Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 316
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica della necessaria preventiva comunicazione e difetto di motivazione della cartella

    La Corte ritiene che la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate in appello, sebbene tardivamente depositata in primo grado, sia utilizzabile e dimostri il rispetto della scansione temporale e la correttezza della procedura, inclusa la notifica degli atti presupposti.

  • Accolto
    Ammissibilità della produzione documentale in appello

    La Corte rileva che, essendo il giudizio di primo grado instaurato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023, trova applicazione l'art. 58 nella sua vecchia formulazione, che consente la produzione di nuova documentazione in appello per dimostrare la fondatezza delle eccezioni, purché non si tratti di atti preclusi dall'art. 57.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 316
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 316
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo