CASS
Sentenza 23 febbraio 2021
Sentenza 23 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2021, n. 6864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6864 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA UC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/12/2019 del TRIB. LIBERTA' di RIETI udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso- j;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6864 Anno 2021 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 12/01/2021 RITENUTO IN FATTO LI! Tribunale del Riesame di Rieti rigettava la richiesta di riesame proposta da CA CA avverso il decreto del PM presso il Tribunale di Rieti con il quale era disposta la convalida del sequestro operato dalla PG (Norm Carabíníeri di Latina) ín data 2.12.2019 avente ad oggetto, tra l'altro il telefono Iphone con relativa scheda telefonica del ricorrente. Con un primo motivo denuncia violazione dell'art.355 commi 1 e 2 cod.proc.pen. atteso che il sequestro, eseguito nella circoscrizione di Latina da parte di polizia giudiziaria appartenente a detto circondario era poi stato trasmesso e convalidato da pubblico ministero incompetente o comunque privo delle attribuzioni esercitate. Con una seconda articolazione denuncia violazione di legge in relazione agli art.355 e 352 cod.proc.pen. in quanto il verbale di sequestro risultava privo di data e riteneva illogica la motivazione del provvedimento impugnato quando, ai fini della tempestività della convalida, riconosceva il collegamento funzionale tra processo verbale di sequestro e processo verbale di perquisizione, trattandosi di atti e quindi di documentazioni distinte ed autonome. Con un'ultima articolazione lamenta violazione di legge per dífetto di motivazione delle ragioni del sequestro e degli estremi della incolpazione, deducendo altresì difetto di motivazione sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente evidenziato che in tema di misure cautelari reali il sindacato di legittimità sulle ordinanze del riesame ai sensi degli artt. 322b1s e 324 cod.proc.pen. è limitato all'esclusivo vizio dí violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere tanto gli "errores in iudicando" quanto quelli "in procedendo" (art 606, comma l, lett. b) e c) cod.proc.pen.) e, pertanto, le censure che si possono muovere alla motivazione del provvedimento impugnato devono essere limitate alla denuncia della mancanza assoluta o comunque della mera apparenza della stessa tale da concretare la nullità di cui all'art. 125, comma 3, cod.proc.pen. (si veda sul punto Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non massimata sul punto;
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Le censure risultano pertanto infondate in quanto non ricorrono ipotesi di violazione di legge né la motivazione del provvedimento impugnato presenta le lacune sopra evidenziate. 2. Quanto invero al difetto di legittimazione del pubblico ministero che ha proceduto alla convalida del sequestro ha evidenziato del tutto logicamente il Tribunale di Rieti che il provvedimento è stato adottato dall'ufficio del pubblico ministero procedente in relazione al reato concernente il traffico di sostanza stupefacente commesso all'interno della circoscrizione del Tribunale di Rieti e che la circostanza che il decreto non sia stato convalidato dall'ufficio del pubblico ministero del luogo in cui era stato eseguito, conformemente alla giurisprudenza sul punto, non determina alcuna nullità del procedimento cautelare reale laddove "in tema di sequestro probatorio non può farsi valere l'incompetenza del pubblico ministero che lo ha disposto o convalidato, in quanto questa è disciplinata soltanto per l'organo giurisdizionale", laddove nella fase delle indagini preliminari la competenza costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro, che assume rilievo giuridico solo nei rapporti tra uffici del pubblico ministero (sez.3, 29.10.1998, Lotetuso ER., Rv.212499), di talchè "il difetto di legittimazione territoriale del PM a procedere alla convalida di sequestro probatorio, per mancato rispetto del criterio del luogo in cui il sequestro è stato eseguito, non è causa di invalidità del decreto emesso, trattandosi di atto urgente che può essere convalidato anche da PM non legittimato, fermo restando l'obbligo di trasmettere gli atti all'ufficio del PM competente" (sez.3, 20.9.2007, Gallo, Rv.237929), che nella specie ha ricevuto il verbale nei termini provvedendo esso stesso alla convalida e pertanto non utilizzando il filtro, nella convalida ovvero nella trasmissione del verbale, del PM del luogo in cui il sequestro era stato eseguito. 3. Del tutto correttamente poi il Tribunale del Riesame ha escluso che la mancanza indicazione nel processo verbale di sequestro della data abbia determinato incertezza su tempo della sua esecuzione ai fini del computo del termine di efficacia della cautela nella prospettiva della convalida laddove, pur in presenza di distinte attività di polizia giudiziaria, l'esecuzione del sequestro non poteva che essere conseguenza, anche sotto il profilo cronologico, dell'attività di ricerca e di individuazione delle cose pertinenti il reato che venivano descritte nel processo verbale di perquisizione il quale indicava la data e l'orario delle ricerche (2.12.2019 h.19,30), da cui consegue, per relationem, notizia della conseguente, e certamente successiva, assicurazione ed apprensione delle cose pertinenti al reato, ai fini della verifica della tempestività della convalida. 4. Infondata è altresì la censura relativa a un difetto di motivazione del provvedimento impugnato anche in relazione agli estremi della incolpazione, sia in relazione all'asserita genericità dei motivi del sequestro (assicurare le cose pertinenti al reato), sia in relazione alla mera indicazione della data del commesso e della norma violata. Sul punto pacifico è l'orientamento giurisprudenziale secondo il cui decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (sez.U, 19.4.2018, PM in proc.OT e altri, Rv.273548) mediante la indicazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione (sez.2, 30.4.2019, Chianese Alessandro, Rv.276727). Il giudice del riesame ha peraltro evidenziato, con motivazione non meramente apparente che, a fronte di una generica contestazione contenuta nel provvedimento autorizzativo del sequestro con indicazione degli estremi della violazione concernente il traffico di stupefacenti e della data e luogo di commissione, l'esigenza di procedere ad un approfondimento delle relazioni del CA tramite verifica dei contatti risultanti dalle utenze telefoniche in suo possesso risultava per relationem negli atti di indagine immediatamente precedenti alla richiesta formulata dall'ufficio del Pm, che indicavano le intercettazioni telefoniche indizianti e prospettavano la necessità di acquisire le utenze utilizzate nelle suddette conversazioni. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 12 Gennaio 2021
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso- j;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6864 Anno 2021 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 12/01/2021 RITENUTO IN FATTO LI! Tribunale del Riesame di Rieti rigettava la richiesta di riesame proposta da CA CA avverso il decreto del PM presso il Tribunale di Rieti con il quale era disposta la convalida del sequestro operato dalla PG (Norm Carabíníeri di Latina) ín data 2.12.2019 avente ad oggetto, tra l'altro il telefono Iphone con relativa scheda telefonica del ricorrente. Con un primo motivo denuncia violazione dell'art.355 commi 1 e 2 cod.proc.pen. atteso che il sequestro, eseguito nella circoscrizione di Latina da parte di polizia giudiziaria appartenente a detto circondario era poi stato trasmesso e convalidato da pubblico ministero incompetente o comunque privo delle attribuzioni esercitate. Con una seconda articolazione denuncia violazione di legge in relazione agli art.355 e 352 cod.proc.pen. in quanto il verbale di sequestro risultava privo di data e riteneva illogica la motivazione del provvedimento impugnato quando, ai fini della tempestività della convalida, riconosceva il collegamento funzionale tra processo verbale di sequestro e processo verbale di perquisizione, trattandosi di atti e quindi di documentazioni distinte ed autonome. Con un'ultima articolazione lamenta violazione di legge per dífetto di motivazione delle ragioni del sequestro e degli estremi della incolpazione, deducendo altresì difetto di motivazione sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente evidenziato che in tema di misure cautelari reali il sindacato di legittimità sulle ordinanze del riesame ai sensi degli artt. 322b1s e 324 cod.proc.pen. è limitato all'esclusivo vizio dí violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere tanto gli "errores in iudicando" quanto quelli "in procedendo" (art 606, comma l, lett. b) e c) cod.proc.pen.) e, pertanto, le censure che si possono muovere alla motivazione del provvedimento impugnato devono essere limitate alla denuncia della mancanza assoluta o comunque della mera apparenza della stessa tale da concretare la nullità di cui all'art. 125, comma 3, cod.proc.pen. (si veda sul punto Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non massimata sul punto;
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Le censure risultano pertanto infondate in quanto non ricorrono ipotesi di violazione di legge né la motivazione del provvedimento impugnato presenta le lacune sopra evidenziate. 2. Quanto invero al difetto di legittimazione del pubblico ministero che ha proceduto alla convalida del sequestro ha evidenziato del tutto logicamente il Tribunale di Rieti che il provvedimento è stato adottato dall'ufficio del pubblico ministero procedente in relazione al reato concernente il traffico di sostanza stupefacente commesso all'interno della circoscrizione del Tribunale di Rieti e che la circostanza che il decreto non sia stato convalidato dall'ufficio del pubblico ministero del luogo in cui era stato eseguito, conformemente alla giurisprudenza sul punto, non determina alcuna nullità del procedimento cautelare reale laddove "in tema di sequestro probatorio non può farsi valere l'incompetenza del pubblico ministero che lo ha disposto o convalidato, in quanto questa è disciplinata soltanto per l'organo giurisdizionale", laddove nella fase delle indagini preliminari la competenza costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro, che assume rilievo giuridico solo nei rapporti tra uffici del pubblico ministero (sez.3, 29.10.1998, Lotetuso ER., Rv.212499), di talchè "il difetto di legittimazione territoriale del PM a procedere alla convalida di sequestro probatorio, per mancato rispetto del criterio del luogo in cui il sequestro è stato eseguito, non è causa di invalidità del decreto emesso, trattandosi di atto urgente che può essere convalidato anche da PM non legittimato, fermo restando l'obbligo di trasmettere gli atti all'ufficio del PM competente" (sez.3, 20.9.2007, Gallo, Rv.237929), che nella specie ha ricevuto il verbale nei termini provvedendo esso stesso alla convalida e pertanto non utilizzando il filtro, nella convalida ovvero nella trasmissione del verbale, del PM del luogo in cui il sequestro era stato eseguito. 3. Del tutto correttamente poi il Tribunale del Riesame ha escluso che la mancanza indicazione nel processo verbale di sequestro della data abbia determinato incertezza su tempo della sua esecuzione ai fini del computo del termine di efficacia della cautela nella prospettiva della convalida laddove, pur in presenza di distinte attività di polizia giudiziaria, l'esecuzione del sequestro non poteva che essere conseguenza, anche sotto il profilo cronologico, dell'attività di ricerca e di individuazione delle cose pertinenti il reato che venivano descritte nel processo verbale di perquisizione il quale indicava la data e l'orario delle ricerche (2.12.2019 h.19,30), da cui consegue, per relationem, notizia della conseguente, e certamente successiva, assicurazione ed apprensione delle cose pertinenti al reato, ai fini della verifica della tempestività della convalida. 4. Infondata è altresì la censura relativa a un difetto di motivazione del provvedimento impugnato anche in relazione agli estremi della incolpazione, sia in relazione all'asserita genericità dei motivi del sequestro (assicurare le cose pertinenti al reato), sia in relazione alla mera indicazione della data del commesso e della norma violata. Sul punto pacifico è l'orientamento giurisprudenziale secondo il cui decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (sez.U, 19.4.2018, PM in proc.OT e altri, Rv.273548) mediante la indicazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione (sez.2, 30.4.2019, Chianese Alessandro, Rv.276727). Il giudice del riesame ha peraltro evidenziato, con motivazione non meramente apparente che, a fronte di una generica contestazione contenuta nel provvedimento autorizzativo del sequestro con indicazione degli estremi della violazione concernente il traffico di stupefacenti e della data e luogo di commissione, l'esigenza di procedere ad un approfondimento delle relazioni del CA tramite verifica dei contatti risultanti dalle utenze telefoniche in suo possesso risultava per relationem negli atti di indagine immediatamente precedenti alla richiesta formulata dall'ufficio del Pm, che indicavano le intercettazioni telefoniche indizianti e prospettavano la necessità di acquisire le utenze utilizzate nelle suddette conversazioni. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 12 Gennaio 2021