Art. 2. Modifica all'articolo 11 della legge
26 febbraio 1987, n. 49 1. All' articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , dopo la parola: «alimentari» sono inserite le seguenti: «acquistate preferibilmente in loco o nella regione».
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera h)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
h) la legge 13 agosto 2010, n. 149 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
26 febbraio 1987, n. 49 1. All' articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , dopo la parola: «alimentari» sono inserite le seguenti: «acquistate preferibilmente in loco o nella regione».
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera h)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
h) la legge 13 agosto 2010, n. 149 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.