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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1656/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MA BE, Presidente
PETRUCCI LUIGI, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione atto impugnato relativa all'appello n. 6676/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1505/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 11 e pubblicata il 27/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1593 IMU 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento relativo all'IMU dell'anno 2011 e compensava fra le parti le spese del giudizio.
In particolare, il giudice di prime cure rilevava che per un immobile la donazione del diritto di uso alla madre fosse stata risolta con effetto retroattivo, mentre con riferimento ad altri due immobili locati a canone concordato non era stata presentata la richiesta di riduzione dell'imposta invocata.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la contribuente con due successivi atti di appello (il secondo denominato integrazione e contente la richiesta di sospensione dell'atto impugnato, da ritenersi ammissibile ex art. 47, comma 1, non così la sospensione della sentenza ex art. 52, comma 2) per i seguenti motivi:
1.- mancanza del presupposto del possesso dell'immobile oggetto della donazione, ancorché la stessa fosse stata risolta con effetto retroattivo, limitatamente ai mesi per i quali gli effetti della risoluzione erano retroagiti (segnatamente in primi 4 mesi dell'anno 2021). Produceva, inoltre, la quietanza di versamento dell'IMU da parte della madre.
2. l'agevolazione richiesta per gli altri due immobili era stata già concessa negli anni 2018 e 2019; in ogni caso produceva i contratti registrati nei quali era subentrata quale erede del padre deceduto nel 2019.
Non si costituiva il Comune di Palermo regolarmente intimato.
All'odierna udienza fissata per l'esame dell'incidente cautelare, con il consenso del difensore presente, la causa passava in decisione nella forma semplificata.
***
L'appello, tempestivamente proposto, è fondato.
L'integrazione della documentazione prodotta è ammissibile, perché si tratta di un processo iniziato con ricorso/reclamo notificato il 19/09/2023 secondo quanto dichiarato in primo grado dal Comune di Palermo.
Per quanto riguarda gli immobili di Indirizzo_1, Dati_catastali_1 e Indirizzo_2 (così correttamente inteso quello indicato come civico n. 1 nel ricorso introduttivo che segna l'oggetto del presente giudizio) sono stati prodotti i contratti a canone agevolato registrati, nonché la sentenza che dà atto della cessazione della materia del contendere per l'anno 2019, essendo stata riconosciuta l'agevolazione dal
Comune.
Per quanto riguarda l'immobile oggetto della donazione del diritto di uso di Indirizzo_3 Dati_catastali_2 il Collegio rileva che l'imposta è stata comunque integralmente versata dalla madre della contribuente per i mesi in cui aveva occupato l'immobile. In ogni caso condivide l'impostazione difensiva dal momento che l'occupazione dell'immobile è venuta meno con effetto retroattivo solo giuridicamente, ma di fatto l'immobile era stato occupato legittimamente dalla madre della contribuente in base ad un diritto reale per quanto limitato, dovendosi pertanto ritenere la legittimazione passiva di quest'ultima rispetto al tributo locale per i mesi di effettiva e legittima occupazione degli immobili.
Su tali immobili non sono evidentemente dovuti nè sanzioni, nè interessi.
In considerazione della produzione documentale effettuata solo in questo grado di giudizio vanno integralmente compensate fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza indicata in epigrafe, dichiara non dovute le imposte e relativi accessori di cui all'atto impugnato meglio indicato in epigrafe, che si annulla in questa parte, restando confermato nel resto.
Spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
UI ET RN AT
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MA BE, Presidente
PETRUCCI LUIGI, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione atto impugnato relativa all'appello n. 6676/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1505/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 11 e pubblicata il 27/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1593 IMU 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento relativo all'IMU dell'anno 2011 e compensava fra le parti le spese del giudizio.
In particolare, il giudice di prime cure rilevava che per un immobile la donazione del diritto di uso alla madre fosse stata risolta con effetto retroattivo, mentre con riferimento ad altri due immobili locati a canone concordato non era stata presentata la richiesta di riduzione dell'imposta invocata.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la contribuente con due successivi atti di appello (il secondo denominato integrazione e contente la richiesta di sospensione dell'atto impugnato, da ritenersi ammissibile ex art. 47, comma 1, non così la sospensione della sentenza ex art. 52, comma 2) per i seguenti motivi:
1.- mancanza del presupposto del possesso dell'immobile oggetto della donazione, ancorché la stessa fosse stata risolta con effetto retroattivo, limitatamente ai mesi per i quali gli effetti della risoluzione erano retroagiti (segnatamente in primi 4 mesi dell'anno 2021). Produceva, inoltre, la quietanza di versamento dell'IMU da parte della madre.
2. l'agevolazione richiesta per gli altri due immobili era stata già concessa negli anni 2018 e 2019; in ogni caso produceva i contratti registrati nei quali era subentrata quale erede del padre deceduto nel 2019.
Non si costituiva il Comune di Palermo regolarmente intimato.
All'odierna udienza fissata per l'esame dell'incidente cautelare, con il consenso del difensore presente, la causa passava in decisione nella forma semplificata.
***
L'appello, tempestivamente proposto, è fondato.
L'integrazione della documentazione prodotta è ammissibile, perché si tratta di un processo iniziato con ricorso/reclamo notificato il 19/09/2023 secondo quanto dichiarato in primo grado dal Comune di Palermo.
Per quanto riguarda gli immobili di Indirizzo_1, Dati_catastali_1 e Indirizzo_2 (così correttamente inteso quello indicato come civico n. 1 nel ricorso introduttivo che segna l'oggetto del presente giudizio) sono stati prodotti i contratti a canone agevolato registrati, nonché la sentenza che dà atto della cessazione della materia del contendere per l'anno 2019, essendo stata riconosciuta l'agevolazione dal
Comune.
Per quanto riguarda l'immobile oggetto della donazione del diritto di uso di Indirizzo_3 Dati_catastali_2 il Collegio rileva che l'imposta è stata comunque integralmente versata dalla madre della contribuente per i mesi in cui aveva occupato l'immobile. In ogni caso condivide l'impostazione difensiva dal momento che l'occupazione dell'immobile è venuta meno con effetto retroattivo solo giuridicamente, ma di fatto l'immobile era stato occupato legittimamente dalla madre della contribuente in base ad un diritto reale per quanto limitato, dovendosi pertanto ritenere la legittimazione passiva di quest'ultima rispetto al tributo locale per i mesi di effettiva e legittima occupazione degli immobili.
Su tali immobili non sono evidentemente dovuti nè sanzioni, nè interessi.
In considerazione della produzione documentale effettuata solo in questo grado di giudizio vanno integralmente compensate fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza indicata in epigrafe, dichiara non dovute le imposte e relativi accessori di cui all'atto impugnato meglio indicato in epigrafe, che si annulla in questa parte, restando confermato nel resto.
Spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
UI ET RN AT