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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 354/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
BE VI, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3091/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 895/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 4 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002510434000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200000380286002 REGISTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T200451/2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T200451/2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T200451/2020 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 270/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente Resistente/Appellato: L'avvocato Difensore_2 si riporta agli atti e segnala alla corte l'ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme 563/2023 in cui il giudice, in ordine all'avviso di addebito, traendo origine dall'avviso di accertamento comune alla causa qui presente, ha dichiarato la sospensione della provvisoria esecuzione stante l'omessa produzione della raccomandata informativa ex art 60 DPR n 600 del 1973. Chiede, pertanto il rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato, all'Agenzia delle Entrate Riscossione, Resistente_1 si opponeva all'intimazione di pagamento n. 03020239002510434000 relativa, tra le altre, al mancato pagamento della cartella n. 03020200000380286002 e Avviso di accertamento n.TDY01T200451/2020 notificato direttamente dall'Agenzia delle Entrate di Catanzaro.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso e conseguentemente annullava l'atto impugnato.
Rispetto alla decisione interponeva appello l'Ader, controdeduceva il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Invero, ADER in appello fornisce la prova della notificazione dell'avviso di accertamento e della cartella.
Non v'è dubbio della legittimità della produzione in appello in quanto la Corte costituzionale, con sentenza numero 36 del 2025, ha sancito l'illegittimità costituzionale della novella del processo tributario che vieta la produzione di nuovi documenti in appello per i procedimenti iscritti prima del 4 gennaio del
2024. I Giudici hanno ritenuto di dovere salvaguardare l'affidamento delle parti cica la producinìbilità di nuova documentazione in appello .
Con queste premesse non puo' che darsi rilievo alla produzione della notificazione dell'avviso di accertamento e della cartella che essendo stata notificata a persona qualificatasi come convivente non abbisognava di AD .
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 34824 del 13 dicembre 2023 ha affermato che la consegna del plico a mani di persone di famiglia, non determina alcun obbligo per il notificante di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno a titolo informativo a favore del destinatario del plico stesso, essendo a tal fine sufficiente l'invio di una raccomandata «semplice».
Premesso che, come chiarito dalla Corte nella decisione sopracitata, la notifica di atti impositivi ex art. 60, co. 1, lett. a), d.P.R. 600/1973, da parte di messi comunali o dai messi autorizzati dall'ufficio finanziario, deve essere eseguita in osservanza delle norme stabilite dagli artt. 137 ss. c.p.c., ivi comprese, le modalità di cui all'art. 149 c.p.c. per la notificazione a mezzo del servizio postale, trovando applicazione gli artt. 7 e 8 L. 890/1982, con equiparazione del messo comunale o del messo autorizzato dall'ufficio finanziario all'ufficiale giudiziario, tale notificazione deve essere eseguita nel rispetto degli artt. 137 ss. cod. proc. civ., ma secondo le modifiche indicate nel predetto art. 60, co. 1, d.P.R. 600/1973 che dispone, alla lett. b -bis): «Se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata».
La norma richiamata non richiede, dunque, a prova dell'avvenuta notifica, l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, bensì solo la spedizione di una lettera raccomandata.
La Suprema Corte, richiamando le Sezioni Unite, segnatamente la Sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, precisa: “con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della Legge 20 novembre 1982 n. 890, le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi affermato la necessità di distinguere tra l'ipotesi regolata dagli artt. 8 della Legge 20 novembre 1982 n.
890 e 140 cod. proc. civ., connotata dal fatto che l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale), e quella eseguita ai sensi degli artt. 139, comma 4, cod. proc. civ.,
e 7, comma 6, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa, stabilendo che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio debba essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (C.A.D.), soltanto nel primo caso, stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (cfr.
Cass., Sez. Un, 15 aprile 2021, n. 10012), e non anche nel secondo;
la scelta di maggior rigore dettata dal legislatore in proposito, allorché impone l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica
(immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con l'avviso di ricevimento (C.A.
D.), trova giustificazione, ad avviso della Corte, nella comparazione di tale procedura notificatoria con quella prevista, tra le modalità di notifica curate dall'ufficiale giudiziario, dall'art. 140 cod. proc. civ. e basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. «irreperibilità relativa» del destinatario (e fattispecie assimilate), mentre la procedura semplificata stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, consistente nell'invio al destinatario di una raccomandata «semplice» che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando (C.A.N.), è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone
(familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (cfr. Cass., Sez.
Un, 15 aprile 2021, n. 10012 - nello stesso senso, tra le tante: Cass. 20 luglio 2021, n. 20736; Cass. 30 novembre 2021, nn. 37391 e 37392; Cass. 5 gennaio 2022, n. 201)”.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e pertanto, in riforma della sentenza impugnata, conferma la legittimità del provvedimento opposto in primo grado. Spese compensate
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
BE VI, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3091/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 895/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 4 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002510434000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200000380286002 REGISTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T200451/2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T200451/2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T200451/2020 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 270/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente Resistente/Appellato: L'avvocato Difensore_2 si riporta agli atti e segnala alla corte l'ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme 563/2023 in cui il giudice, in ordine all'avviso di addebito, traendo origine dall'avviso di accertamento comune alla causa qui presente, ha dichiarato la sospensione della provvisoria esecuzione stante l'omessa produzione della raccomandata informativa ex art 60 DPR n 600 del 1973. Chiede, pertanto il rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato, all'Agenzia delle Entrate Riscossione, Resistente_1 si opponeva all'intimazione di pagamento n. 03020239002510434000 relativa, tra le altre, al mancato pagamento della cartella n. 03020200000380286002 e Avviso di accertamento n.TDY01T200451/2020 notificato direttamente dall'Agenzia delle Entrate di Catanzaro.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso e conseguentemente annullava l'atto impugnato.
Rispetto alla decisione interponeva appello l'Ader, controdeduceva il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Invero, ADER in appello fornisce la prova della notificazione dell'avviso di accertamento e della cartella.
Non v'è dubbio della legittimità della produzione in appello in quanto la Corte costituzionale, con sentenza numero 36 del 2025, ha sancito l'illegittimità costituzionale della novella del processo tributario che vieta la produzione di nuovi documenti in appello per i procedimenti iscritti prima del 4 gennaio del
2024. I Giudici hanno ritenuto di dovere salvaguardare l'affidamento delle parti cica la producinìbilità di nuova documentazione in appello .
Con queste premesse non puo' che darsi rilievo alla produzione della notificazione dell'avviso di accertamento e della cartella che essendo stata notificata a persona qualificatasi come convivente non abbisognava di AD .
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 34824 del 13 dicembre 2023 ha affermato che la consegna del plico a mani di persone di famiglia, non determina alcun obbligo per il notificante di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno a titolo informativo a favore del destinatario del plico stesso, essendo a tal fine sufficiente l'invio di una raccomandata «semplice».
Premesso che, come chiarito dalla Corte nella decisione sopracitata, la notifica di atti impositivi ex art. 60, co. 1, lett. a), d.P.R. 600/1973, da parte di messi comunali o dai messi autorizzati dall'ufficio finanziario, deve essere eseguita in osservanza delle norme stabilite dagli artt. 137 ss. c.p.c., ivi comprese, le modalità di cui all'art. 149 c.p.c. per la notificazione a mezzo del servizio postale, trovando applicazione gli artt. 7 e 8 L. 890/1982, con equiparazione del messo comunale o del messo autorizzato dall'ufficio finanziario all'ufficiale giudiziario, tale notificazione deve essere eseguita nel rispetto degli artt. 137 ss. cod. proc. civ., ma secondo le modifiche indicate nel predetto art. 60, co. 1, d.P.R. 600/1973 che dispone, alla lett. b -bis): «Se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata».
La norma richiamata non richiede, dunque, a prova dell'avvenuta notifica, l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, bensì solo la spedizione di una lettera raccomandata.
La Suprema Corte, richiamando le Sezioni Unite, segnatamente la Sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, precisa: “con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della Legge 20 novembre 1982 n. 890, le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi affermato la necessità di distinguere tra l'ipotesi regolata dagli artt. 8 della Legge 20 novembre 1982 n.
890 e 140 cod. proc. civ., connotata dal fatto che l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale), e quella eseguita ai sensi degli artt. 139, comma 4, cod. proc. civ.,
e 7, comma 6, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa, stabilendo che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio debba essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (C.A.D.), soltanto nel primo caso, stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (cfr.
Cass., Sez. Un, 15 aprile 2021, n. 10012), e non anche nel secondo;
la scelta di maggior rigore dettata dal legislatore in proposito, allorché impone l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica
(immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con l'avviso di ricevimento (C.A.
D.), trova giustificazione, ad avviso della Corte, nella comparazione di tale procedura notificatoria con quella prevista, tra le modalità di notifica curate dall'ufficiale giudiziario, dall'art. 140 cod. proc. civ. e basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. «irreperibilità relativa» del destinatario (e fattispecie assimilate), mentre la procedura semplificata stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, consistente nell'invio al destinatario di una raccomandata «semplice» che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando (C.A.N.), è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone
(familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (cfr. Cass., Sez.
Un, 15 aprile 2021, n. 10012 - nello stesso senso, tra le tante: Cass. 20 luglio 2021, n. 20736; Cass. 30 novembre 2021, nn. 37391 e 37392; Cass. 5 gennaio 2022, n. 201)”.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e pertanto, in riforma della sentenza impugnata, conferma la legittimità del provvedimento opposto in primo grado. Spese compensate