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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/08/2025, n. 3793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3793 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8694/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8694/2025 promossa da:
(C.F. ), in proprio, con domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso il proprio studio in Diamante (CS) Via Amendola n. 10
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. il Ministro, Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: opposizione ex artt. 84 e 170 d.p.r. 115/2002
CONCLUSIONI
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, anche in via istruttoria e incidentale e, premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento del presente ricorso,
1. Accertare e dichiarare l'esistenza delle condizioni per provvedere alla modifica del provvedimento di liquidazione impugnato, e segnatamente gli errori in cui è incorso il GIP presso il Tribunale di Torino per come gradatamente sopra evidenziati;
2. Per l'effetto, a parziale modifica del provvedimento impugnato, per l'attività difensiva svolta nel proc. penale n. 24006/16 RGNR - n. 208/22 RG Cass., disporre la liquidazione in favore del ricorrente, considerando i valori minimi di tutte le tre fasi maturate, con successiva riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/02, e quindi per la somma € 2.110,67 (di cui per la fase studio € 472,50, per la fase introduttiva € 1.323,00, per la fase decisionale € 1.370,50, per un totale di € 3.166,00 ai minimi tariffari, e operando poi la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02) il tutto oltre spese generali, accessori di legge e spese vive per € 48,60, nonché liquidare per le competenze relative al recupero infruttuoso del credito ulteriori € 1.111,00 per competenze maturate (di cui € 700,00 per come liquidate nel procedimento monitorio, € 135,00 per il precetto, ed € 276,00 per il pignoramento mobiliare), oltre rimborso spese generali e accessori di legge. E quindi per la complessiva somma di €
3.221,67 oltre rimborso spese generali 15%, Cpa e Iva o per quella somma maggiore o minore di Giustizia o per quella somma maggiore o minore di Giustizia;
pagina 1 di 5
3. Porre a carico dell'Erario il pagamento delle somme liquidate;
4. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, secondo il principio della soccombenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ricorrente propone opposizione avverso il decreto emesso in data 14.2.2025, depositato il
15.2.2025 e comunicato in data 8.4.2025, con il quale il Gip presso il Tribunale di Torino ha liquidato in € 510, oltre accessori, i compensi professionali relativi alle prestazioni svolte nel proc. n. 3031/2018 RGNR- 208/22 RG Cass., celebratosi dinanzi alla Cassazione sezione prima penale, in qualità di difensore d'ufficio.
Il , pur ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Il ricorrente si duole:
- della mancata liquidazione di tutte le fasi effettivamente svolte, non essendo stata considerata la fase decisionale, nonché della riduzione del compenso al di sotto dei minimi tariffari;
- dell'omessa liquidazione delle spese di tentato recupero del credito.
L'opposizione è fondata.
- Le prestazioni rese dall'Avvocato ricorrente, quale difensore d'ufficio di NO DA, sono documentate (cfr. docc. da 2 a 7) e hanno riguardato le attività di studio, introduttiva e decisionale dinanzi alla Corte di cassazione;
non si ritiene condivisibile l'omessa liquidazione da parte del Gip della fase decisionale in quanto effettivamente svolta dal difensore, essendo, peraltro, irrilevante l'incidentalità o meno del procedimento in merito alla competenza territoriale del reato contestato.
- Con la nota spese (doc. 18) sono stati chiesti i minimi delle predette fasi, applicandosi la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis d.p.r. 115/2002 oltre esposti per € 48,60.
Va, pertanto, riconosciuto il seguente importo: fase studio € 472,50 fase introduttiva 1323 fase decisionale 1370,50; pagina 2 di 5 totale € 3166 ridotto di 1/3 ottenendosi l'importo di € 2110,67 al quale va aggiunto il rimborso forf. spese generali 15%, oltre CPA e IVA.
Invece, vanno riconosciute per spese vive i soli importi che risultano documentati e cioè 13,70
+ 5,88 (cfr. doc. 4 e doc.3); 8,15 (doc. 7), tot. € 27,73.
- Sussistono altresì i requisiti prescritti ex art. 116 TUSG (- Liquidazione dell'onorario e delle
spese al difensore di ufficio - 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal
magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi
dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero
dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore
d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio) in caso di difesa d'ufficio e di persona assistita insolvente (e non irreperibile, come dimostrato dalle notifiche del decreto ingiuntivo e del precetto nonché dagli accessi per il pignoramento).
Invero, il ricorrente si è munito di decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti di NO
DA e ha invano tentato il recupero dei propri compensi, mediante notifica del precetto e vano tentativo di pignoramento.
- In forza delle tariffe previste, i compensi per il tentato recupero devono essere quantificati nel modo seguente, tenuto conto della semplicità dell'attività professionale svolta nel caso di specie ma altresì della necessità di applicare alla fattispecie in esame l'art. 82 (richiamato dall'art. 116 d.p.r. 115/2002) secondo cui “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, ((. . .)) tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”, con la conseguenza che è necessario tenere conto dell'opportuna proporzione da mantenere con la liquidazione di attività difensive di maggiore complessità, essendo il valore medio il massimo liquidabile.
Pertanto, tenuto conto dei parametri minimi da ritenersi congrui in base ai criteri predetti:
pagina 3 di 5 ➢ Per il decreto ingiuntivo € 236,50 (€ 473 è il medio per le controversie fino a 5200) - decreto ingiuntivo GdP
➢ € 118 - atto di precetto (€ 236 è il medio per lo scaglione da 5200,01 a 26000)
➢ € 175 - tentato pignoramento (come richiesto in ricorso, minimo per lo scaglione di cui trattasi) per un totale di € 529,50 oltre rimborso forf. e accessori ( CPA e IVA) accessori;
gli esposti di
€ 63,10 non sono stati richiesti.
In caso di applicazione dell'art. 116 del DPR n. 115/2002, le spese sostenute per il recupero dei crediti professionali, ove consistenti nel rimborso dei compensi maturati per le procedure civili esperite nei confronti del cliente (monitorie o esecutive) non sono suscettibili di decurtazione ai sensi dell'art. 106 bis del medesimo DPR n. 115/2002 (cfr. Cass. Sez. 2 – ord. n. 3606 dell'8/2/2024)
L'importo complessivamente spettante all'opponente per il compenso come difensore d'ufficio e per le spese di recupero è quindi pari a € 2640,17 oltre accessori di legge (con un incremento rispetto al decreto opposto di € 2130,17) e € 27,73 per anticipazioni non imponibili.
Alla soccombenza segue l'obbligo di parte opposta contumace al rimborso delle spese del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa (cfr. quanto sopra esposto sulla differenza rispetto al decreto oggetto di opposizione), considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia), esclusi gli esposti (atteso il regime di esenzione per i difensori di ufficio, ferma la possibilità per il ricorrente di richiedere direttamente il rimborso di quanto erroneamente versato in questa sede a titolo di contributo unificato e marca);
P.Q.M.
in modifica del decreto di liquidazione opposto,
- liquida in favore dell'Avv. Prassede quale difensore d'ufficio di NO Pt_1 Pt_1
DA, nell'ambito del proc. n. 3031/2018 RGNR- 208/22 RG Cass. la complessiva somma pagina 4 di 5 di € 2640,17 oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA come per legge e € 27,73 per esposti nonché la complessiva somma di € 529,50 oltre rimborso forf., CPA e IVA come per legge per il recupero del credito professionale;
- condanna il a rifondere all'Avv. Controparte_1 Parte_1
le spese della presente causa che liquida in euro € 850,50 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
Torino, 5 agosto 2025
Il Giudice
dott. Domenica Maria Tiziana Latella
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8694/2025 promossa da:
(C.F. ), in proprio, con domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso il proprio studio in Diamante (CS) Via Amendola n. 10
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. il Ministro, Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: opposizione ex artt. 84 e 170 d.p.r. 115/2002
CONCLUSIONI
Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, anche in via istruttoria e incidentale e, premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento del presente ricorso,
1. Accertare e dichiarare l'esistenza delle condizioni per provvedere alla modifica del provvedimento di liquidazione impugnato, e segnatamente gli errori in cui è incorso il GIP presso il Tribunale di Torino per come gradatamente sopra evidenziati;
2. Per l'effetto, a parziale modifica del provvedimento impugnato, per l'attività difensiva svolta nel proc. penale n. 24006/16 RGNR - n. 208/22 RG Cass., disporre la liquidazione in favore del ricorrente, considerando i valori minimi di tutte le tre fasi maturate, con successiva riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/02, e quindi per la somma € 2.110,67 (di cui per la fase studio € 472,50, per la fase introduttiva € 1.323,00, per la fase decisionale € 1.370,50, per un totale di € 3.166,00 ai minimi tariffari, e operando poi la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02) il tutto oltre spese generali, accessori di legge e spese vive per € 48,60, nonché liquidare per le competenze relative al recupero infruttuoso del credito ulteriori € 1.111,00 per competenze maturate (di cui € 700,00 per come liquidate nel procedimento monitorio, € 135,00 per il precetto, ed € 276,00 per il pignoramento mobiliare), oltre rimborso spese generali e accessori di legge. E quindi per la complessiva somma di €
3.221,67 oltre rimborso spese generali 15%, Cpa e Iva o per quella somma maggiore o minore di Giustizia o per quella somma maggiore o minore di Giustizia;
pagina 1 di 5
3. Porre a carico dell'Erario il pagamento delle somme liquidate;
4. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, secondo il principio della soccombenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ricorrente propone opposizione avverso il decreto emesso in data 14.2.2025, depositato il
15.2.2025 e comunicato in data 8.4.2025, con il quale il Gip presso il Tribunale di Torino ha liquidato in € 510, oltre accessori, i compensi professionali relativi alle prestazioni svolte nel proc. n. 3031/2018 RGNR- 208/22 RG Cass., celebratosi dinanzi alla Cassazione sezione prima penale, in qualità di difensore d'ufficio.
Il , pur ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Il ricorrente si duole:
- della mancata liquidazione di tutte le fasi effettivamente svolte, non essendo stata considerata la fase decisionale, nonché della riduzione del compenso al di sotto dei minimi tariffari;
- dell'omessa liquidazione delle spese di tentato recupero del credito.
L'opposizione è fondata.
- Le prestazioni rese dall'Avvocato ricorrente, quale difensore d'ufficio di NO DA, sono documentate (cfr. docc. da 2 a 7) e hanno riguardato le attività di studio, introduttiva e decisionale dinanzi alla Corte di cassazione;
non si ritiene condivisibile l'omessa liquidazione da parte del Gip della fase decisionale in quanto effettivamente svolta dal difensore, essendo, peraltro, irrilevante l'incidentalità o meno del procedimento in merito alla competenza territoriale del reato contestato.
- Con la nota spese (doc. 18) sono stati chiesti i minimi delle predette fasi, applicandosi la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis d.p.r. 115/2002 oltre esposti per € 48,60.
Va, pertanto, riconosciuto il seguente importo: fase studio € 472,50 fase introduttiva 1323 fase decisionale 1370,50; pagina 2 di 5 totale € 3166 ridotto di 1/3 ottenendosi l'importo di € 2110,67 al quale va aggiunto il rimborso forf. spese generali 15%, oltre CPA e IVA.
Invece, vanno riconosciute per spese vive i soli importi che risultano documentati e cioè 13,70
+ 5,88 (cfr. doc. 4 e doc.3); 8,15 (doc. 7), tot. € 27,73.
- Sussistono altresì i requisiti prescritti ex art. 116 TUSG (- Liquidazione dell'onorario e delle
spese al difensore di ufficio - 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal
magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi
dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero
dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore
d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio) in caso di difesa d'ufficio e di persona assistita insolvente (e non irreperibile, come dimostrato dalle notifiche del decreto ingiuntivo e del precetto nonché dagli accessi per il pignoramento).
Invero, il ricorrente si è munito di decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti di NO
DA e ha invano tentato il recupero dei propri compensi, mediante notifica del precetto e vano tentativo di pignoramento.
- In forza delle tariffe previste, i compensi per il tentato recupero devono essere quantificati nel modo seguente, tenuto conto della semplicità dell'attività professionale svolta nel caso di specie ma altresì della necessità di applicare alla fattispecie in esame l'art. 82 (richiamato dall'art. 116 d.p.r. 115/2002) secondo cui “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, ((. . .)) tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”, con la conseguenza che è necessario tenere conto dell'opportuna proporzione da mantenere con la liquidazione di attività difensive di maggiore complessità, essendo il valore medio il massimo liquidabile.
Pertanto, tenuto conto dei parametri minimi da ritenersi congrui in base ai criteri predetti:
pagina 3 di 5 ➢ Per il decreto ingiuntivo € 236,50 (€ 473 è il medio per le controversie fino a 5200) - decreto ingiuntivo GdP
➢ € 118 - atto di precetto (€ 236 è il medio per lo scaglione da 5200,01 a 26000)
➢ € 175 - tentato pignoramento (come richiesto in ricorso, minimo per lo scaglione di cui trattasi) per un totale di € 529,50 oltre rimborso forf. e accessori ( CPA e IVA) accessori;
gli esposti di
€ 63,10 non sono stati richiesti.
In caso di applicazione dell'art. 116 del DPR n. 115/2002, le spese sostenute per il recupero dei crediti professionali, ove consistenti nel rimborso dei compensi maturati per le procedure civili esperite nei confronti del cliente (monitorie o esecutive) non sono suscettibili di decurtazione ai sensi dell'art. 106 bis del medesimo DPR n. 115/2002 (cfr. Cass. Sez. 2 – ord. n. 3606 dell'8/2/2024)
L'importo complessivamente spettante all'opponente per il compenso come difensore d'ufficio e per le spese di recupero è quindi pari a € 2640,17 oltre accessori di legge (con un incremento rispetto al decreto opposto di € 2130,17) e € 27,73 per anticipazioni non imponibili.
Alla soccombenza segue l'obbligo di parte opposta contumace al rimborso delle spese del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa (cfr. quanto sopra esposto sulla differenza rispetto al decreto oggetto di opposizione), considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia), esclusi gli esposti (atteso il regime di esenzione per i difensori di ufficio, ferma la possibilità per il ricorrente di richiedere direttamente il rimborso di quanto erroneamente versato in questa sede a titolo di contributo unificato e marca);
P.Q.M.
in modifica del decreto di liquidazione opposto,
- liquida in favore dell'Avv. Prassede quale difensore d'ufficio di NO Pt_1 Pt_1
DA, nell'ambito del proc. n. 3031/2018 RGNR- 208/22 RG Cass. la complessiva somma pagina 4 di 5 di € 2640,17 oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA come per legge e € 27,73 per esposti nonché la complessiva somma di € 529,50 oltre rimborso forf., CPA e IVA come per legge per il recupero del credito professionale;
- condanna il a rifondere all'Avv. Controparte_1 Parte_1
le spese della presente causa che liquida in euro € 850,50 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
Torino, 5 agosto 2025
Il Giudice
dott. Domenica Maria Tiziana Latella
pagina 5 di 5