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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 316/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6109/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3135/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 27/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7120230028368559 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5219/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 6109/2024, la Agenzia delle Entrate di Napoli ha impugnato, nei confronti di Resistente_1, e della Agenzia Entrate Riscossione, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli n. 3135/2024.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato, con ricorso notificato alla sola Agenzia delle Entrate
- Riscossione, la cartella esattoriale notificata in data 28.04.2023 e contenente le somme iscritte a ruolo ritenute dovute a seguito del controllo formale, effettuato ai sensi dell'art.36 ter del D.P.R. n.600 del 1973, della dichiarazione modello 730/2019 presentata per il periodo d'imposta 2018.
La ricorrente eccepiva la mancata notifica della necessaria preventiva comunicazione con difetto di motivazione della successiva cartella.
Si era costituita la ADER chiedendo la chiamata in causa dell'Agenzia Entrate e ritenendosi estranea ad eventuali carenze nella fase precedente alla propria attività,; sostenendo altresì la completezza e l'assenza di vizi nelle attività poste in essere.
A seguito di chiamata in causa da parte dell'Agenzia delle entrate – Riscossione, anche l'Agenzia Entrate interveniva, sostenendo che la comunicazione degli esiti del controllo formale era stata notificata al contribuente con raccomandata .57298466834-0 recapitata in data 11/07/2022. Nel merito rilevava che l'Ufficio in sede di controllo formale, relativamente all'anno d'imposta 2018, aveva recuperato le detrazioni per spese di ristrutturazione, in quanto a seguito del controllo eseguito nei confronti del Caf, non era pervenuta la documentazione richiesta, ossi quella relativa appunto alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2016. Sottolineando altresì che nel merito della pretesa tributaria la parte non avanzava alcuna doglianza.
La Corte di Giustizia di primo grado accoglieva il ricorso affermando “manca la prova di una rituale notifica dell'avviso di accertamento propedeutico all'atto impugnato.”, stante la tardività del deposito della documentazione.
Avverso tale decisione ha proposto appello la Agenzia delle Entrate riportandosi alla documentazione presente nel fascicolo di primo grado, anche se tardivamente depositata, e comunque riproposta in II grado, legittimante la richiesta entro i termini decadenziali decennali.
Non si è costituita la Agenzia Riscossione.
Si è costituita la contribuente sostenendo la inammissibilità della nuova produzione documentale, la irregolarità della costituzione di Agenzia Entrate in primo grado, e la conseguente fondatezza della propria domanda. Con successiva memoria ha ulteriormente argomentato sulla produzione docunìmentale di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato come in presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre 2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio
2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d. lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n]on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
In presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025. La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre 2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio
2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d. lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n]on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
In considerazione di quanto sopra la documentazione in atti risulta utilizzabile e dimostra, come evidenziato sopra, il rispetto della scansione temporale da parte dell'Amministrazione, e la correttezza della procedura seguita, atteso che trattasi di notifica a mezzo posta e non a mezzo messo, con conseguente consolidamento della pretesa.
Le spese e competenze vengono compensate per il primo grado e poste a carico del contribuente per il secondo grado, come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto respinge l'originario ricorso del contribuente. Spese e competenze del primo grado compensate. Condanna il contribuente al pagamento della spese e competenze del secondo grado, in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate complessivamente in Euro 460,00 oltre spese prenotate a debito.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6109/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3135/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 27/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7120230028368559 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5219/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 6109/2024, la Agenzia delle Entrate di Napoli ha impugnato, nei confronti di Resistente_1, e della Agenzia Entrate Riscossione, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli n. 3135/2024.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato, con ricorso notificato alla sola Agenzia delle Entrate
- Riscossione, la cartella esattoriale notificata in data 28.04.2023 e contenente le somme iscritte a ruolo ritenute dovute a seguito del controllo formale, effettuato ai sensi dell'art.36 ter del D.P.R. n.600 del 1973, della dichiarazione modello 730/2019 presentata per il periodo d'imposta 2018.
La ricorrente eccepiva la mancata notifica della necessaria preventiva comunicazione con difetto di motivazione della successiva cartella.
Si era costituita la ADER chiedendo la chiamata in causa dell'Agenzia Entrate e ritenendosi estranea ad eventuali carenze nella fase precedente alla propria attività,; sostenendo altresì la completezza e l'assenza di vizi nelle attività poste in essere.
A seguito di chiamata in causa da parte dell'Agenzia delle entrate – Riscossione, anche l'Agenzia Entrate interveniva, sostenendo che la comunicazione degli esiti del controllo formale era stata notificata al contribuente con raccomandata .57298466834-0 recapitata in data 11/07/2022. Nel merito rilevava che l'Ufficio in sede di controllo formale, relativamente all'anno d'imposta 2018, aveva recuperato le detrazioni per spese di ristrutturazione, in quanto a seguito del controllo eseguito nei confronti del Caf, non era pervenuta la documentazione richiesta, ossi quella relativa appunto alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2016. Sottolineando altresì che nel merito della pretesa tributaria la parte non avanzava alcuna doglianza.
La Corte di Giustizia di primo grado accoglieva il ricorso affermando “manca la prova di una rituale notifica dell'avviso di accertamento propedeutico all'atto impugnato.”, stante la tardività del deposito della documentazione.
Avverso tale decisione ha proposto appello la Agenzia delle Entrate riportandosi alla documentazione presente nel fascicolo di primo grado, anche se tardivamente depositata, e comunque riproposta in II grado, legittimante la richiesta entro i termini decadenziali decennali.
Non si è costituita la Agenzia Riscossione.
Si è costituita la contribuente sostenendo la inammissibilità della nuova produzione documentale, la irregolarità della costituzione di Agenzia Entrate in primo grado, e la conseguente fondatezza della propria domanda. Con successiva memoria ha ulteriormente argomentato sulla produzione docunìmentale di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato come in presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre 2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio
2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d. lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n]on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
In presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025. La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre 2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio
2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d. lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n]on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
In considerazione di quanto sopra la documentazione in atti risulta utilizzabile e dimostra, come evidenziato sopra, il rispetto della scansione temporale da parte dell'Amministrazione, e la correttezza della procedura seguita, atteso che trattasi di notifica a mezzo posta e non a mezzo messo, con conseguente consolidamento della pretesa.
Le spese e competenze vengono compensate per il primo grado e poste a carico del contribuente per il secondo grado, come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto respinge l'originario ricorso del contribuente. Spese e competenze del primo grado compensate. Condanna il contribuente al pagamento della spese e competenze del secondo grado, in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate complessivamente in Euro 460,00 oltre spese prenotate a debito.