Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 354
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della notifica per omessa produzione raccomandata informativa

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto l'appellante ha fornito prova della notificazione dell'avviso di accertamento e della cartella. La Corte ha altresì ammesso la produzione documentale in appello, in deroga al divieto di produzione di nuovi documenti, in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 36/2025. La notifica effettuata a persona qualificatasi come convivente non necessitava dell'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, essendo sufficiente una raccomandata semplice, come affermato dalla Corte di Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 354
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 354
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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