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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1371/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9255/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione CA - Centro Direzionale Is. C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250010252428000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1134/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 13/5/2025 e depositato il 16/5/2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n° 07120250010252428000 emessa dall'Agenzia delle RA-SS Agente della
SS della Provincia di Napoli su incarico della Regione CA per il pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2019 per il veicolo targato Targa_1 di proprietà del signor Ricorrente_1 dell'importo di euro 869,31 e notificata in data 30.04.2025.
Ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si sono costituite sia la regione CA che l'Agenzia delle entrate - SS, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
4. Nel costituirsi la regione ha provato la notificazione, effettuata nel corso dell'anno 2022, dell'avviso di accertamento posto a fondamento della cartella.
Dunque nessuna prescrizione è maturata.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali alla Regione CA ed all'Agenzia RA SS , liquidandole per ciascuna in euro 400,00 per compensi e euro 60,00 per spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 26/1/2026.
Il giudice monocratico dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9255/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione CA - Centro Direzionale Is. C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250010252428000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1134/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 13/5/2025 e depositato il 16/5/2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n° 07120250010252428000 emessa dall'Agenzia delle RA-SS Agente della
SS della Provincia di Napoli su incarico della Regione CA per il pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2019 per il veicolo targato Targa_1 di proprietà del signor Ricorrente_1 dell'importo di euro 869,31 e notificata in data 30.04.2025.
Ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si sono costituite sia la regione CA che l'Agenzia delle entrate - SS, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
4. Nel costituirsi la regione ha provato la notificazione, effettuata nel corso dell'anno 2022, dell'avviso di accertamento posto a fondamento della cartella.
Dunque nessuna prescrizione è maturata.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali alla Regione CA ed all'Agenzia RA SS , liquidandole per ciascuna in euro 400,00 per compensi e euro 60,00 per spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 26/1/2026.
Il giudice monocratico dott. Michelangelo Petruzziello