. 2; in ordine alle visite, salvo ogni diverso accordo tra le parti, il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, a fine settimana alternati (dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica sera dopo cena); il padre limitatamente alle sue disponibilità lavorative potrà altresì trascorrere con la figlia almeno un giorno infrasettimanale dal pomeriggio fino alla sera allorquando la riaccompagnerà a casa dalla madre;
nel periodo estivo la minore resterà con il padre per giorni 15 anche non continuativi;
in ordine alle festività natalizie la minore resterà con un genitore sino al 30 dicembre e con l'altro sino all'epifania; con riferimento alle vacanze pasquali la minore resterà con un genitore sino alla Pasqua compresa e trascorrerà il giorno di Pasquetta con l'altro; in ordine al compleanno la minore ad anni alterni trascorrerà con uno dei genitori detta giornata, fermo il diritto di festeggiarlo il giorno successivo con l'altro; pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente entro il giorno 20 di ogni mese
a titolo di mantenimento della minore la somma di euro 300,00 – attualizzabile secondo indice Istata - oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Bologna;
le parti danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto per il rinnovo del permesso di soggiorno, fermo che la minore non potrà allontanarsi dal territorio italiano senza l'assenso scritto di entrambi i genitori;
spese di lite compensate”.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla sig.ra contro il sig. ogni altra istanza Parte_1 Controparte_1 ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
➢ Dispone l'affidamento e il mantenimento della figlia minore , alle Persona_1 condizioni formulate dalle parti, qui da intendersi integralmente trascritte ed omologate
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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