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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1125/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI ID, Presidente
COSTA GAETANO, TO
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3324/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ag.entrate - CO - Caltanissetta - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CALTANISSETTA sez. 1 e pubblicata il 05/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220239002274525 IVA-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220170005326253000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190001139300000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190004887806000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190004887907000 IVA-ALTRO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190006963120000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190006963221000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220200000203821000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_1, in collegamento da remoto, insiste in atti Resistente/Appellato: non compare
La causa viene posta in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 292 2023 9002274525/000 comunicata a mezzo p.e.c. in data 31/05/2023 per l'importo complessivo di € 139.492,60 comprensivo di sanzioni ed interessi unitamente alle cartelle di pagamento tutte sottese. Deduceva:
a. La nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per nullita' e/o inesistenza giuridica della notifica in quanto comunicata irregolarmente ed arbitrariamente tramite p.e.c.;
b. l'inesistenza giuridica della notifica degli atti impugnati in quanto inviati da un'indirizzo pec del concessionario che non risulta inserito negli elenchi del reginde ne dell'i.p.a;
c. la nullità dell'atto impugnato per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica delle cartelle di pagamento presupposte contestate;
d. l'inesistenza e/o nullita' delle relative notifiche- sotto altro profilo;
e. la nullità per difetto di motivazione;
f. l'intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa vantata.
2.-LDE non si costituiva in giudizio.
3.- La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caltanissetta, con la Sentenza n. 5/2024, emessa in data 19/12/2023 e depositata il 05/01/2024, accoglieva il ricorso ed annullava l'atto impugnato. Condannava
l'ADER al pagamento delle spese in favore della ricorrente che si liquidano in euro 3.962,00 oltre accessori e contributo unificato con distrazione in favore del difensore, anticipatario”.
4.- L'Agenzia delle Entrate – CO , in persona del Procuratore speciale e Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia, sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 , propone appello avverso la sentenza n. 5/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caltanissetta sulla base della documentazione oggi prodotta.
5.-La società appellata si è costituita nel presente grado di giudizio.
All'Udienza del 26.01.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.- l'appello è fondato e va accolto.
Sulla produzione documentale in appello
In via preliminare, deve ritenersi ammissibile la produzione documentale effettuata dall'appellante in questa sede. Sebbene l'art. 58, comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992 (applicabile ai giudizi instaurati dal 05.01.2024) limiti l'introduzione di nuove prove, lo stesso fa salvi i documenti che il Collegio ritenga indispensabili ai fini della decisione. Nel caso di specie, le ricevute PEC di avvenuta consegna delle cartelle e dell'intimazione di pagamento risultano decisive per accertare la regolarità della sequenza procedimentale, la cui mancanza aveva determinato la soccombenza di ADER in primo grado a causa della sua mancata costituzione.
Sulla regolarità delle notifiche via PEC
Nel merito, la documentazione prodotta (file in formato .eml) dimostra il perfezionamento delle notifiche relative agli atti presupposti e all'intimazione di pagamento impugnata.
-Indirizzo del mittente: Risulta infondata l'eccezione di nullità basata sull'utilizzo di un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia la riferibilità della notifica al soggetto mittente, né la società appellata ha dimostrato un pregiudizio concreto al proprio diritto di difesa.
-Sottoscrizione digitale: Non è necessaria la firma digitale sulla cartella di pagamento notificata via PEC affinché la stessa sia valida, essendo sufficiente la sua inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere.
Relata di notifica: La mancanza di una relata di notifica compilata o sottoscritta non rileva, poiché nelle notifiche PEC la prova del perfezionamento è fornita esclusivamente dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Sul merito e spese
L'accertata regolarità delle notifiche comporta il rigetto dei motivi di ricorso originari relativi alla mancata ricezione degli atti e alla conseguente prescrizione o decadenza della pretesa tributaria. Gli atti impugnati risultano altresì congruamente motivati, riportando tutti i riferimenti necessari (ente impositore, numero ruolo, somme dovute) per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.
In riforma della sentenza di primo grado, deve pertanto dichiararsi la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 292 2023 9002274525 e delle cartelle di pagamento ad essa sottese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Sicilia – Sezione 7 di Caltanissetta , accoglie l'appello e riforma la sentenza n. 05/2024 della C.G.T. di primo grado di Caltanissetta.
Condanna la Resistente_1 al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.962,00 per il primo grado di giudizio e in € 3.862,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso a Caltanissetta, il 26.01.2026.
Il Giudice TO Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. David Salvucci
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI ID, Presidente
COSTA GAETANO, TO
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3324/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ag.entrate - CO - Caltanissetta - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CALTANISSETTA sez. 1 e pubblicata il 05/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220239002274525 IVA-ALIQUOTE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220170005326253000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190001139300000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190004887806000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190004887907000 IVA-ALTRO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190006963120000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190006963221000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220200000203821000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_1, in collegamento da remoto, insiste in atti Resistente/Appellato: non compare
La causa viene posta in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 292 2023 9002274525/000 comunicata a mezzo p.e.c. in data 31/05/2023 per l'importo complessivo di € 139.492,60 comprensivo di sanzioni ed interessi unitamente alle cartelle di pagamento tutte sottese. Deduceva:
a. La nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per nullita' e/o inesistenza giuridica della notifica in quanto comunicata irregolarmente ed arbitrariamente tramite p.e.c.;
b. l'inesistenza giuridica della notifica degli atti impugnati in quanto inviati da un'indirizzo pec del concessionario che non risulta inserito negli elenchi del reginde ne dell'i.p.a;
c. la nullità dell'atto impugnato per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica delle cartelle di pagamento presupposte contestate;
d. l'inesistenza e/o nullita' delle relative notifiche- sotto altro profilo;
e. la nullità per difetto di motivazione;
f. l'intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa vantata.
2.-LDE non si costituiva in giudizio.
3.- La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caltanissetta, con la Sentenza n. 5/2024, emessa in data 19/12/2023 e depositata il 05/01/2024, accoglieva il ricorso ed annullava l'atto impugnato. Condannava
l'ADER al pagamento delle spese in favore della ricorrente che si liquidano in euro 3.962,00 oltre accessori e contributo unificato con distrazione in favore del difensore, anticipatario”.
4.- L'Agenzia delle Entrate – CO , in persona del Procuratore speciale e Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia, sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 , propone appello avverso la sentenza n. 5/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caltanissetta sulla base della documentazione oggi prodotta.
5.-La società appellata si è costituita nel presente grado di giudizio.
All'Udienza del 26.01.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.- l'appello è fondato e va accolto.
Sulla produzione documentale in appello
In via preliminare, deve ritenersi ammissibile la produzione documentale effettuata dall'appellante in questa sede. Sebbene l'art. 58, comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992 (applicabile ai giudizi instaurati dal 05.01.2024) limiti l'introduzione di nuove prove, lo stesso fa salvi i documenti che il Collegio ritenga indispensabili ai fini della decisione. Nel caso di specie, le ricevute PEC di avvenuta consegna delle cartelle e dell'intimazione di pagamento risultano decisive per accertare la regolarità della sequenza procedimentale, la cui mancanza aveva determinato la soccombenza di ADER in primo grado a causa della sua mancata costituzione.
Sulla regolarità delle notifiche via PEC
Nel merito, la documentazione prodotta (file in formato .eml) dimostra il perfezionamento delle notifiche relative agli atti presupposti e all'intimazione di pagamento impugnata.
-Indirizzo del mittente: Risulta infondata l'eccezione di nullità basata sull'utilizzo di un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia la riferibilità della notifica al soggetto mittente, né la società appellata ha dimostrato un pregiudizio concreto al proprio diritto di difesa.
-Sottoscrizione digitale: Non è necessaria la firma digitale sulla cartella di pagamento notificata via PEC affinché la stessa sia valida, essendo sufficiente la sua inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere.
Relata di notifica: La mancanza di una relata di notifica compilata o sottoscritta non rileva, poiché nelle notifiche PEC la prova del perfezionamento è fornita esclusivamente dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Sul merito e spese
L'accertata regolarità delle notifiche comporta il rigetto dei motivi di ricorso originari relativi alla mancata ricezione degli atti e alla conseguente prescrizione o decadenza della pretesa tributaria. Gli atti impugnati risultano altresì congruamente motivati, riportando tutti i riferimenti necessari (ente impositore, numero ruolo, somme dovute) per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.
In riforma della sentenza di primo grado, deve pertanto dichiararsi la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 292 2023 9002274525 e delle cartelle di pagamento ad essa sottese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Sicilia – Sezione 7 di Caltanissetta , accoglie l'appello e riforma la sentenza n. 05/2024 della C.G.T. di primo grado di Caltanissetta.
Condanna la Resistente_1 al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.962,00 per il primo grado di giudizio e in € 3.862,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso a Caltanissetta, il 26.01.2026.
Il Giudice TO Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. David Salvucci