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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NO GIORGIO, Presidente
OS SALVATORE, Relatore
CARUSO ANTONIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 561/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240011701680505 IMP. SOST. LOC. 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240011701680505 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240011701680505 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240011701680505 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4536/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, in qualità di erede del defunto sig. Nominativo_1, con ricorso depositato in data 28.01.2025, ricorre contro l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Più esattamente, con ricorso notificato alla controparte in data 24.01.2025, la ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 293 2024 0011701680
505, notificata in data 20.12.2024, emessa dall'Agente della Riscossione convenuto, avente ad oggetto le imposte erariali anno 2020, a carico del de cuius, iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, per un carico complessivo di euro 12.070,42.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, parte ricorrente deduce l'insussistenza dei presupposti di imposta per intrasmissibilità dei carichi fiscali del de cuius nei propri confronti, avendo rinunciato all'eredità ai sensi dell'artt. 519 e 520 del codice civile.
Sulla scorta di detti motivi la ricorrente chiede dichiararsi l'annullamento della cartella di pagamento opposta, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario.
Con memoria depositata in data 18.07.2025 si è costituita l'Agenzia delle entrate-Riscossione eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e contestando la fondatezza del ricorso del quale chiede l'inammissibilità e/o il rigetto, per tutte le ragioni indicate nelle controdeduzioni, con richiesta di condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.
In data 04.12.2025 la difesa di parte ricorrente deposita memorie illustrative con le quali insiste nell'accoglimento dei motivi di impugnazione esposti nel ricorso introduttivo e contesta le eccezioni formulate da parte resistente. In particolare, evidenzia la piena legittimazione passiva del Concessionario della riscossione, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 112 del 1999, secondo cui: “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
All'odierna udienza la Corte, sentite le parti, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente la Corte, che la ricorrente propone ricorso avverso la cartella di pagamento non già per rimettere in discussione la pretesa impositiva, bensì per eccepire l'insussistenza del presupposto di imposta per avvenuta rinuncia all'eredità. Deve pertanto rigettarsi l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente.
Posto ciò, la Corte osserva che il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto.
Il ruolo relativo alla cartella impugnata si riferisce alla pretesa vantata dall'Agenzia delle Entrate, a titolo di Irpef, addizionali comunali e regionali per l'anno 2020, nei confronti del sig. Nominativo_1 nato FE NE il 02.06.1930 e deceduto in data 06.08.2020, coniuge della ricorrente.
A seguito del decesso del coniuge, la ricorrente, qualche mese dopo, ovvero in data 11.05.2021, con atto pubblico del notaio Nominativo_2, registrato in data 14.05.2021, ha rinunciato all'eredità dello stesso (cfr. documentazione versata in atti).
La giurisprudenza tributaria ha da tempo chiarito che la responsabilità per i debiti tributari del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521
c.c., sicché il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti;
legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti (cfr. Cassazione civile sez. trib., 19/12/2022, n.37064).
Ne consegue che, poiché la ricorrente non ha accettato la eredità, come risulta in atti, la cartella di pagamento va annullata in quanto il debito tributario e più in generale i debiti del de-cuius non sono trasmissibili all'erede rinunciante.
Assorbite e/o superate le altre doglianze e censure, il ricorso, pertanto, può trovare accoglimento, con annullamento dell'odierna cartella di pagamento opposta.
Le spese del giudizio – liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia - vanno poste,
a carico dell'Agenzia delle entrate-Riscossione resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione IV - così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella impugnata;
condanna ADER al rimborso delle spese in favore della ricorrente, liquidate - e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Difensore_1 - in complessivi € 500.00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania il 19.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott. Giorgio Marino)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NO GIORGIO, Presidente
OS SALVATORE, Relatore
CARUSO ANTONIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 561/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240011701680505 IMP. SOST. LOC. 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240011701680505 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240011701680505 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240011701680505 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4536/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, in qualità di erede del defunto sig. Nominativo_1, con ricorso depositato in data 28.01.2025, ricorre contro l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Più esattamente, con ricorso notificato alla controparte in data 24.01.2025, la ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 293 2024 0011701680
505, notificata in data 20.12.2024, emessa dall'Agente della Riscossione convenuto, avente ad oggetto le imposte erariali anno 2020, a carico del de cuius, iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, per un carico complessivo di euro 12.070,42.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, parte ricorrente deduce l'insussistenza dei presupposti di imposta per intrasmissibilità dei carichi fiscali del de cuius nei propri confronti, avendo rinunciato all'eredità ai sensi dell'artt. 519 e 520 del codice civile.
Sulla scorta di detti motivi la ricorrente chiede dichiararsi l'annullamento della cartella di pagamento opposta, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario.
Con memoria depositata in data 18.07.2025 si è costituita l'Agenzia delle entrate-Riscossione eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e contestando la fondatezza del ricorso del quale chiede l'inammissibilità e/o il rigetto, per tutte le ragioni indicate nelle controdeduzioni, con richiesta di condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.
In data 04.12.2025 la difesa di parte ricorrente deposita memorie illustrative con le quali insiste nell'accoglimento dei motivi di impugnazione esposti nel ricorso introduttivo e contesta le eccezioni formulate da parte resistente. In particolare, evidenzia la piena legittimazione passiva del Concessionario della riscossione, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 112 del 1999, secondo cui: “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
All'odierna udienza la Corte, sentite le parti, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente la Corte, che la ricorrente propone ricorso avverso la cartella di pagamento non già per rimettere in discussione la pretesa impositiva, bensì per eccepire l'insussistenza del presupposto di imposta per avvenuta rinuncia all'eredità. Deve pertanto rigettarsi l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente.
Posto ciò, la Corte osserva che il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto.
Il ruolo relativo alla cartella impugnata si riferisce alla pretesa vantata dall'Agenzia delle Entrate, a titolo di Irpef, addizionali comunali e regionali per l'anno 2020, nei confronti del sig. Nominativo_1 nato FE NE il 02.06.1930 e deceduto in data 06.08.2020, coniuge della ricorrente.
A seguito del decesso del coniuge, la ricorrente, qualche mese dopo, ovvero in data 11.05.2021, con atto pubblico del notaio Nominativo_2, registrato in data 14.05.2021, ha rinunciato all'eredità dello stesso (cfr. documentazione versata in atti).
La giurisprudenza tributaria ha da tempo chiarito che la responsabilità per i debiti tributari del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521
c.c., sicché il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti;
legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti (cfr. Cassazione civile sez. trib., 19/12/2022, n.37064).
Ne consegue che, poiché la ricorrente non ha accettato la eredità, come risulta in atti, la cartella di pagamento va annullata in quanto il debito tributario e più in generale i debiti del de-cuius non sono trasmissibili all'erede rinunciante.
Assorbite e/o superate le altre doglianze e censure, il ricorso, pertanto, può trovare accoglimento, con annullamento dell'odierna cartella di pagamento opposta.
Le spese del giudizio – liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia - vanno poste,
a carico dell'Agenzia delle entrate-Riscossione resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione IV - così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella impugnata;
condanna ADER al rimborso delle spese in favore della ricorrente, liquidate - e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Difensore_1 - in complessivi € 500.00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania il 19.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott. Giorgio Marino)