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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 3354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3354 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N 7643/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 7643/2019 promossa da:
, (C.F. nato a [...] il 21 novembre Parte_1 C.F._1
1973, residente a [...], difeso dell'Avv. Ortensio Del Vecchio (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in San Cipriano d'Aversa (CE) alla via Volturno, n. 15
Contro
n.q. Fondo Garanzia Vittime della Strada, in Controparte_1
persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Sassano, con studio in Frosinone (FR) alla Via F.lli De Filippo, n. 5;
CONCLUSIONI COME IN ATTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierno appellante conveniva in giudizio dinanzi al giudice di Pace di Carinola la al fine di Controparte_1
ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro verificatosi in Castel Volturno il 12/10/2017: l'appellante affermava che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate veniva investito da un autovettura di colore scuro non identificata che nel muoversi in retromarcia investiva l'attore.
Si costituiva la convenuta compagnia la quale chiedeva di rigettare la domanda come generica ed infondata in fatto ed in diritto;
in ulteriore subordine contenere il preteso risarcimento nei limiti dei danni effettivi.
Con la sentenza impugnata, il giudice di Pace di Carinola in persona della Dott.ssa
SA ES con sentenza n. 679/19, pronunciata in data 05/04/2019, depositata in cancelleria il 10/04/2019, decideva la causa con l'accoglimento al 50% della domanda per un concorso di colpa in capo della parte attrice, riducendo alla metà anche le spese della C.T.U. e conseguentemente le spese legali.
Con atto tempestivamente notificato e seguito da tempestiva costituzione in giudizio, il proponeva appello avverso la suddetta sentenza affermando in sostanza che Pt_1
il giudice di Pace aveva errato nel riconoscere un suo concorso colposo nella produzione del sinistro;
affermava che il ragionamento del giudice di Pace era contraddittorio e che l'investimento di un pedone da parte di un autoveicolo, in manovra di retromarcia, è da attribuire alla colpa esclusiva del conducente del veicolo non potendo applicarsi l'art 2054 co2 c.c., chiedeva quindi l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza di primo grado, vittoria di spese diritti ed onorari per il doppio grado di giudizio.
Si costituiva la la quale eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello Controparte_1
per genericità; evidenziava delle contraddittorietà nella dinamica del sinistro anche in riferimento a quanto dedotto in querela, chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza del 15 maggio 2025, il procedimento veniva trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342
c.p.c.. L'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
(conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", nè una determinata forma, nè la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere. (cfr. Cassazione ordinanza n. 10916 del 05/05/2017), requisiti sussistenti nell'atto di appello. La parte si lamenta, come detto, del riconoscimento del concorso colposo della parte attrice in primo grado.
Andando al merito va detto che l'appello è infondato e come tale va rigettato.
Si premette che “La prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. da parte del conducente, nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve necessariamente essere data in modo diretto, e cioè attraverso la dimostrazione di aver tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, potendo invece risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le circostanze del caso concreto e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. Pertanto, nel caso di investimento di un pedone, se quest'ultimo pone in essere un comportamento colposo idoneo a costituire la causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 c.c., va ritenuto esente da colpa, ove dimostri che la improvvisa e imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia abbia reso inevitabile l'evento dannoso. Il relativo apprezzamento del giudice del merito costituisce un giudizio di mero fatto, insindacabile in sede di legittimità, purchè adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici. La colpa del pedone può, inoltre, concorrere, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con quella presunta del conducente, prevista dal citato art. 2054 comma 1 c.c., ovvero con quella accertata in concreto. (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/10/2005,
n. 20910).
Con ciò si vuol dire che la colpa del pedone può concorrere con quella del conducente del veicolo anche se non si applica la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054
c.c.
Avuto riguardo al caso di specie, dalla lettura della motivazione della sentenza si ricava agevolmente come il Giudice di prime cure, attraverso la compiuta analisi del complessivo quadro probatorio, si sia correttamente uniformato ai citati principi giurisprudenziali, atteso che, dopo aver dato conto della consistenza delle risultanze istruttorie (dichiarazione testimoniale del Sig. e contenuto della Controparte_2
querela), ha giustamente rilevato la mancanza di validi ed univoci elementi di valutazione atti a comprovare l'incensurabilità del comportamento tenuto nell'occorso dall'attore, anzi le risultanze istruttorie in particolare la denuncia querela presentata dall'attore in epoca immediatamente successiva al sinistro dimostrano una chiara responsabilità del pedone nella produzione del danno. Ed infatti in quella sede il dichiarava che “..nello scendere dal veicolo notavo un'altra autovettura del Pt_1
tipo Fiat Panda di colore nero di cui sconosco l'alfa numerica della targa, che era parcheggiata nello stesso punto e che stava effettuando una manovra di retromarcia, al ché cercavo di distanziarmi dal mezzo ma il conducente del veicolo di sesso maschile non accortosi della mia presenza continuava la manovra ed io per evitare il contatto cadevo in terra per cui il veicolo mi travolgeva la gamba destra, ed andava via”. Da tale dichiarazione ne consegue che, nell'occorso, il si è subito reso Pt_1
conto che il veicolo Fiat Panda stava compiendo una manovra di retromarcia e che, gli stava andando incontro, e che lo stesso invece di attirare l'attenzione del conducente preferiva distanziarsi dal mezzo e, nel fare ciò, senza che il veicolo lo urtasse, cadeva a terra. La dinamica descritta in querela- e quindi nell'immediatezza del fatto dove naturalmente il ricordo umano è più vivido- non è stata poi confortata dal testimone di parte attrice che ha reso dichiarazioni generiche e in parte confliggenti con la dinamica descritta dal danneggiato stesso, e che il giudice di prime cure ha, evidentemente, ritenuto meno attendibili.
Ne consegue che nel caso di specie, proprio la dinamica del sinistro, conduce all'affermazione del concorso colposo del pedone.
Questo giudicante concorda con l'affermazione del giudice di pace che ha riconosciuto un concorso colposo al pedone nella misura del 50%. Il giudice di primo grado ha affermato che l'attrice non va esente da colpe atteso che di sicuro ebbe il tempo di avvedersi della manovra di retromarcia del convenuto di per sè lenta per cui se avesse adoperato ogni opportuna cautela e prudenza avrebbe evitato l'investimento o quanto meno ne avrebbe ridotto le conseguenze dannose.
Il giudice di pace ha ragionato, a parere di questo giudicante, correttamente poichè è del tutto logico affermare che una manovra di retromarcia è di per sè lenta.
Per questi motivi
correttamente il giudice di pace (seppur richiamando la norma di cui al 2° comma dell'art. 2054 c.c.) ha operato una corretta applicazione del principio di cui all'art. 1227 c.c., diminuendo il risarcimento dovuto al danneggiato “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.”
Per tutti questi motivi complessivamente considerati l'appello è infondato e come tale va rigettato.
Sussistono motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio - in ragione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti nel riconoscere l'applicabilità della norma richiamata in sentenza in ipotesi analoghe - motivi che costituiscono, complessivamente valutati, elementi valevoli ad integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” contemplate dall'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. ed idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza del Giudice di Pace di Carinola n.679 depositata in data 10.04.2019; compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso il 20/10/2025
Il Giudice
dr. Rita Di Salvo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 7643/2019 promossa da:
, (C.F. nato a [...] il 21 novembre Parte_1 C.F._1
1973, residente a [...], difeso dell'Avv. Ortensio Del Vecchio (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in San Cipriano d'Aversa (CE) alla via Volturno, n. 15
Contro
n.q. Fondo Garanzia Vittime della Strada, in Controparte_1
persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Sassano, con studio in Frosinone (FR) alla Via F.lli De Filippo, n. 5;
CONCLUSIONI COME IN ATTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierno appellante conveniva in giudizio dinanzi al giudice di Pace di Carinola la al fine di Controparte_1
ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro verificatosi in Castel Volturno il 12/10/2017: l'appellante affermava che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate veniva investito da un autovettura di colore scuro non identificata che nel muoversi in retromarcia investiva l'attore.
Si costituiva la convenuta compagnia la quale chiedeva di rigettare la domanda come generica ed infondata in fatto ed in diritto;
in ulteriore subordine contenere il preteso risarcimento nei limiti dei danni effettivi.
Con la sentenza impugnata, il giudice di Pace di Carinola in persona della Dott.ssa
SA ES con sentenza n. 679/19, pronunciata in data 05/04/2019, depositata in cancelleria il 10/04/2019, decideva la causa con l'accoglimento al 50% della domanda per un concorso di colpa in capo della parte attrice, riducendo alla metà anche le spese della C.T.U. e conseguentemente le spese legali.
Con atto tempestivamente notificato e seguito da tempestiva costituzione in giudizio, il proponeva appello avverso la suddetta sentenza affermando in sostanza che Pt_1
il giudice di Pace aveva errato nel riconoscere un suo concorso colposo nella produzione del sinistro;
affermava che il ragionamento del giudice di Pace era contraddittorio e che l'investimento di un pedone da parte di un autoveicolo, in manovra di retromarcia, è da attribuire alla colpa esclusiva del conducente del veicolo non potendo applicarsi l'art 2054 co2 c.c., chiedeva quindi l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza di primo grado, vittoria di spese diritti ed onorari per il doppio grado di giudizio.
Si costituiva la la quale eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello Controparte_1
per genericità; evidenziava delle contraddittorietà nella dinamica del sinistro anche in riferimento a quanto dedotto in querela, chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza del 15 maggio 2025, il procedimento veniva trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342
c.p.c.. L'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
(conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", nè una determinata forma, nè la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere. (cfr. Cassazione ordinanza n. 10916 del 05/05/2017), requisiti sussistenti nell'atto di appello. La parte si lamenta, come detto, del riconoscimento del concorso colposo della parte attrice in primo grado.
Andando al merito va detto che l'appello è infondato e come tale va rigettato.
Si premette che “La prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. da parte del conducente, nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve necessariamente essere data in modo diretto, e cioè attraverso la dimostrazione di aver tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, potendo invece risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le circostanze del caso concreto e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. Pertanto, nel caso di investimento di un pedone, se quest'ultimo pone in essere un comportamento colposo idoneo a costituire la causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 c.c., va ritenuto esente da colpa, ove dimostri che la improvvisa e imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia abbia reso inevitabile l'evento dannoso. Il relativo apprezzamento del giudice del merito costituisce un giudizio di mero fatto, insindacabile in sede di legittimità, purchè adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici. La colpa del pedone può, inoltre, concorrere, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con quella presunta del conducente, prevista dal citato art. 2054 comma 1 c.c., ovvero con quella accertata in concreto. (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/10/2005,
n. 20910).
Con ciò si vuol dire che la colpa del pedone può concorrere con quella del conducente del veicolo anche se non si applica la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054
c.c.
Avuto riguardo al caso di specie, dalla lettura della motivazione della sentenza si ricava agevolmente come il Giudice di prime cure, attraverso la compiuta analisi del complessivo quadro probatorio, si sia correttamente uniformato ai citati principi giurisprudenziali, atteso che, dopo aver dato conto della consistenza delle risultanze istruttorie (dichiarazione testimoniale del Sig. e contenuto della Controparte_2
querela), ha giustamente rilevato la mancanza di validi ed univoci elementi di valutazione atti a comprovare l'incensurabilità del comportamento tenuto nell'occorso dall'attore, anzi le risultanze istruttorie in particolare la denuncia querela presentata dall'attore in epoca immediatamente successiva al sinistro dimostrano una chiara responsabilità del pedone nella produzione del danno. Ed infatti in quella sede il dichiarava che “..nello scendere dal veicolo notavo un'altra autovettura del Pt_1
tipo Fiat Panda di colore nero di cui sconosco l'alfa numerica della targa, che era parcheggiata nello stesso punto e che stava effettuando una manovra di retromarcia, al ché cercavo di distanziarmi dal mezzo ma il conducente del veicolo di sesso maschile non accortosi della mia presenza continuava la manovra ed io per evitare il contatto cadevo in terra per cui il veicolo mi travolgeva la gamba destra, ed andava via”. Da tale dichiarazione ne consegue che, nell'occorso, il si è subito reso Pt_1
conto che il veicolo Fiat Panda stava compiendo una manovra di retromarcia e che, gli stava andando incontro, e che lo stesso invece di attirare l'attenzione del conducente preferiva distanziarsi dal mezzo e, nel fare ciò, senza che il veicolo lo urtasse, cadeva a terra. La dinamica descritta in querela- e quindi nell'immediatezza del fatto dove naturalmente il ricordo umano è più vivido- non è stata poi confortata dal testimone di parte attrice che ha reso dichiarazioni generiche e in parte confliggenti con la dinamica descritta dal danneggiato stesso, e che il giudice di prime cure ha, evidentemente, ritenuto meno attendibili.
Ne consegue che nel caso di specie, proprio la dinamica del sinistro, conduce all'affermazione del concorso colposo del pedone.
Questo giudicante concorda con l'affermazione del giudice di pace che ha riconosciuto un concorso colposo al pedone nella misura del 50%. Il giudice di primo grado ha affermato che l'attrice non va esente da colpe atteso che di sicuro ebbe il tempo di avvedersi della manovra di retromarcia del convenuto di per sè lenta per cui se avesse adoperato ogni opportuna cautela e prudenza avrebbe evitato l'investimento o quanto meno ne avrebbe ridotto le conseguenze dannose.
Il giudice di pace ha ragionato, a parere di questo giudicante, correttamente poichè è del tutto logico affermare che una manovra di retromarcia è di per sè lenta.
Per questi motivi
correttamente il giudice di pace (seppur richiamando la norma di cui al 2° comma dell'art. 2054 c.c.) ha operato una corretta applicazione del principio di cui all'art. 1227 c.c., diminuendo il risarcimento dovuto al danneggiato “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.”
Per tutti questi motivi complessivamente considerati l'appello è infondato e come tale va rigettato.
Sussistono motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio - in ragione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti nel riconoscere l'applicabilità della norma richiamata in sentenza in ipotesi analoghe - motivi che costituiscono, complessivamente valutati, elementi valevoli ad integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” contemplate dall'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. ed idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza del Giudice di Pace di Carinola n.679 depositata in data 10.04.2019; compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso il 20/10/2025
Il Giudice
dr. Rita Di Salvo