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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2025, n. 8854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8854 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da CA AC - Presidente - Sent. n. 324/25 VA RA CC – 19/02/2025 EL GA - Relatore - R.G.N. 39303/2024 NZ BU VA RG ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da ES EP, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 23/10/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EL GA;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del dott. EP Riccardi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Martino Emilio che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Napoli ha respinto l’istanza di riesame avanzata da ES EP, avverso l’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 12/09/2024, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90, per la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo A), nel ruolo di partecipe del sodalizio quale stabile acquirente del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti capeggiato da GA SS (detto ‘o chiattone) e NG IO (detto Tibiuccio), ed operativo in Caivano e Parco Verde, aggravata dall’art. 416 .
1.cp e gestore della piazza di spaccio autorizzata dal clan camorristico, e dei reati di cui ai capi 32), 37) e 40) relativi ad episodi di acquisto delle medesime sostanze, in Penale Sent. Sez. 3 Num. 8854 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 19/02/2025 2 ordine ai quali confermata il quadro indiziario grave e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. 2. Avverso l’ordinanza il difensore dell’indagato propone ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi. - Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 273, 273 comma 1 bis cod.proc.pen., 292 e art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 416 .
1. cod.pen. In sintesi, lamenta il ricorrente la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria del delitto associativo. Sotto un primo profilo non avrebbe valutato a favore dell’indagato l’ordinanza n. 153 del 2023 nella quale il fratello HE viene indicato quale persona offesa del delitto di estorsione commessa dal gruppo GA/NG. In secondo luogo, avrebbe fondato la gravità indiziaria sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Bervicato, le cui propalazioni erano riferite ad un periodo antecedente rispetto alla odierna condotta contestata dal settembre 2019 all’agosto 2020. Anche l’apporto delle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia si fermerebbe al 2019. Quanto alla configurazione della partecipazione dell’ES non sarebbe configurabile in presenza di soli tre acquisti di sostanza stupefacente di modica quantità (capi 32, 37 e 40) non essendo ravvisabile la partecipazione quale acquirente stabile del sodalizio riferibile a GA/NG, come contestato nel capo A. - Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché in ordine alla richiesta di delimitazione della condotta al marzo 2020, data dell’ultimo acquisto. - Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 274, 275 comma 3, 284 cod.proc.pen. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, mancata valutazione del tempo trascorso e dell’assenza di attualità e di precedenti penali risalenti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha insistito nell’accoglimento del primo motivo di ricorso evidenziando come tutti i collaboratori di giustizia abbiano reso dichiarazioni riferite al periodo in cui il mercato della droga di Caivano era gestito dal clan SA- CC, e che costoro di riferivano all’ES con un diverso appellativo (SC e non PI del bar”). 4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondati i motivi. 3 Il primo motivo di risulta inammissibile per difetto di specificità e manifesta infondatezza. Il profilo della carenza della gravità indiziaria in ordine alla sussistenza dei requisiti normativi del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è meramente enunciato e non si confronta con la motivazione resa dal Tribunale che, a pag. 6, ha dato atto come l’esistenza del sodalizio criminoso capeggiato dal GA, sia pur per un periodo più circoscritto, risulta accertata in via definitiva con sentenza del G.U.P. di Napoli, irrevocabile. Quanto alla gravità indiziaria della partecipazione del ricorrente, la deduzione secondo cui le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia concernevano condotte partecipative commesse sotto l’egida del diverso clan SA-CC, da cui l’assenza di riferimenti al periodo nel quale è stata ritenuta la partecipazione del ricorrente, anche richiamando provvedimenti giurisdizionali riguardanti il fratello HE ES, non si confronta con il contenuto univoco delle conversazioni intercettate. Né si confronta con la motivazione resa dall’ordinanza impugnata che, a pag. 16, ha argomentato come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui attendibilità non era stata censurata, costituirebbero il riscontro alle conversazioni registrate circa la continuazione dell’attività illecita dopo che il clan camorristico GA/Agenlino era subentrato nella gestione delle piazze di spaccio che erano gestite in precedenza dal clan SA e CC. Il contributo dei collaboratori di giustizia è stato richiamato, non già per fondare la gravità indiziaria per la partecipazione dell’ES, ma per evidenziare come ES EP, e il fratello HE, fossero già da tempo gestori di una ‘piazza di spaccio’ a Caivano, e che si rifornivano dal clan egemone SA- CC e che, in seguito all’arresto e alla disarticolazione di questo, i due fratelli, così come tutti i gestori di ‘piazze di spaccio’ a Caivano, iniziavano ad operare nell’ambito del nuovo clan egemone, capeggiato da GA. Quanto alla partecipazione del ricorrente, come provvisoriamente contestato, di gestore della piazza di spaccio di Caivano, autorizzate dal clan GA, dal quale si riforniva stabilmente, come attesto dagli acquisiti di cui ai capi 32, 37 e 40, realizzando canali di guadagni per il gruppo GA/NG, a cui destinavano i proventi dell’attività illecita alla cassa comune, fornendo uno stabile contributo alla realizzazione del programma criminoso, era dimostrata, seconfo l’ordinanza impugnata, non solo sulla circostanza che l’ES, in tre occasioni, aveva acquistato dal GA, ma anche dalle modalità attraverso le quali si esplicava l’attività illecita svolta dal “capo piazza” ES, dalle modalità con le quale si rapportava al GA, secondo la ricostruzione operata nell’ordinanza genetica non contestata dal ricorrente, che ha messo in luce una reciproca collaborazione attraverso cui il sodalizio criminoso si manteneva in vita. In tale contesto, se è vero che assume rilievo il mutamento del rapporto tra 4 fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, che può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450 – 01; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719) e che ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'"affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122 – 01), l’ordinanza impugnata ha reso una motivazione oltremodo congrua, ai fini cautelari che qui rilevano, là dove oltre al rilievo accordato agli acquisiti, ha messo in evidenza le modalità, come descritte nel capo di incolpazione, che caratterizzano il passaggio da acquirente a partecipe. Segnatamente, il reato associativo, specie con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento. Nel caso in esame, secondo l’ordinanza impugnata, rilevano i canali di guadagno per il gruppo GA/NG, garantiti dalla gestione della piazza di spaccio dell’ES, la destinazione dei proventi dell’attività illecita alla cassa comune, da cui la concretizzazione di uno stabile contributo del ricorrente alla vita dell’associazione. 5. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. La dedotta violazione dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile per difetto di interesse, non conseguendo il ricorrente alcun risultato utile in termini di durata della misura applicata anche il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed è, in ogni caso, manifestamente infondata tenuto conto del quantitativo ogni volta acquistato (circa 100 grammi di sostanza stupefacente) e la reiterazione di questi in un contesto organizzato. Allo stesso modo la generica richiesta avanzata di delimitazione della condotta partecipativa nel delitto associativo al marzo 2020, data dell’ultimo acquisito, è priva di interesse concreto nel contesto della fase cautelare caratterizzata dalla fluidità dell’incolpazione provvisoria che, allo stato, è chiusa ad agosto 2020 e dunque pochi mesi dopo. In ogni caso, deve osservarsi che la fase cautelare è caratterizzata da una 5 incolpazione provvisoria che si caratterizza per la sua fluidità connessa proprio alla circostanza che le indagini proseguono fino alla conclusione delle stesse e la cristallizzazione dei capi di imputazione. Se la sussistenza dei reati fini può essere assunta, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ad indizio della sussistenza dell’associazione dedita al narcotraffico, non di meno non vale il ragionamento a contrario. L’assenza di dimostrazione del compimento di reati scopo non determina ex se la cessazione del sodalizio anche se connotato da una organizzazione più snella rispetto ai caratteri dell’associazione di cui all’art. 416 cod.pen. (Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Aligi, Rv. 285414 – 01). 6. Il terzo motivo di ricorso risulta anch’esso manifestamente infondato. Deduce il ricorrente la mancata valutazione del c.d. tempo silente dai fatti all’applicazione della misura cautelare ai fini dell’attualità del pericolo di recidiva. Sulla questione del rilievo del tempo silente, rispetto la quale si registrano due indirizzi interpretativi ermeneutici, ritiene, il Collegio, di aderire all’orientamento maggioritario, espresso con recenti pronunce, secondo cui in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 – 02; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861), non essendo sufficiente, ad escludere l’attualità del pericolo, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 – 01). Si è, infatti, condivisibilmente affermato che la presunzione menzionata, particolare nelle ipotesi in cui sono contestati un reato per sua natura non permanente oppure un reato permanente, come quello associativo, ma oggetto di contestazione "chiusa", perché corredata dall'indicazione del momento di cessazione della condotta partecipativa, tende ad affievolirsi, quando un considerevole arco temporale separi il momento di consumazione del reato da quello dell'intervento cautelare. Tale soluzione, che il Collegio ritiene coerente con la stessa struttura del reato associativo e, in particolare, con le connotazioni "dinamiche" proprie della condotta di partecipazione, comporta che il giudice della cautela, ai fini della attualità del 6 pericolo di recidiva, debba valutare, senza alcun automatismo, il tempo intercorso tra i fatti contestati e l'emissione della misura cautelare, ove questo sia rilevante e sia privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. Ciò detto, l’ordinanza impugnata, che mostra di aderire all’indirizzo interpretativo qui enunciato, ha reso una motivazione congrua in punto attualità delle esigenze cautelari laddove ha argomentato l’attualità del pericolo di recidiva, in presenza di delitto per cui è operativa la presunzione relativa di cui all’art. 275 comma 3 cod.proc.pen., in ragione del fatto che l’indagato aveva operato nella gestione della piazza di spaccio per lungo tempo addietro e che l’operatività della stessa era registrata fino al 2022, circostanza non contestata). In assenza di un rilevante arco temporale e della, invece, ritenuta operatività della gestione della piazza di spaccio risalente nel tempo (sin dalla gestione SA-CC fino al 2022) senza ulteriori allegazioni difensive, ha escluso la rilevanza del tempo trascorso ai fini dell’attualità, con motivazione immune da rilievi di logicità. Anche l’adeguatezza della misura risulta motivata là dove l’ordinanza impugnata ha rilevato che i collaboratori di giustizia avevano riferito di una gestione anche telefonica dello spaccio, del resto confermata dalle conversazioni intercettate, da cui l’inadeguatezza degli arresti domiciliari, adeguatezza della misura esclusa anche in ragione della lunghissima “militanza criminale” dell’ES da cui l’assenza di un giudizio prognostico favorevole di osservanza delle prescrizioni connesse alla misura degli arresti domiciliari. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 8. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 7 Così deciso il 19/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL GA CA AC
udita la relazione svolta dal consigliere EL GA;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del dott. EP Riccardi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Martino Emilio che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Napoli ha respinto l’istanza di riesame avanzata da ES EP, avverso l’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 12/09/2024, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90, per la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo A), nel ruolo di partecipe del sodalizio quale stabile acquirente del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti capeggiato da GA SS (detto ‘o chiattone) e NG IO (detto Tibiuccio), ed operativo in Caivano e Parco Verde, aggravata dall’art. 416 .
1.cp e gestore della piazza di spaccio autorizzata dal clan camorristico, e dei reati di cui ai capi 32), 37) e 40) relativi ad episodi di acquisto delle medesime sostanze, in Penale Sent. Sez. 3 Num. 8854 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 19/02/2025 2 ordine ai quali confermata il quadro indiziario grave e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. 2. Avverso l’ordinanza il difensore dell’indagato propone ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi. - Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 273, 273 comma 1 bis cod.proc.pen., 292 e art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 416 .
1. cod.pen. In sintesi, lamenta il ricorrente la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria del delitto associativo. Sotto un primo profilo non avrebbe valutato a favore dell’indagato l’ordinanza n. 153 del 2023 nella quale il fratello HE viene indicato quale persona offesa del delitto di estorsione commessa dal gruppo GA/NG. In secondo luogo, avrebbe fondato la gravità indiziaria sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Bervicato, le cui propalazioni erano riferite ad un periodo antecedente rispetto alla odierna condotta contestata dal settembre 2019 all’agosto 2020. Anche l’apporto delle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia si fermerebbe al 2019. Quanto alla configurazione della partecipazione dell’ES non sarebbe configurabile in presenza di soli tre acquisti di sostanza stupefacente di modica quantità (capi 32, 37 e 40) non essendo ravvisabile la partecipazione quale acquirente stabile del sodalizio riferibile a GA/NG, come contestato nel capo A. - Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché in ordine alla richiesta di delimitazione della condotta al marzo 2020, data dell’ultimo acquisto. - Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 274, 275 comma 3, 284 cod.proc.pen. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, mancata valutazione del tempo trascorso e dell’assenza di attualità e di precedenti penali risalenti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha insistito nell’accoglimento del primo motivo di ricorso evidenziando come tutti i collaboratori di giustizia abbiano reso dichiarazioni riferite al periodo in cui il mercato della droga di Caivano era gestito dal clan SA- CC, e che costoro di riferivano all’ES con un diverso appellativo (SC e non PI del bar”). 4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondati i motivi. 3 Il primo motivo di risulta inammissibile per difetto di specificità e manifesta infondatezza. Il profilo della carenza della gravità indiziaria in ordine alla sussistenza dei requisiti normativi del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è meramente enunciato e non si confronta con la motivazione resa dal Tribunale che, a pag. 6, ha dato atto come l’esistenza del sodalizio criminoso capeggiato dal GA, sia pur per un periodo più circoscritto, risulta accertata in via definitiva con sentenza del G.U.P. di Napoli, irrevocabile. Quanto alla gravità indiziaria della partecipazione del ricorrente, la deduzione secondo cui le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia concernevano condotte partecipative commesse sotto l’egida del diverso clan SA-CC, da cui l’assenza di riferimenti al periodo nel quale è stata ritenuta la partecipazione del ricorrente, anche richiamando provvedimenti giurisdizionali riguardanti il fratello HE ES, non si confronta con il contenuto univoco delle conversazioni intercettate. Né si confronta con la motivazione resa dall’ordinanza impugnata che, a pag. 16, ha argomentato come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui attendibilità non era stata censurata, costituirebbero il riscontro alle conversazioni registrate circa la continuazione dell’attività illecita dopo che il clan camorristico GA/Agenlino era subentrato nella gestione delle piazze di spaccio che erano gestite in precedenza dal clan SA e CC. Il contributo dei collaboratori di giustizia è stato richiamato, non già per fondare la gravità indiziaria per la partecipazione dell’ES, ma per evidenziare come ES EP, e il fratello HE, fossero già da tempo gestori di una ‘piazza di spaccio’ a Caivano, e che si rifornivano dal clan egemone SA- CC e che, in seguito all’arresto e alla disarticolazione di questo, i due fratelli, così come tutti i gestori di ‘piazze di spaccio’ a Caivano, iniziavano ad operare nell’ambito del nuovo clan egemone, capeggiato da GA. Quanto alla partecipazione del ricorrente, come provvisoriamente contestato, di gestore della piazza di spaccio di Caivano, autorizzate dal clan GA, dal quale si riforniva stabilmente, come attesto dagli acquisiti di cui ai capi 32, 37 e 40, realizzando canali di guadagni per il gruppo GA/NG, a cui destinavano i proventi dell’attività illecita alla cassa comune, fornendo uno stabile contributo alla realizzazione del programma criminoso, era dimostrata, seconfo l’ordinanza impugnata, non solo sulla circostanza che l’ES, in tre occasioni, aveva acquistato dal GA, ma anche dalle modalità attraverso le quali si esplicava l’attività illecita svolta dal “capo piazza” ES, dalle modalità con le quale si rapportava al GA, secondo la ricostruzione operata nell’ordinanza genetica non contestata dal ricorrente, che ha messo in luce una reciproca collaborazione attraverso cui il sodalizio criminoso si manteneva in vita. In tale contesto, se è vero che assume rilievo il mutamento del rapporto tra 4 fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, che può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450 – 01; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719) e che ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'"affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122 – 01), l’ordinanza impugnata ha reso una motivazione oltremodo congrua, ai fini cautelari che qui rilevano, là dove oltre al rilievo accordato agli acquisiti, ha messo in evidenza le modalità, come descritte nel capo di incolpazione, che caratterizzano il passaggio da acquirente a partecipe. Segnatamente, il reato associativo, specie con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento. Nel caso in esame, secondo l’ordinanza impugnata, rilevano i canali di guadagno per il gruppo GA/NG, garantiti dalla gestione della piazza di spaccio dell’ES, la destinazione dei proventi dell’attività illecita alla cassa comune, da cui la concretizzazione di uno stabile contributo del ricorrente alla vita dell’associazione. 5. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. La dedotta violazione dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile per difetto di interesse, non conseguendo il ricorrente alcun risultato utile in termini di durata della misura applicata anche il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed è, in ogni caso, manifestamente infondata tenuto conto del quantitativo ogni volta acquistato (circa 100 grammi di sostanza stupefacente) e la reiterazione di questi in un contesto organizzato. Allo stesso modo la generica richiesta avanzata di delimitazione della condotta partecipativa nel delitto associativo al marzo 2020, data dell’ultimo acquisito, è priva di interesse concreto nel contesto della fase cautelare caratterizzata dalla fluidità dell’incolpazione provvisoria che, allo stato, è chiusa ad agosto 2020 e dunque pochi mesi dopo. In ogni caso, deve osservarsi che la fase cautelare è caratterizzata da una 5 incolpazione provvisoria che si caratterizza per la sua fluidità connessa proprio alla circostanza che le indagini proseguono fino alla conclusione delle stesse e la cristallizzazione dei capi di imputazione. Se la sussistenza dei reati fini può essere assunta, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ad indizio della sussistenza dell’associazione dedita al narcotraffico, non di meno non vale il ragionamento a contrario. L’assenza di dimostrazione del compimento di reati scopo non determina ex se la cessazione del sodalizio anche se connotato da una organizzazione più snella rispetto ai caratteri dell’associazione di cui all’art. 416 cod.pen. (Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Aligi, Rv. 285414 – 01). 6. Il terzo motivo di ricorso risulta anch’esso manifestamente infondato. Deduce il ricorrente la mancata valutazione del c.d. tempo silente dai fatti all’applicazione della misura cautelare ai fini dell’attualità del pericolo di recidiva. Sulla questione del rilievo del tempo silente, rispetto la quale si registrano due indirizzi interpretativi ermeneutici, ritiene, il Collegio, di aderire all’orientamento maggioritario, espresso con recenti pronunce, secondo cui in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 – 02; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861), non essendo sufficiente, ad escludere l’attualità del pericolo, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 – 01). Si è, infatti, condivisibilmente affermato che la presunzione menzionata, particolare nelle ipotesi in cui sono contestati un reato per sua natura non permanente oppure un reato permanente, come quello associativo, ma oggetto di contestazione "chiusa", perché corredata dall'indicazione del momento di cessazione della condotta partecipativa, tende ad affievolirsi, quando un considerevole arco temporale separi il momento di consumazione del reato da quello dell'intervento cautelare. Tale soluzione, che il Collegio ritiene coerente con la stessa struttura del reato associativo e, in particolare, con le connotazioni "dinamiche" proprie della condotta di partecipazione, comporta che il giudice della cautela, ai fini della attualità del 6 pericolo di recidiva, debba valutare, senza alcun automatismo, il tempo intercorso tra i fatti contestati e l'emissione della misura cautelare, ove questo sia rilevante e sia privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. Ciò detto, l’ordinanza impugnata, che mostra di aderire all’indirizzo interpretativo qui enunciato, ha reso una motivazione congrua in punto attualità delle esigenze cautelari laddove ha argomentato l’attualità del pericolo di recidiva, in presenza di delitto per cui è operativa la presunzione relativa di cui all’art. 275 comma 3 cod.proc.pen., in ragione del fatto che l’indagato aveva operato nella gestione della piazza di spaccio per lungo tempo addietro e che l’operatività della stessa era registrata fino al 2022, circostanza non contestata). In assenza di un rilevante arco temporale e della, invece, ritenuta operatività della gestione della piazza di spaccio risalente nel tempo (sin dalla gestione SA-CC fino al 2022) senza ulteriori allegazioni difensive, ha escluso la rilevanza del tempo trascorso ai fini dell’attualità, con motivazione immune da rilievi di logicità. Anche l’adeguatezza della misura risulta motivata là dove l’ordinanza impugnata ha rilevato che i collaboratori di giustizia avevano riferito di una gestione anche telefonica dello spaccio, del resto confermata dalle conversazioni intercettate, da cui l’inadeguatezza degli arresti domiciliari, adeguatezza della misura esclusa anche in ragione della lunghissima “militanza criminale” dell’ES da cui l’assenza di un giudizio prognostico favorevole di osservanza delle prescrizioni connesse alla misura degli arresti domiciliari. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 8. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 7 Così deciso il 19/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL GA CA AC