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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00134/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 18/02/2026
N. 00421 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00134/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 134 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Lavori Agricoli Lal - Società Agricola Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, Aurelio Bianchini d'Alberigo, quest'ultimo anche in proprio, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Pedoja, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in persona del legale rappresentanti pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Emiliano Bandarin Troi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Carbonera in persona sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Caucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia; N. 00134/2025 REG.RIC.
Regione del Veneto in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierpaolo Agostinelli, Antonella Cusin, Luisa Londei, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Corpo Intercomunale di Polizia Locale Postumia Romana, Comune di Silea, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'Ordinanza del Comune di Carbonera n. 83 del 17.12.2024, pubblicata all'Albo
Pretorio in pari data e mai notificata ai ricorrenti, a firma del Comandante di Polizia
Locale, Ciambotti Barbara, appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Locale –
Postumia Romana, con cui è stata disposta la soppressione del passaggio a livello sito al Km 4+513 su via Bianchini lungo la linea ferroviaria Treviso-Portogruaro nel
Comune di Carbonera; della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1226 del 29.10.2024, pubblicata nel Bur
n. 144 del 5.11.2024, con cui veniva approvato lo schema di convenzione tra Regione
Veneto, Comune di Carbonera e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. per la soppressione del passaggio a livello sito al Km 4+513 su via Bianchini lungo la linea ferroviaria
Treviso-Portogruaro nel Comune di Carbonera; della Convenzione sottoscritta da Regione Veneto, Comune di Carbonera e Rete
Ferroviaria Italiana S.p.a. In forza della D.G.R. n. 1226/2024; della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1702 del 12.11.2018, pubblicata nel Bur
n. 121 del 7.12.2018, con cui veniva approvato lo schema di protocollo di intesa fra N. 00134/2025 REG.RIC.
Regione Veneto e Rete Ferroviaria Italiana finalizzato alla soppressione di passaggi a livello lungo la linea ferroviaria Treviso-Portogruaro; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque coevo; per l'adozione delle misure più idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta nel presente giudizio;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della deliberazione della Giunta comunale di Carbonera n. 136 del 21.10.2024 e atti presupposti e connessi;
- della deliberazione della Giunta comunale di Carbonera n. 182 del 30.12.2024, con cui viene approvato il progetto esecutivo della “Ciclovia girasile (E4) Carbonera – itinerario ciclo turistico;
- della deliberazione del Consiglio comunale di Carbonera n. 60 del 30.12.2024, con cui è stata adottata la 6^ variante parziale al P.I. n. 2;
- nonché di ogni ulteriore altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque coevo;
e per l'adozione delle misure più idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta nel presente giudizio,
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e del
Comune di Carbonera e della Regione del Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. LA RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO N. 00134/2025 REG.RIC.
1. Il Dott. Aurelio Bianchini d'Alberigo, agisce in proprio e quale socio e legale rappresentante dell'Azienda Agricola Lavori Agricoli LAL – Società Agricola
Semplice. In tale duplice qualità, con il ricorso introduttivo ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal Comune di Carbonera, dalla Regione del
Veneto e da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), aventi ad oggetto la soppressione del passaggio a livello sito al Km 4+513 su via Bianchini, lungo la linea ferroviaria
Treviso-Portogruaro, nel Comune di Carbonera.
2. Parte ricorrente lamenta che la soppressione del passaggio a livello abbia comportato gravi danni alla fruizione dei terreni di proprietà e all'Azienda agricola, che risulta divisa in due porzioni separate dalla linea ferroviaria. La chiusura del passaggio a livello ha reso necessario l'utilizzo di percorsi alternativi, lunghi e disagevoli, per il collegamento tra le due porzioni dell'azienda, con conseguenti maggiori costi operativi e rischi per la sicurezza stradale. Inoltre, sostiene che la soppressione del passaggio a livello sia stata effettuata senza la realizzazione di opere sostitutive idonee a garantire il transito dei mezzi agricoli.
3. Vengono dedotti i seguenti motivi di ricorso:
(1) Violazione dell'art. 7 della L. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che, nonostante il pregiudizio diretto e concreto subito dalla sua azienda agricola, non sia stata fornita alcuna comunicazione di avvio del procedimento, privandolo della possibilità di partecipare attivamente e di tutelare i propri interessi.
(2) Violazione degli artt. 9 e 10 della L. 241/1990 per mancata considerazione delle memorie presentate dal ricorrente, in cui si proponeva la realizzazione di un passaggio a livello privato per uso esclusivo dei mezzi agricoli dell'azienda, con apertura attivata previa segnalazione telefonica per garantire la sicurezza.
(3) Violazione dell'art. 1 della L. 354/1998 per mancata realizzazione di opere sostitutive idonee, in quanto il sottopasso ciclo-pedonale previsto dalla convenzione N. 00134/2025 REG.RIC.
non è in grado di garantire il transito dei mezzi agricoli necessari per le operazioni colturali.
(4) Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti amministrativi, in quanto la convenzione tra Regione Veneto, RFI e Comune di
Carbonera prevedeva la realizzazione di opere sostitutive prima della soppressione del passaggio a livello, opere che non sono state né progettate né avviate.
(5) Violazione dei criteri di priorità previsti dall'art. 1 della L. 354/1998, sostenendo che la soppressione del passaggio a livello non rispetti i criteri di priorità stabiliti dalla legge, in quanto il passaggio non si trova in un'area urbana ad alta densità abitativa né su una linea ferroviaria ad alta velocità o frequenza.
(6) Eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione, lamentando che le Amministrazioni coinvolte non abbiano adeguatamente considerato le memorie presentate né valutato l'impatto della soppressione del passaggio a livello sull'azienda agricola e sull'interesse pubblico.
(7) Contraddittorietà con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), che promuove la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario, in contrasto con la soppressione del passaggio a livello.
(8) La chiusura del passaggio a livello comprometterebbe la gestione della storica azienda agricola, suddivisa in due parti senza possibilità per gli utilizzatori di spostarsi dall'una all'altra porzione.
4. Con i motivi aggiunti, il ricorrente ha riproposto, eccezion fatta per le prime due, le censure formulate nel ricorso introduttivo, impugnando ulteriori provvedimenti, tra cui la Deliberazione della Giunta comunale di Carbonera n. 136 del 21 ottobre 2024, che ha approvato lo schema di convenzione con RFI e Regione Veneto, la
Deliberazione della Giunta comunale di Carbonera n. 182 del 30 dicembre 2024, che ha approvato il progetto esecutivo della “Ciclovia GiraSile (E4) Carbonera – itinerario ciclo turistico”, e la Deliberazione del Consiglio comunale di Carbonera n. 60 del 30 N. 00134/2025 REG.RIC.
dicembre 2024, che ha adottato la sesta variante parziale al Piano degli Interventi
(P.I.).
5. Costituitisi in giudizio, i resistenti (RFI, Regione del Veneto e Comune di
Carbonera) hanno sollevato eccezioni in rito e contestato le argomentazioni del ricorrente. In particolare, RFI ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti, sostenendo che il ricorrente abbia consumato il proprio potere impugnatorio e che i motivi aggiunti siano stati notificati tardivamente rispetto agli atti presupposti.
La Regione del Veneto ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sostenendo che gli atti impugnati, quali la D.G.R. n. 1226/2024 e la convenzione del 5 dicembre 2024, siano atti di pianificazione e programmazione, privi di effetti diretti e immediati nella sfera giuridica dei privati. Il Comune di Carbonera ha eccepito la tardività dell'impugnazione della Deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 21 ottobre 2024, atto presupposto dell'Ordinanza n. 83 del 17 dicembre
2024, sostenendo che tale deliberazione fosse facilmente conoscibile e che il ricorrente avrebbe dovuto impugnarla tempestivamente.
6. Chiamata all'udienza pubblica del 24 settembre 2025, la causa è stata, quindi, posta in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio di poter prescindere dall'esame delle eccezioni in rito sollevate dalle Amministrazioni resistenti, in considerazione della complessiva infondatezza dei motivi di ricorso e dei corrispondenti motivi aggiunti, dovendosi dare preferenza alla risoluzione delle questioni meritali sottese alla controversia.
1. Con il primo profilo di censura, parte ricorrente lamenta che la mancata comunicazione di avvio del procedimento abbia precluso la possibilità di partecipare attivamente e di tutelare i propri interessi.
Tale censura non è suscettibile di favorevole apprezzamento. N. 00134/2025 REG.RIC.
Costituiscono, invero, oggetto dell'impugnazione atti di pianificazione e programmazione, quali la D.G.R. n. 1226/2024 e la convenzione del 5 dicembre 2024, per i quali non sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 della L. 241/1990, trattandosi di atti generali che non richiedono tale adempimento, in quanto non producono effetti diretti e immediati nella sfera giuridica di privati specificamente individuati.
Nello specifico, si è, del resto, precisato che i provvedimenti diretti a regolare la circolazione dei veicoli e l'assetto della viabilità vanno qualificati come atti amministrativi generali che si rivolgono alla generalità degli amministrati. La circostanza che taluni soggetti (individui e imprese) si trovino in posizione particolare, ad esempio per la titolarità di beni o attività situati nell'area interessata, non appare, così, idonea a qualificarne la posizione come diretti destinatari: “la loro situazione soggettiva rimane quella propria dei destinatari di un atto amministrativo generale e come tali non legittimati a pretendere di essere destinatari di una comunicazione di avvio del procedimento”. Infatti, “ai sensi dell'art. 13, comma 1, l. n. 241 del 1990, va escluso l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento allorquando gli atti emanandi abbiano natura di atti normativi, di atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione” (Cons. Stato, Sez. Sez. VI, 26/ marzo 2024, n. 2854 e
14 aprile 2016, n. 1516).
Peraltro, deve essere comunque evidenziato che parte ricorrente ha partecipato al procedimento mediante la presentazione di memorie, che sono state esaminate dalle
Amministrazioni competenti. La finalità partecipativa, sottostante alla disposizione che si assume violata, risulta, quindi, pienamente conseguita.
2. Con il secondo motivo, parte ricorrente sostiene che le memorie presentate non siano state adeguatamente considerate dalle Amministrazioni resistenti. N. 00134/2025 REG.RIC.
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, l'onere di motivazione che incombe sull'amministrazione procedente in ordine alle memorie scritte e ai documenti presentati dai soggetti interessati non richiede una confutazione punto per punto di tutte le osservazioni e dei rilievi formulati, essendo sufficiente che le determinazioni finali espongano la ragione sostanziale della decisione maturata tenuto conto dell'apporto collaborativo dei soggetti coinvolti nel procedimento, oppure che comunque “emerga con un certo grado di determinazione la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale” (T.A.R.
Lazio, Roma, Sez. V, 4 febbraio 2025, n. 2604.
Ha, poi, osservato, al riguardo, il Consiglio di Stato che “il dovere della P.A. di esaminare le memorie prodotte dall'interessato a seguito del preavviso di rigetto da essa inviato non comporta la necessità di una confutazione analitica delle allegazioni presentate dall'interessato, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso; ciò in quanto l'onere valutativo è maggiormente penetrante con riferimento alla prospettazione da parte del privato di elementi fattuali, mentre è attenuato, se non quasi inesistente, allorché le deduzioni del privato contengano valutazioni giuridiche, laddove è sufficiente che l'Amministrazione ribadisca il proprio intendimento” (così Cons. St. Sez. IV, 18 giugno 2025, n. 5323).
Nel caso di specie, le Amministrazioni hanno motivato le proprie determinazioni, evidenziando che la soppressione del passaggio a livello risponde a esigenze di sicurezza della circolazione ferroviaria e stradale, le quali prevalgono sull'interesse privato della parte ricorrente a percorrere una viabilità semplicemente più breve al fine di agevolare gli spostamenti da un lato all'altro della proprietà, i cui terreni, tuttavia, risultano già da tempo solcati e suddivisi in distinte partizioni dalla strada ferrata.
3. Infondato è, inoltre, il terzo motivo. N. 00134/2025 REG.RIC.
Parte ricorrente sostiene che la soppressione del passaggio a livello sia stata disposta nonostante la mancata realizzazione di opere sostitutive idonee a garantire il transito dei mezzi agricoli. Tuttavia, la normativa richiamata dal ricorrente (art. 1 della L.
354/1998) non impone per nulla l'approntamento di infrastrutture sostitutive identiche a quelle soppresse, ma semmai consente alle Amministrazioni di prevedere deviazioni stradali o opere alternative. Nel caso di specie, la viabilità carrabile è garantita da percorsi alternativi, mentre la realizzazione del sottopasso ciclo-pedonale risponde a esigenze di sicurezza e di promozione della mobilità lenta.
A ciò deve aggiungersi che, in presenza, come nel caso di specie, di viabilità alternative, utilizzabili anche dai mezzi agricoli, sia pure con un aumento complessivo del percorso “appare corretto dare prevalenza all'interesse pubblico, atteso che il sacrificio per gli interessi privati da un lato riguarda una singola azienda agricola e dall'altro lato non è di per sé intollerabile, stante il ridotto sacrificio imposto dall'utilizzo del percorso alternativo” (Cons. St., Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1125, in materia di soppressione di passaggi a livello).
Inoltre, la scelta di destinare il contributo erogato da RFI alla realizzazione di un'opera di maggiore interesse pubblico, quale un sottopasso ciclopedonale, appare, in questo quadro, pienamente legittima rientrando nella discrezionalità dell'Amministrazione, a fronte della presenza di almeno due percorsi alternativi, la scelta degli interventi complementari (in questo caso finalizzati alla promozione della mobilità sostenibile alla realizzazione di un'importante ciclovia) cui assegnare priorità e risorse.
4. Con il quarto motivo, in continuità con la precedente censura, parte ricorrente lamenta come la soppressione del passaggio a livello sia in contraddizione con precedenti provvedimenti amministrativi, e in particolare con lo schema di convenzione approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1226 del 29 ottobre 2024, che avrebbe previsto la realizzazione di opere sostitutive prima della soppressione del passaggio a livello. La mancata realizzazione di tali opere sostitutive, N. 00134/2025 REG.RIC.
unitamente alla chiusura anticipata del passaggio a livello mediante l'Ordinanza n. 83 del 17 dicembre 2024, avrebbe determinato una violazione degli obblighi assunti dalle
Amministrazioni resistenti e un pregiudizio per la proprietà e l'azienda agricola.
Anche tale censura non può essere condivisa. La convenzione sottoscritta tra Regione
Veneto, RFI e Comune di Carbonera pone una evidente distinzione tra il provvedimento di chiusura al transito della strada e il provvedimento di soppressione del passaggio a livello. L'art. 11 della convenzione stabilisce, infatti, che la definitiva soppressione del passaggio a livello al km 4+513 su via Bianchini lungo la linea ferroviaria Treviso-Portogruaro avverrà entro il 31 dicembre 2025, mentre il Comune di Carbonera si impegna ad emettere, con decorrenza entro la scadenza suddetta,
l'ordinanza di chiusura definitiva della strada in corrispondenza del passaggio a livello medesimo. La convenzione prevede, inoltre, che il contributo di € 671.000,00 da parte di RFI per la realizzazione delle opere sostitutive sarà erogato al Comune entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell'ordinanza di chiusura definitiva della strada.
Pertanto, la chiusura al transito della strada, mediante l'ordinanza n. 83 del 17 dicembre 2024, non determina di per sé l'avversata soppressione definitiva del passaggio a livello, costituendo un atto preliminare e necessario per consentire l'erogazione del contributo da parte di RFI e l'avvio della fase di progettazione e realizzazione delle opere sostitutive.
5. Con il quinto motivo, parte ricorrente sostiene che la soppressione del passaggio a livello non rispetti i criteri di priorità stabiliti dalla legge, in quanto non si troverebbe in un'area urbana ad elevata densità abitativa né su una linea ferroviaria ad alta velocità o frequenza. In particolare, viene contestato che la soppressione del passaggio a livello contrasti con i criteri di priorità stabiliti dall'art. 1, comma 2, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, che disciplina il piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. N. 00134/2025 REG.RIC.
La chiusura del passaggio a livello avrebbe dovuto riguardare prioritariamente le linee ferroviarie ad alta velocità e alta frequenza di convogli, con un numero elevato di binari, situate in aree urbane densamente abitate e a intenso traffico locale, caratterizzate da una storica incidentalità. Il ricorrente sostiene che nessuno di tali criteri sia applicabile al caso di specie, in quanto la linea ferroviaria Treviso-
Portogruaro costituisce una ferrovia elettrificata a binario unico, destinata principalmente al trasporto merci, mentre il passaggio a livello si trova in una zona agricola con bassissimo traffico locale.
Anche tale articolata censura è infondata. L'art. 1, comma 2, della L. 354/1998 elenca una serie di criteri di priorità che devono orientare la programmazione generale del piano di soppressione dei passaggi a livello, ma non impone che la soppressione debba avvenire esclusivamente in base a criteri quantitativi o numerici. Come già ricordato, la norma lascia all'Amministrazione ampi margini di discrezionalità nella valutazione delle priorità, consentendo di intervenire su un'infrastruttura specifica quando se ne presentino l'opportunità e la necessità. Nel caso di specie, la decisione di sopprimere il passaggio a livello è stata assunta dalle Amministrazioni coinvolte sulla base di un'esigenza attuale e documentata di sicurezza della circolazione ferroviaria e stradale.
La pericolosità del passaggio a livello in questione è stata, infatti, evidenziata da RFI nella nota del 11 luglio 2024, in cui si segnalava che l'opera era stata teatro di un incidente nel marzo 2024 e si invitavano le Amministrazioni locali a intervenire con ogni azione utile per garantire la sicurezza della circolazione (cfr. doc. 1 del Comune di Carbonera). Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha più volte sottolineato che la soppressione dei passaggi a livello a raso persegue, in effetti, l'obiettivo incontestabile di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e ferroviaria, essendo “fatto notorio che l'incrocio della infrastruttura stradale con N. 00134/2025 REG.RIC.
quella ferroviaria costituisce un rischio per l'incolumità degli utenti dell'una e dell'altra” (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 21 giugno 2024, n. 438).
Deve essere altresì chiarito che i criteri di priorità previsti dall'art. 1, comma 2, della
L. 354/1998 non costituiscono condizioni necessarie per la soppressione di un passaggio a livello, ma rappresentano criteri orientativi per la programmazione generale del piano di soppressione. La soppressione di un passaggio a livello può, dunque, essere disposta anche in assenza di tutti i criteri di priorità, qualora sussistano esigenze di sicurezza documentate e attuali. Nel caso di specie, la conclamata pericolosità del passaggio a livello di via Bianchini risulta valutata in concreto e nell'attualità, tenendo conto della sua ubicazione in una zona agricola isolata difficilmente raggiungibile dai mezzi di emergenza, che si presta, come efficacemente evidenziato da RFI, ad attraversamenti illegittimi o pericolose manovre sbagliate da parte dei conducenti dei veicoli.
6. Non merita favorevole scrutinio neppure il sesto motivo, con il quale parte ricorrente lamenta che le Amministrazioni coinvolte non abbiano adeguatamente considerato le memorie presentate né valutato l'impatto della soppressione del passaggio a livello sull'azienda agricola e sull'interesse pubblico.
Come può desumersi, all'opposto, dalle risultanze dell'ampia istruttoria procedimentale, l'adozione dei provvedimenti contestati è stata preceduta da un'analisi approfondita delle esigenze di sicurezza e viabilità, bilanciando gli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento, dando condivisibile prevalenza ai primi in ragione della pericolosità insita nella permanenza del passaggio a livello. La proposta di parte ricorrente diretta a mantenere l'opera, limitandone l'utilizzo, non pare idonea a risolvere le criticità rilevate, connesse alla mera presenza sulla linea ferroviaria di un varco non presidiato non al carattere pubblico, privato, o in qualsiasi modo limitato della fruizione dello stesso. N. 00134/2025 REG.RIC.
7. Con il settimo profilo di censura, viene contestato che la soppressione del passaggio a livello si porrebbe in insanabile contrasto con il Documento di Economia e Finanza
Regionale (DEFR) approvato dalla Regione con la D.G.R. n. 123/2023, nonché con la
D.G.R. n. 866/2024, che tutela gli obiettivi del Piano Faunistico Venatorio. Secondo parte ricorrente, la chiusura comprometterebbe, inoltre, la gestione dell'Azienda Agri-
Turistico Venatoria denominata “Del Melma”, autorizzata dalla Provincia di Treviso nel 2007 e confermata dalla Regione Veneto con la D.G.R. n. 866/2024, e metterebbe a rischio il perseguimento degli obiettivi del Piano Faunistico Venatorio Regionale.
Le doglianze relative al contrasto con il DEFR e con il Piano Faunistico Venatorio
Regionale appaiono oltremodo generiche. Parte ricorrente non ha chiarito in che modo la chiusura del passaggio a livello possa concretamente vanificare gli obiettivi programmatici del documento di programmazione economica, né ha fornito elementi specifici per dimostrare il rapporto causale tra la soppressione del passaggio a livello e il presunto pregiudizio arrecato all'attività venatoria. Va, poi, precisato che gli obiettivi programmatici contenuti nei documenti di pianificazione e programmazione, quali il DEFR e il Piano Faunistico Venatorio Regionale, non possono integrare prescrizioni circostanziate e individuali tali, in particolare, da attribuire ai ricorrenti (o alla menzionata Azienda “Del Melma”, che non è tuttavia parte del giudizio) una posizione giuridica differenziata da far valere in sede giurisdizionale al fine di censurarne la violazione o esigerne l'attuazione.
In ogni modo, si deve sottolineare che, da un lato, la realizzazione del sottopasso ciclo- pedonale in luogo del passaggio a livello appare orientata alla maggior tutela del paesaggio agrario e del suo ambiente naturale nonché alla miglior fruizione del territorio grazie alla realizzazione della prevista ciclovia, senza che ciò possa seriamente inficiare l'attendibilità delle prescrizioni del DEFR, e, dall'altro lato, non emergono pregiudizi di sorta all'esercizio dell'attività venatoria, posto che il N. 00134/2025 REG.RIC.
medesimo sottopasso assicura, senza alcuna limitazione e in massima sicurezza, il transito pedonale degli utenti.
8. Infondato è, infine, l'ottavo motivo d'impugnazione. Parte ricorrente lamenta, in continuità con i precedenti profili di censura, che i percorsi alternativi individuati dalle
Amministrazioni resistenti sarebbero impraticabili per i mezzi agricoli dell'azienda, a causa della maggiore distanza da percorrere, della ristrettezza della carreggiata di alcune vie pubbliche e della necessità di attraversare centri abitati, con conseguenti rischi per la sicurezza stradale e per il patrimonio storico-artistico-monumentale. Detta soppressione sarebbe stata disposta senza un'adeguata istruttoria e in carenza di una adeguata ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Si deve evidenziare, in merito, che i percorsi alternativi individuati (attraverso via
Castello e via Salvo d'Acquisto) risultano pienamente idonei a garantire il transito dei mezzi agricoli dell'azienda, non sussistendo alcuna preclusione, tecnica o giuridica, che ne impedisca la fruizione. La circostanza, poi, che tali percorsi siano più lunghi rispetto a via Bianchini non costituisce un elemento tale da inficiare la legittimità dei provvedimenti impugnati, trattandosi di un sacrificio tollerabile per il privato a fronte del beneficio per la collettività derivante dalla soppressione del passaggio a livello.
Come ricordato poc'anzi, la giurisprudenza amministrativa ha, infatti, condivisibilmente ribadito che un percorso alternativo più lungo di pochi chilometri costituisce un sacrificio tollerabile per il privato a fronte del beneficio per la collettività ottenuto dalla soppressione del passaggio a livello (cfr. TAR Emilia
Romagna, Bologna, n. 438/2024, cit.).
Del resto, la scelta di sopprimere il passaggio a livello risulta sorretta da un'approfondita analisi delle esigenze di sicurezza e viabilità, che ha tenuto conto della pericolosità intrinseca del passaggio a livello in questione, incontrovertibilmente documentata da RFI nella nota del 11 luglio 2024 in relazione all'incidente verificatosi nel marzo dello stesso anno. N. 00134/2025 REG.RIC.
La contestuale realizzazione del sottopasso ciclo-pedonale, previsto in sostituzione del passaggio a livello, appare coerente, da ultimo, con l'ulteriore obiettivo, fatto proprio dalle Amministrazioni coinvolte, di migliorare la fruizione del contesto agrario e di valorizzare il paesaggio agrario e il patrimonio storico, artistico e monumentale della zona, caratterizzata, in particolare, dalla presenza di Villa OL PA.
Senza ancora considerare che le soluzioni alternative suggerite da parte ricorrente non risultano idonee a garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria e stradale, in quanto incompatibili con l'esigenza prioritaria, posta alla base dell'intervento, di rimuovere ogni forma di attraversamento a raso dei binari, indipendentemente dal numero di rotaie.
9. Per quanto precede, il ricorso e i corrispondenti motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese vanno compensate, considerate la particolarità e la complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EO PA, Presidente
LA RD, Primo Referendario, Estensore
AL AM, Referendario N. 00134/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
LA RD
IL PRESIDENTE
EO PA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 18/02/2026
N. 00421 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00134/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 134 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Lavori Agricoli Lal - Società Agricola Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, Aurelio Bianchini d'Alberigo, quest'ultimo anche in proprio, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Pedoja, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in persona del legale rappresentanti pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Emiliano Bandarin Troi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Carbonera in persona sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Caucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia; N. 00134/2025 REG.RIC.
Regione del Veneto in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierpaolo Agostinelli, Antonella Cusin, Luisa Londei, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Corpo Intercomunale di Polizia Locale Postumia Romana, Comune di Silea, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'Ordinanza del Comune di Carbonera n. 83 del 17.12.2024, pubblicata all'Albo
Pretorio in pari data e mai notificata ai ricorrenti, a firma del Comandante di Polizia
Locale, Ciambotti Barbara, appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Locale –
Postumia Romana, con cui è stata disposta la soppressione del passaggio a livello sito al Km 4+513 su via Bianchini lungo la linea ferroviaria Treviso-Portogruaro nel
Comune di Carbonera; della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1226 del 29.10.2024, pubblicata nel Bur
n. 144 del 5.11.2024, con cui veniva approvato lo schema di convenzione tra Regione
Veneto, Comune di Carbonera e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. per la soppressione del passaggio a livello sito al Km 4+513 su via Bianchini lungo la linea ferroviaria
Treviso-Portogruaro nel Comune di Carbonera; della Convenzione sottoscritta da Regione Veneto, Comune di Carbonera e Rete
Ferroviaria Italiana S.p.a. In forza della D.G.R. n. 1226/2024; della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1702 del 12.11.2018, pubblicata nel Bur
n. 121 del 7.12.2018, con cui veniva approvato lo schema di protocollo di intesa fra N. 00134/2025 REG.RIC.
Regione Veneto e Rete Ferroviaria Italiana finalizzato alla soppressione di passaggi a livello lungo la linea ferroviaria Treviso-Portogruaro; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque coevo; per l'adozione delle misure più idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta nel presente giudizio;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della deliberazione della Giunta comunale di Carbonera n. 136 del 21.10.2024 e atti presupposti e connessi;
- della deliberazione della Giunta comunale di Carbonera n. 182 del 30.12.2024, con cui viene approvato il progetto esecutivo della “Ciclovia girasile (E4) Carbonera – itinerario ciclo turistico;
- della deliberazione del Consiglio comunale di Carbonera n. 60 del 30.12.2024, con cui è stata adottata la 6^ variante parziale al P.I. n. 2;
- nonché di ogni ulteriore altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque coevo;
e per l'adozione delle misure più idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta nel presente giudizio,
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e del
Comune di Carbonera e della Regione del Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. LA RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO N. 00134/2025 REG.RIC.
1. Il Dott. Aurelio Bianchini d'Alberigo, agisce in proprio e quale socio e legale rappresentante dell'Azienda Agricola Lavori Agricoli LAL – Società Agricola
Semplice. In tale duplice qualità, con il ricorso introduttivo ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal Comune di Carbonera, dalla Regione del
Veneto e da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), aventi ad oggetto la soppressione del passaggio a livello sito al Km 4+513 su via Bianchini, lungo la linea ferroviaria
Treviso-Portogruaro, nel Comune di Carbonera.
2. Parte ricorrente lamenta che la soppressione del passaggio a livello abbia comportato gravi danni alla fruizione dei terreni di proprietà e all'Azienda agricola, che risulta divisa in due porzioni separate dalla linea ferroviaria. La chiusura del passaggio a livello ha reso necessario l'utilizzo di percorsi alternativi, lunghi e disagevoli, per il collegamento tra le due porzioni dell'azienda, con conseguenti maggiori costi operativi e rischi per la sicurezza stradale. Inoltre, sostiene che la soppressione del passaggio a livello sia stata effettuata senza la realizzazione di opere sostitutive idonee a garantire il transito dei mezzi agricoli.
3. Vengono dedotti i seguenti motivi di ricorso:
(1) Violazione dell'art. 7 della L. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che, nonostante il pregiudizio diretto e concreto subito dalla sua azienda agricola, non sia stata fornita alcuna comunicazione di avvio del procedimento, privandolo della possibilità di partecipare attivamente e di tutelare i propri interessi.
(2) Violazione degli artt. 9 e 10 della L. 241/1990 per mancata considerazione delle memorie presentate dal ricorrente, in cui si proponeva la realizzazione di un passaggio a livello privato per uso esclusivo dei mezzi agricoli dell'azienda, con apertura attivata previa segnalazione telefonica per garantire la sicurezza.
(3) Violazione dell'art. 1 della L. 354/1998 per mancata realizzazione di opere sostitutive idonee, in quanto il sottopasso ciclo-pedonale previsto dalla convenzione N. 00134/2025 REG.RIC.
non è in grado di garantire il transito dei mezzi agricoli necessari per le operazioni colturali.
(4) Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti amministrativi, in quanto la convenzione tra Regione Veneto, RFI e Comune di
Carbonera prevedeva la realizzazione di opere sostitutive prima della soppressione del passaggio a livello, opere che non sono state né progettate né avviate.
(5) Violazione dei criteri di priorità previsti dall'art. 1 della L. 354/1998, sostenendo che la soppressione del passaggio a livello non rispetti i criteri di priorità stabiliti dalla legge, in quanto il passaggio non si trova in un'area urbana ad alta densità abitativa né su una linea ferroviaria ad alta velocità o frequenza.
(6) Eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione, lamentando che le Amministrazioni coinvolte non abbiano adeguatamente considerato le memorie presentate né valutato l'impatto della soppressione del passaggio a livello sull'azienda agricola e sull'interesse pubblico.
(7) Contraddittorietà con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), che promuove la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario, in contrasto con la soppressione del passaggio a livello.
(8) La chiusura del passaggio a livello comprometterebbe la gestione della storica azienda agricola, suddivisa in due parti senza possibilità per gli utilizzatori di spostarsi dall'una all'altra porzione.
4. Con i motivi aggiunti, il ricorrente ha riproposto, eccezion fatta per le prime due, le censure formulate nel ricorso introduttivo, impugnando ulteriori provvedimenti, tra cui la Deliberazione della Giunta comunale di Carbonera n. 136 del 21 ottobre 2024, che ha approvato lo schema di convenzione con RFI e Regione Veneto, la
Deliberazione della Giunta comunale di Carbonera n. 182 del 30 dicembre 2024, che ha approvato il progetto esecutivo della “Ciclovia GiraSile (E4) Carbonera – itinerario ciclo turistico”, e la Deliberazione del Consiglio comunale di Carbonera n. 60 del 30 N. 00134/2025 REG.RIC.
dicembre 2024, che ha adottato la sesta variante parziale al Piano degli Interventi
(P.I.).
5. Costituitisi in giudizio, i resistenti (RFI, Regione del Veneto e Comune di
Carbonera) hanno sollevato eccezioni in rito e contestato le argomentazioni del ricorrente. In particolare, RFI ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti, sostenendo che il ricorrente abbia consumato il proprio potere impugnatorio e che i motivi aggiunti siano stati notificati tardivamente rispetto agli atti presupposti.
La Regione del Veneto ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sostenendo che gli atti impugnati, quali la D.G.R. n. 1226/2024 e la convenzione del 5 dicembre 2024, siano atti di pianificazione e programmazione, privi di effetti diretti e immediati nella sfera giuridica dei privati. Il Comune di Carbonera ha eccepito la tardività dell'impugnazione della Deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 21 ottobre 2024, atto presupposto dell'Ordinanza n. 83 del 17 dicembre
2024, sostenendo che tale deliberazione fosse facilmente conoscibile e che il ricorrente avrebbe dovuto impugnarla tempestivamente.
6. Chiamata all'udienza pubblica del 24 settembre 2025, la causa è stata, quindi, posta in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio di poter prescindere dall'esame delle eccezioni in rito sollevate dalle Amministrazioni resistenti, in considerazione della complessiva infondatezza dei motivi di ricorso e dei corrispondenti motivi aggiunti, dovendosi dare preferenza alla risoluzione delle questioni meritali sottese alla controversia.
1. Con il primo profilo di censura, parte ricorrente lamenta che la mancata comunicazione di avvio del procedimento abbia precluso la possibilità di partecipare attivamente e di tutelare i propri interessi.
Tale censura non è suscettibile di favorevole apprezzamento. N. 00134/2025 REG.RIC.
Costituiscono, invero, oggetto dell'impugnazione atti di pianificazione e programmazione, quali la D.G.R. n. 1226/2024 e la convenzione del 5 dicembre 2024, per i quali non sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 della L. 241/1990, trattandosi di atti generali che non richiedono tale adempimento, in quanto non producono effetti diretti e immediati nella sfera giuridica di privati specificamente individuati.
Nello specifico, si è, del resto, precisato che i provvedimenti diretti a regolare la circolazione dei veicoli e l'assetto della viabilità vanno qualificati come atti amministrativi generali che si rivolgono alla generalità degli amministrati. La circostanza che taluni soggetti (individui e imprese) si trovino in posizione particolare, ad esempio per la titolarità di beni o attività situati nell'area interessata, non appare, così, idonea a qualificarne la posizione come diretti destinatari: “la loro situazione soggettiva rimane quella propria dei destinatari di un atto amministrativo generale e come tali non legittimati a pretendere di essere destinatari di una comunicazione di avvio del procedimento”. Infatti, “ai sensi dell'art. 13, comma 1, l. n. 241 del 1990, va escluso l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento allorquando gli atti emanandi abbiano natura di atti normativi, di atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione” (Cons. Stato, Sez. Sez. VI, 26/ marzo 2024, n. 2854 e
14 aprile 2016, n. 1516).
Peraltro, deve essere comunque evidenziato che parte ricorrente ha partecipato al procedimento mediante la presentazione di memorie, che sono state esaminate dalle
Amministrazioni competenti. La finalità partecipativa, sottostante alla disposizione che si assume violata, risulta, quindi, pienamente conseguita.
2. Con il secondo motivo, parte ricorrente sostiene che le memorie presentate non siano state adeguatamente considerate dalle Amministrazioni resistenti. N. 00134/2025 REG.RIC.
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, l'onere di motivazione che incombe sull'amministrazione procedente in ordine alle memorie scritte e ai documenti presentati dai soggetti interessati non richiede una confutazione punto per punto di tutte le osservazioni e dei rilievi formulati, essendo sufficiente che le determinazioni finali espongano la ragione sostanziale della decisione maturata tenuto conto dell'apporto collaborativo dei soggetti coinvolti nel procedimento, oppure che comunque “emerga con un certo grado di determinazione la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale” (T.A.R.
Lazio, Roma, Sez. V, 4 febbraio 2025, n. 2604.
Ha, poi, osservato, al riguardo, il Consiglio di Stato che “il dovere della P.A. di esaminare le memorie prodotte dall'interessato a seguito del preavviso di rigetto da essa inviato non comporta la necessità di una confutazione analitica delle allegazioni presentate dall'interessato, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso; ciò in quanto l'onere valutativo è maggiormente penetrante con riferimento alla prospettazione da parte del privato di elementi fattuali, mentre è attenuato, se non quasi inesistente, allorché le deduzioni del privato contengano valutazioni giuridiche, laddove è sufficiente che l'Amministrazione ribadisca il proprio intendimento” (così Cons. St. Sez. IV, 18 giugno 2025, n. 5323).
Nel caso di specie, le Amministrazioni hanno motivato le proprie determinazioni, evidenziando che la soppressione del passaggio a livello risponde a esigenze di sicurezza della circolazione ferroviaria e stradale, le quali prevalgono sull'interesse privato della parte ricorrente a percorrere una viabilità semplicemente più breve al fine di agevolare gli spostamenti da un lato all'altro della proprietà, i cui terreni, tuttavia, risultano già da tempo solcati e suddivisi in distinte partizioni dalla strada ferrata.
3. Infondato è, inoltre, il terzo motivo. N. 00134/2025 REG.RIC.
Parte ricorrente sostiene che la soppressione del passaggio a livello sia stata disposta nonostante la mancata realizzazione di opere sostitutive idonee a garantire il transito dei mezzi agricoli. Tuttavia, la normativa richiamata dal ricorrente (art. 1 della L.
354/1998) non impone per nulla l'approntamento di infrastrutture sostitutive identiche a quelle soppresse, ma semmai consente alle Amministrazioni di prevedere deviazioni stradali o opere alternative. Nel caso di specie, la viabilità carrabile è garantita da percorsi alternativi, mentre la realizzazione del sottopasso ciclo-pedonale risponde a esigenze di sicurezza e di promozione della mobilità lenta.
A ciò deve aggiungersi che, in presenza, come nel caso di specie, di viabilità alternative, utilizzabili anche dai mezzi agricoli, sia pure con un aumento complessivo del percorso “appare corretto dare prevalenza all'interesse pubblico, atteso che il sacrificio per gli interessi privati da un lato riguarda una singola azienda agricola e dall'altro lato non è di per sé intollerabile, stante il ridotto sacrificio imposto dall'utilizzo del percorso alternativo” (Cons. St., Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1125, in materia di soppressione di passaggi a livello).
Inoltre, la scelta di destinare il contributo erogato da RFI alla realizzazione di un'opera di maggiore interesse pubblico, quale un sottopasso ciclopedonale, appare, in questo quadro, pienamente legittima rientrando nella discrezionalità dell'Amministrazione, a fronte della presenza di almeno due percorsi alternativi, la scelta degli interventi complementari (in questo caso finalizzati alla promozione della mobilità sostenibile alla realizzazione di un'importante ciclovia) cui assegnare priorità e risorse.
4. Con il quarto motivo, in continuità con la precedente censura, parte ricorrente lamenta come la soppressione del passaggio a livello sia in contraddizione con precedenti provvedimenti amministrativi, e in particolare con lo schema di convenzione approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1226 del 29 ottobre 2024, che avrebbe previsto la realizzazione di opere sostitutive prima della soppressione del passaggio a livello. La mancata realizzazione di tali opere sostitutive, N. 00134/2025 REG.RIC.
unitamente alla chiusura anticipata del passaggio a livello mediante l'Ordinanza n. 83 del 17 dicembre 2024, avrebbe determinato una violazione degli obblighi assunti dalle
Amministrazioni resistenti e un pregiudizio per la proprietà e l'azienda agricola.
Anche tale censura non può essere condivisa. La convenzione sottoscritta tra Regione
Veneto, RFI e Comune di Carbonera pone una evidente distinzione tra il provvedimento di chiusura al transito della strada e il provvedimento di soppressione del passaggio a livello. L'art. 11 della convenzione stabilisce, infatti, che la definitiva soppressione del passaggio a livello al km 4+513 su via Bianchini lungo la linea ferroviaria Treviso-Portogruaro avverrà entro il 31 dicembre 2025, mentre il Comune di Carbonera si impegna ad emettere, con decorrenza entro la scadenza suddetta,
l'ordinanza di chiusura definitiva della strada in corrispondenza del passaggio a livello medesimo. La convenzione prevede, inoltre, che il contributo di € 671.000,00 da parte di RFI per la realizzazione delle opere sostitutive sarà erogato al Comune entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell'ordinanza di chiusura definitiva della strada.
Pertanto, la chiusura al transito della strada, mediante l'ordinanza n. 83 del 17 dicembre 2024, non determina di per sé l'avversata soppressione definitiva del passaggio a livello, costituendo un atto preliminare e necessario per consentire l'erogazione del contributo da parte di RFI e l'avvio della fase di progettazione e realizzazione delle opere sostitutive.
5. Con il quinto motivo, parte ricorrente sostiene che la soppressione del passaggio a livello non rispetti i criteri di priorità stabiliti dalla legge, in quanto non si troverebbe in un'area urbana ad elevata densità abitativa né su una linea ferroviaria ad alta velocità o frequenza. In particolare, viene contestato che la soppressione del passaggio a livello contrasti con i criteri di priorità stabiliti dall'art. 1, comma 2, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, che disciplina il piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. N. 00134/2025 REG.RIC.
La chiusura del passaggio a livello avrebbe dovuto riguardare prioritariamente le linee ferroviarie ad alta velocità e alta frequenza di convogli, con un numero elevato di binari, situate in aree urbane densamente abitate e a intenso traffico locale, caratterizzate da una storica incidentalità. Il ricorrente sostiene che nessuno di tali criteri sia applicabile al caso di specie, in quanto la linea ferroviaria Treviso-
Portogruaro costituisce una ferrovia elettrificata a binario unico, destinata principalmente al trasporto merci, mentre il passaggio a livello si trova in una zona agricola con bassissimo traffico locale.
Anche tale articolata censura è infondata. L'art. 1, comma 2, della L. 354/1998 elenca una serie di criteri di priorità che devono orientare la programmazione generale del piano di soppressione dei passaggi a livello, ma non impone che la soppressione debba avvenire esclusivamente in base a criteri quantitativi o numerici. Come già ricordato, la norma lascia all'Amministrazione ampi margini di discrezionalità nella valutazione delle priorità, consentendo di intervenire su un'infrastruttura specifica quando se ne presentino l'opportunità e la necessità. Nel caso di specie, la decisione di sopprimere il passaggio a livello è stata assunta dalle Amministrazioni coinvolte sulla base di un'esigenza attuale e documentata di sicurezza della circolazione ferroviaria e stradale.
La pericolosità del passaggio a livello in questione è stata, infatti, evidenziata da RFI nella nota del 11 luglio 2024, in cui si segnalava che l'opera era stata teatro di un incidente nel marzo 2024 e si invitavano le Amministrazioni locali a intervenire con ogni azione utile per garantire la sicurezza della circolazione (cfr. doc. 1 del Comune di Carbonera). Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha più volte sottolineato che la soppressione dei passaggi a livello a raso persegue, in effetti, l'obiettivo incontestabile di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e ferroviaria, essendo “fatto notorio che l'incrocio della infrastruttura stradale con N. 00134/2025 REG.RIC.
quella ferroviaria costituisce un rischio per l'incolumità degli utenti dell'una e dell'altra” (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 21 giugno 2024, n. 438).
Deve essere altresì chiarito che i criteri di priorità previsti dall'art. 1, comma 2, della
L. 354/1998 non costituiscono condizioni necessarie per la soppressione di un passaggio a livello, ma rappresentano criteri orientativi per la programmazione generale del piano di soppressione. La soppressione di un passaggio a livello può, dunque, essere disposta anche in assenza di tutti i criteri di priorità, qualora sussistano esigenze di sicurezza documentate e attuali. Nel caso di specie, la conclamata pericolosità del passaggio a livello di via Bianchini risulta valutata in concreto e nell'attualità, tenendo conto della sua ubicazione in una zona agricola isolata difficilmente raggiungibile dai mezzi di emergenza, che si presta, come efficacemente evidenziato da RFI, ad attraversamenti illegittimi o pericolose manovre sbagliate da parte dei conducenti dei veicoli.
6. Non merita favorevole scrutinio neppure il sesto motivo, con il quale parte ricorrente lamenta che le Amministrazioni coinvolte non abbiano adeguatamente considerato le memorie presentate né valutato l'impatto della soppressione del passaggio a livello sull'azienda agricola e sull'interesse pubblico.
Come può desumersi, all'opposto, dalle risultanze dell'ampia istruttoria procedimentale, l'adozione dei provvedimenti contestati è stata preceduta da un'analisi approfondita delle esigenze di sicurezza e viabilità, bilanciando gli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento, dando condivisibile prevalenza ai primi in ragione della pericolosità insita nella permanenza del passaggio a livello. La proposta di parte ricorrente diretta a mantenere l'opera, limitandone l'utilizzo, non pare idonea a risolvere le criticità rilevate, connesse alla mera presenza sulla linea ferroviaria di un varco non presidiato non al carattere pubblico, privato, o in qualsiasi modo limitato della fruizione dello stesso. N. 00134/2025 REG.RIC.
7. Con il settimo profilo di censura, viene contestato che la soppressione del passaggio a livello si porrebbe in insanabile contrasto con il Documento di Economia e Finanza
Regionale (DEFR) approvato dalla Regione con la D.G.R. n. 123/2023, nonché con la
D.G.R. n. 866/2024, che tutela gli obiettivi del Piano Faunistico Venatorio. Secondo parte ricorrente, la chiusura comprometterebbe, inoltre, la gestione dell'Azienda Agri-
Turistico Venatoria denominata “Del Melma”, autorizzata dalla Provincia di Treviso nel 2007 e confermata dalla Regione Veneto con la D.G.R. n. 866/2024, e metterebbe a rischio il perseguimento degli obiettivi del Piano Faunistico Venatorio Regionale.
Le doglianze relative al contrasto con il DEFR e con il Piano Faunistico Venatorio
Regionale appaiono oltremodo generiche. Parte ricorrente non ha chiarito in che modo la chiusura del passaggio a livello possa concretamente vanificare gli obiettivi programmatici del documento di programmazione economica, né ha fornito elementi specifici per dimostrare il rapporto causale tra la soppressione del passaggio a livello e il presunto pregiudizio arrecato all'attività venatoria. Va, poi, precisato che gli obiettivi programmatici contenuti nei documenti di pianificazione e programmazione, quali il DEFR e il Piano Faunistico Venatorio Regionale, non possono integrare prescrizioni circostanziate e individuali tali, in particolare, da attribuire ai ricorrenti (o alla menzionata Azienda “Del Melma”, che non è tuttavia parte del giudizio) una posizione giuridica differenziata da far valere in sede giurisdizionale al fine di censurarne la violazione o esigerne l'attuazione.
In ogni modo, si deve sottolineare che, da un lato, la realizzazione del sottopasso ciclo- pedonale in luogo del passaggio a livello appare orientata alla maggior tutela del paesaggio agrario e del suo ambiente naturale nonché alla miglior fruizione del territorio grazie alla realizzazione della prevista ciclovia, senza che ciò possa seriamente inficiare l'attendibilità delle prescrizioni del DEFR, e, dall'altro lato, non emergono pregiudizi di sorta all'esercizio dell'attività venatoria, posto che il N. 00134/2025 REG.RIC.
medesimo sottopasso assicura, senza alcuna limitazione e in massima sicurezza, il transito pedonale degli utenti.
8. Infondato è, infine, l'ottavo motivo d'impugnazione. Parte ricorrente lamenta, in continuità con i precedenti profili di censura, che i percorsi alternativi individuati dalle
Amministrazioni resistenti sarebbero impraticabili per i mezzi agricoli dell'azienda, a causa della maggiore distanza da percorrere, della ristrettezza della carreggiata di alcune vie pubbliche e della necessità di attraversare centri abitati, con conseguenti rischi per la sicurezza stradale e per il patrimonio storico-artistico-monumentale. Detta soppressione sarebbe stata disposta senza un'adeguata istruttoria e in carenza di una adeguata ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Si deve evidenziare, in merito, che i percorsi alternativi individuati (attraverso via
Castello e via Salvo d'Acquisto) risultano pienamente idonei a garantire il transito dei mezzi agricoli dell'azienda, non sussistendo alcuna preclusione, tecnica o giuridica, che ne impedisca la fruizione. La circostanza, poi, che tali percorsi siano più lunghi rispetto a via Bianchini non costituisce un elemento tale da inficiare la legittimità dei provvedimenti impugnati, trattandosi di un sacrificio tollerabile per il privato a fronte del beneficio per la collettività derivante dalla soppressione del passaggio a livello.
Come ricordato poc'anzi, la giurisprudenza amministrativa ha, infatti, condivisibilmente ribadito che un percorso alternativo più lungo di pochi chilometri costituisce un sacrificio tollerabile per il privato a fronte del beneficio per la collettività ottenuto dalla soppressione del passaggio a livello (cfr. TAR Emilia
Romagna, Bologna, n. 438/2024, cit.).
Del resto, la scelta di sopprimere il passaggio a livello risulta sorretta da un'approfondita analisi delle esigenze di sicurezza e viabilità, che ha tenuto conto della pericolosità intrinseca del passaggio a livello in questione, incontrovertibilmente documentata da RFI nella nota del 11 luglio 2024 in relazione all'incidente verificatosi nel marzo dello stesso anno. N. 00134/2025 REG.RIC.
La contestuale realizzazione del sottopasso ciclo-pedonale, previsto in sostituzione del passaggio a livello, appare coerente, da ultimo, con l'ulteriore obiettivo, fatto proprio dalle Amministrazioni coinvolte, di migliorare la fruizione del contesto agrario e di valorizzare il paesaggio agrario e il patrimonio storico, artistico e monumentale della zona, caratterizzata, in particolare, dalla presenza di Villa OL PA.
Senza ancora considerare che le soluzioni alternative suggerite da parte ricorrente non risultano idonee a garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria e stradale, in quanto incompatibili con l'esigenza prioritaria, posta alla base dell'intervento, di rimuovere ogni forma di attraversamento a raso dei binari, indipendentemente dal numero di rotaie.
9. Per quanto precede, il ricorso e i corrispondenti motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese vanno compensate, considerate la particolarità e la complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EO PA, Presidente
LA RD, Primo Referendario, Estensore
AL AM, Referendario N. 00134/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
LA RD
IL PRESIDENTE
EO PA
IL SEGRETARIO