Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02298/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01298/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1298 del 2023, proposto da
CIELO E TERRA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvano Ciscato, Andrea Faresin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Faresin in Vicenza, Contrà Santa Corona, 9;
contro
-COMUNE DI SAREGO, non costituito in giudizio;
-SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA ROVIGO E VICENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco,63;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Sarego prot. n. 13.716 dell'01.09.2023, avente ad oggetto “PROCEDIMENTO DI CUI ALLA COMUNICAZIONE PROT. SUE N. REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0328165 del 27.07.2023 DEL 13.07.2023 INTESTATA A CIELO E TERRA SPA. – PROVVEDIMENTO DI DECLARATORIA DI INEFFICACIA E, IN VIA SUBORDINATA, DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA SCIA EX ART. 22 DEL D.P.R. N. 380/2001 PER ESECUZIONE OPERE DI RESTAURO E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PARZIALE DI VILLA DA PORTO CIELO E TERRA DETTA “LA FAVORITA” IN VIA FAVORITA 6 – FOGLIO 18 MAPPALE 11”, e degli atti connessi, presupposti e/o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona Rovigo e Vicenza;
Vista la memoria depositata dal ricorrente il 12.11.2025, con la quale si dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa GR FL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente, con la memoria depositata il 12.11.2025, afferma che:
- a seguito dell’istanza di accertamento di conformità presentata in data 18 settembre 2023 (successivamente all’emanazione del provvedimento qui impugnato), ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001, il Comune di Venezia – Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, Settore Sportello Unico Edilizia – HA RILASCIATO PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA n. pratica 2174013 - PG 2024/516715 in data 18 ottobre 2024, avente ad oggetto le unità immobiliari site in Via Vettor Pisani n. 8, sub. 2 e sub. 4, di comproprietà dei ricorrenti, CON APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ALTERNATIVA ALLA DEMOLIZIONE ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 380/2001;
- che con successivo provvedimento del 14 gennaio 2025 (PG 2023/81668/1), il medesimo Settore Sportello Unico Edilizia del Comune di Venezia HA CONCLUSO E ARCHIVIATO POSITIVAMENTE L’ACCERTAMENTO CONTRAVVENZIONALE, a seguito della VERIFICA DELLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE RESIDUALI e dell’avvenuto RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA;
- a seguito dei suddetti provvedimenti amministrativi, risulta definitivamente venuta meno la materia del contendere e non permane più alcun interesse concreto ed attuale dei ricorrenti alla decisione del ricorso n. 1064/2023 R.G., chiedendo che venga dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite, attesa la natura sopravvenuta della cessazione della materia del contendere e la piena regolarizzazione amministrativa dell’intervento edilizio oggetto del gravame.”
Il Comune di Venezia , con memoria del 14.11.2025, ha preso atto della dichiarazione di controparte di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione , aderendo anche alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
Conseguentemente il Collegio dichiara l’improcedibilità dell’originaria impugnazione (che era stata notificata il 18.9.2023), per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione degli sviluppi procedimentali successivi all’ordine di demolizione , in quanto:
§ è stato rilasciato dal Comune il permesso di costruire in sanatoria del 18.10.2024, con applicazione della sanzione pecuniaria, alternativa alla demolizione,
§ in relazione ai magazzini la demolizione è stata eseguita, con conseguente avvenuta archiviazione comunale del 14.1.2025, per riscontro positivo.
Le spese del giudizio vanno compensate come da accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GR FL, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
EL GA, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GR FL |
IL SEGRETARIO