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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 18/11/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice TO Di RO, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1913/2019 R.G.A.C. promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...] nata ad [...] il [...], C.F. , rappresentati e difesi Pt_2 C.F._2 dall'Avv. Massimiliano Mori
ATTORI
c o n t r o nato a [...], il [...], C.F. e CP_1 C.F._3 CP_2
, nata alla Spezia, il 28.04.1956, C.F. , rappresentati e difesi
[...] C.F._4 dall'Avv. Mauro Barosso
CONVENUTI
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO ACCERTARE, DICHIARARE E DELIMITARE i confini dei terreni tra le due proprietà dei Sig.ri e dei Sig.ri , tenendo conto in merito Parte_3 Parte_4 alla linea di confine che separa le particelle 2097 e 2096 la differenza tra il tracciato della testa della piana
e la linea del confine descritta dalla mappa catastale, stante che, come evidenziato nelle riprese fotografiche di cui all'allegato F della perizia del Geom. allegata al presente atto, la linea di confine catastale Per_1 evidenziata con la stesura di un filo tra un picchetto vertice di confine ed un altro non rispecchia l'andamento del terreno ma "taglia" in più punti la piana di proprietà in modo anomalo a discapito Parte_3 della fruibilità della piana in esame, e per i motivi tutti di cui alla narrativa dell'atto di citazione ed in atti.
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO ACCERTARE l'illegittimità, abuso edilizio, del posizionamento del lavandino aderente al muro divisorio tra le due proprietà oggetto di causa, muro di esclusiva proprietà degli attori;
nonché l'illegittimo posizionamento delle tubazioni all'interno del suddetto muro, nonché l'illecito scarico del lavandino direttamente sul muro e poi nella piana di proprietà degli attori
e per i motivi tutti di cui alla narrativa dell'atto di citazione ed in atti. CONDANNARE i Sig.ri e CP_1 [...]
all'immediata rimozione del lavandino e relative tubature all'interno dal muro di esclusiva CP_2 proprietà dei Sig.ri e ed al ripristino e/o ricostruzione del muro (ricostruzione necessaria Parte_1 Pt_2 nel caso vi fossero degli ammaloramenti nello stesso a causa della presenza dell'acqua) e per i motivi tutti di
1 cui alla narrativa dell'atto di citazione ed in atti. ACCERTARE l'illegittimo posizionamento della ringhiera da parte dei Sig.ri e oltre il confine e posizionata illegittimamente sulla proprietà degli CP_1 CP_2 attori. CONDANNARE i Sig.ri e alla rimozione della suddetta ringhiera e al CP_1 CP_2 posizionamento della stessa sulla proprietà dei Convenuti, e per i motivi tutti di cui alla narrativa dell'atto di citazione ed in atti. CONDANNARE i Sig.ri e al risarcimento di tutti i danni patiti e CP_1 CP_2 patiendi cagionati ai Sig.ri e per loro esclusiva responsabilità, e per i motivi tutti di cui in Parte_1 Pt_2 narrativa dell'atto di citazione ed in atti da liquidarsi anche in via equitativa e/o secondo la valutazione e quantificazione della CTU. IN VIA RECONVENTIO RECONVENTIONIS ACCERTARE E DICHIARARE
l'inesistenza dell'asserito diritto di proprietà dei Convenuti sulle porzioni di immobili, sia relative ai terreni che all'abitazione, e delle asserite servitù, di proprietà degli attori per asserita e qui contestata usucapione abbreviata, per tutti i motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione e in atti. CONDANNARE i Convenuti ex art.96 c.p.c. al risarcimento danni a favore delle parti attrici per lite temeraria, così come emerso da tutto quanto dedotto, domandato e concluso in comparsa di costituzione e risposta, nelle tre memorie ex art.183
c.p.c. ed in udienza, nonché sulla formulazione della domanda riconvenzionale sull'inesistente usucapione abbreviata e per tutto quanto dedotto in atti. Con vittoria nelle spese, diritti ed onorari e spese generali 15% ex D.M. 147/2022 e segg. + IVA e C.P.A. come per legge”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di La Spezia, contrariis reiectis, previe le pronunce meglio viste, e previa rimessione in istruttoria della causa: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità
e/o improcedibilità della domanda attorea di risarcimento danni siccome del tutto generica e/o indeterminata in punto causa petendi e/o petitum e/o comunque lesiva del diritto di difesa dei convenuti e/o comunque per tutti i motivi indicati in atti, compresa l'inammissibile domanda di liquidazione in via equitativa, e pertanto rigettarla. 2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea relativa all'accertamento del confine tra le particelle 2096 e 2097 in quanto priva di causa petendi e/o petitum e/o comunque per carenza di interesse ad agire in capo agli attori
e/o comunque per tutti i motivi indicati in atti, e conseguentemente rigettarla;
3) in via principale, rigettare tutte le domande attoree formulate e/o formulande, compresa la reconventio reconventionis di cui al verbale di prima udienza, siccome inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, e/o comunque non provate, e/o comunque per tutti i motivi indicati in atti;
4) in via subordinata di domanda e/o eccezione riconvenzionale, per il caso in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse denegatamente che il lavatoio e/o il relativo scarico, o la ringhiera, siano posti in tutto o in parte nella attuale proprietà degli attori, accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore dei convenuti nel termine abbreviato decennale del diritto di proprietà sulle porzioni di immobili - sia relative all'abitazione che ai terreni - che dovessero risultare originariamente in proprietà degli attori o loro danti causa, ma sulle quali i Sigg.ri e esercitano il possesso continuato, CP_1 CP_2 pacifico, indisturbato, di buona fede a far data dall'acquisto degli immobili medesimi;
5) ancora in via subordinata di domanda e/o eccezione riconvenzionale, per il caso in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse denegatamene che il lavatoio e/o il relativo scarico, o la ringhiera, siano posti in tutto o in parte nella attuale
2 proprietà degli attori, accertare e dichiarare che al momento dell'acquisto degli immobili da parte dei convenuti è sorta, in favore del loro immobile ed a carico di quello degli attori, per destinazione del padre di famiglia, quanto al lavatoio una servitù di acquedotto e scarico ai sensi dell'art. 1033 c.c., e quanto alla porzione di ringhiera che si troverebbe sulla odierna proprietà degli attori una servitù d'uso esclusivo, per tutti i motivi indicati in atti;
5) per il denegato caso in cui l'Ill.mo Giudice allo stato non ritenesse fondate e/o provate difese e domande degli esponenti, rimettere la causa in istruttoria per a) rinnovazione della CTU, e/o in subordine per supplemento di CTU, e/o in ulteriore subordine per chiamata a chiarimenti del CTU, su tutte le questioni e per tutti i motivi indicati in atti e compendiati nelle note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni;
b) ammissione dei capitoli di prova orale per testi nn. da 2 a 7 formulati in II memoria e da 8 a 10 formulati in III memoria;
c) licenziamento di CTU atta ad accertare che lo stato dei luoghi attuale è conforme a quello esistente prima dell'acquisto degli immobili da parte dei Sigg.ri Parte_4
, come richiesto in III memoria;
d) accoglimento tutte le istanze istruttorie formulate in atti e allo
[...] stato non ammesse, per tutti i motivi indicati in atti;
6) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, compresi quelli relativi alla procedura di mediazione, di CTU e di CTP”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti del presente giudizio sono proprietarie di unità immobiliari comprese nel fabbricato bifamiliare di abitazione sito alla Spezia, in via Viano 91/A, oltre che di alcuni terreni pertinenziali;
tanto in forza di atti di compravendita stipulati rispettivamente, quanto a e in data Parte_1 Pt_2
2.4.2015 e, quanto a e , in data 5.2.2009 (cfr. docc. 1 fasc. att. e 2 fasc. conv). CP_1 CP_2
E' in discussione l'esatta individuazione dei confini tra i due compendi.
A tale scopo gli odierni attori e convenuti nel 2016 avevano già dato incarico ai loro tecnici dell'epoca Per_ (geometri e ), per eseguire apposito rilievo strumentale. Per_1
Rispetto a tale rilievo, tuttavia, sono in seguito sorte alcune contestazioni.
La prima è stata sollevata dagli attori ed è relativa all'asserita “differenza tra la linea di confine catastale rispetto allo stato dei luoghi” (cfr. all. F alla relazione tecnica preliminare prodotta sub 4 con l'atto di citazione).
Secondo tale prospettazione, l'andamento della testa della piana che corre tra le particelle 2097 e
2096: non sarebbe coincidente con il tracciato della linea di confine descritta dalla mappa catastale
(o meglio, con il tracciato della linea di confine generata dai due Tipi di Frazionamento, del 2008 e del 2013, a cui entrambe le parti hanno inteso fare riferimento all'uopo), come già materializzato per mezzo di picchetti nel contraddittorio tecnico;
taglierebbe in più punti quella piana, a discapito della fruibilità della stessa.
Tale “non coincidenza”, come rappresentata nelle tre fotografie contenute nella succitata relazione a firma del geom. (laddove la linea di confine è evidenziata con la posa di un filo tra i picchetti Per_1
3 di interesse) è stata confermata anche dal CTU nominato in corso di causa, geom. (cfr. Per_3 pag. 9 dell'elaborato depositato in data 22.3.2022).
Si ritiene, tuttavia, di concordare con il CTU (e con la difesa di parte convenuta) circa l'irrilevanza ai presenti fini della circostanza.
Il terreno degli attori, infatti, in tal modo non risulta tanto “tagliato”, quanto ordinariamente delimitato.
L'attuale dividente potrà non essere ottimale nell'interesse della parte, ma essa, valutata la conformazione dei luoghi lungo il tratto, non pare disfunzionale o incongrua, in senso oggettivo e in termini assoluti.
Non è, dunque, configurabile nella specie un'anomalia tale da far ritenere le risultanze formali, in parte qua, inidonee a rendere certo il confine in questione.
Il secondo aspetto controverso concerne il “segno rosso di delimitazione dei confini posto sul muro” Per_ a seguito del rilievo effettuato dai geometri e (cfr. foto 1 dell'allegato 6 alla comparsa di Per_1 costituzione e risposta), che parte convenuta ha sostenuto dover essere spostato più a monte rispetto alla posizione attuale di circa 30 cm.
Per decidere occorre fare riferimento a quanto accertato dal CTU, il quale, eseguiti con strumentazione elettronica i rilievi topografici del caso, ha proceduto sulla base dei due Tipi di
Frazionamento già menzionati (con i relativi elaborati tecnici) alla restituzione prima grafica e poi in campagna dei vari punti di interesse.
All'esito, è stata confermata l'esatta collocazione dei picchetti riscontrati in loco, ad eccezione dei punti 2 (del Tipo di Frazionamento del 2008) e 306 (del Tipo di Frazionamento del 2013), che presentavano una certa distanza tra loro e che sono stati mediati;
il tutto come da rappresentazione allegata sub 4 alla perizia.
A tale grafico può, dunque, farsi riferimento per accertare la linea di confine per cui è causa.
Vi è, peraltro, un ulteriore tratto in contestazione, ove si trova la porzione di ringhiera (invero, di pochi centimetri di lunghezza;
cfr., tra le altre, la foto n. 2 nella già citata produzione 6 di parte convenuta) oggetto di domanda attorea.
Secondo le solite risultanze di CTU, anche alla luce dei chiarimenti resi con l'elaborato dell'11.1.2023, essa, avuto riguardo ai punti battuti 229, 230 e 231, sarebbe posizionata entro la proprietà . Parte_4
Tuttavia, poiché detta porzione di ringhiera è posta in prosecuzione del muro di confine, al centro dello stesso, deve pure darsi conto dell'elaborato planimetrico allegato sub E al rogito di acquisto degli attori;
planimetria nella quale, come confermato dal CTU, il muro in questione, per l'intero suo spessore, è segnato entro la proprietà Parte_3
4 Vi è, pertanto, contrasto tra le due risultanze.
Ebbene, si ritiene che tale contrasto vada risolto facendo prevalere i frazionamenti già utilizzati per la determinazione della restante linea di confine.
Nel rogito, infatti, per identificare i beni oggetti di compravendita sono richiamate le planimetrie “A”
e “B”, ove non vi sono evidenzioni analoghe, non anche la “E”.
L'allegato E, invece, è richiamato in chiusura di atto, sotto la voce “patti” e ad altro fine, cioè quello di determinare le servitù di passaggio esistenti.
E', pertanto, da escludere che le parti abbiano voluto fare riferimento a quell'ulteriore elaborato per descrivere i confini del compendio compravenduto;
sicchè il segno in esso contenuto non può avere valenza decisiva per risolvere la specifica questione controversa.
Del resto, è risultato che la ringhiera de qua è stato posizionata in loco dal costruttore del compendio
(coniuge del comune dante causa delle parti).
In tal senso le dichiarazioni rese dallo stesso in corso di istruttoria (cfr. verbale Testimone_1
d'udeinza del 19.4.2023), che di seguito si riportano: “Io ricordo di aver installato la ringhiera in questione durante i lavori per dividere le due proprietà nella posizione che si vede nella foto … Mi vengono anche rammostrate le foto di cui al doc. 6 di parte convenuta e confermo che lo stato dei luoghi rappresentato è quello che io ricordo quale precedente alla vendita”.
Può ora passarsi ad esaminare la domanda di citazione avente ad oggetto il lavatoio (da esterno, in cemento) presente nel solito tratto.
Parte attrice ha contestato in primo luogo il posizionamento del manufatto, in particolare la presenza delle tubature relative all'interno del muro divisorio.
La portata di tale lamentela va precisata alla luce dei puntuali rilievi effettuati dal CTU (cfr. allegato
7 di perizia): il lavatoio, addossato al rivestimento del muro nella sua parte bassa (gambe di sostegno), incassato nel rivestimento suddetto nella parte superiore (vasca), è risultato totalmente indipendente dal punto di vista strutturale (potendo, cioè, facilmente essere rimosso dalla sua posizione senza arrecare danno al muro); quanto alle tubazioni, quella di adduzione è incassata nel muro stesso, nella parte superiore al solaio (non nella parte inferiore, all'interno della intercapedine sottostante), mentre quella di scarico è quasi completamente esterna al muro e solo in corrispondenza del pavimento appare parzialmente incassata per 1 cm. circa.
Tanto chiarito, può ritenersi che ogni possibile questione sul punto venga meno una volta che si è escluso, secondo quanto ritenuto sopra, che il muro in oggetto sia di esclusiva proprietà degli attori.
e hanno in ogni caso lamentato anche il fatto che il lavatoio scaricherebbe le acque Parte_1 Pt_2 nel muro stesso e quindi nel terreno circostante in modo illegittimo e pericoloso.
5 Quanto prospettato ha trovato netta smentita all'esito delle verifiche compiute dal CTU, che al riguardo ha scritto: “Il lavatoio … risulta dotato di uno scarico collegato alla tubazione delle acque nere dell'abitazione corrente sotto il soffitto dell'intercapedine ispezionabile, posta al piano seminterrato della casa … La macchia visibile sulla pavimentazione della corte nonché nell'intradosso del solaio sottostante (intercapedine) appaiono vecchie e non è presente alcuna recente infiltrazione d'acqua; la tubazione di scarico acque nere al quale è collegato lo scarico del lavatoio non presenta fuoriuscite;
non appaiono infiltrazioni recenti e bagnamento del muro neanche alla base del muro laterale sotto la ringhiera che divide le due proprietà in causa ma esso presenta solo macchie di umidità vecchie. A proposito delle lamentate infiltrazioni il CTU fa notare che in nessun punto, come sopra evidenziato, sono state riscontrate infiltrazioni d'acqua recenti o in corso
e non sono presenti bagnamenti in atto;
se le infiltrazioni fossero dovute a rottura di tubazioni di adduzione e/o di scarico del lavatoio esse risulterebbero in corso e si riscontrerebbero bagnamenti”.
Concludendo, all'esito di tutto quanto fin qui accertato: va determinata la linea di confine tra le proprietà delle parti in causa, sulla scorta di quanto rilevato dal CTU nell'elaborato allegato sub 4 e di quanto precisato in parte motiva;
vanno rigettate le domande attoree aventi ad oggetto ringhiera e lavatoio.
A tale esito non può che conseguire anche il rigetto delle domande risarcitorie formulate da Parte_1
e (per gli asseriti danneggiamenti alla piana non delimitata, per via del passaggio dei cinghiali;
Pt_2 per gli scarichi;
per le spese tecniche sostenute) e il non luogo all'esame delle domande/eccezioni formulate in via riconvenzionale, ma solo subordinata, dai convenuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non elevata complessità della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare una riduzione secondo giustizia dei valori medi di tabella per le quattro fasi in rilievo.
L'importo così liquidato è comprensivo (ai sensi della tabella 25 bis del succitato D.M.) delle spese per la mediazione, considerata la sola fase della negoziazione.
Si rileva, poi, che parte convenuta ha documentato esborsi costituiti dalle spese per il proprio C.T.
(cfr. Cass. n. 24188/2021).
Il costo della CTU, come liquidato in corso di istruttoria con apposito decreto in data 28.1.2023, viene posto a carico dei soli attori, per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
6 dichiara che il confine tra i terreni di proprietà delle parti è quello individuato dalle dividenti indicate in rosso e blu nell'allegato 4 (“rappresentazione grafica del rilievo”) della CTU in atti, secondo quanto precisato in parte motiva;
rigetta le altre domande attoree;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta, liquidate in 2.193,00 euro per esborsi e 6.400,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
pone il costo di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso alla Spezia il 18.11.2025
Il Giudice
TO Di RO
7
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice TO Di RO, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1913/2019 R.G.A.C. promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...] nata ad [...] il [...], C.F. , rappresentati e difesi Pt_2 C.F._2 dall'Avv. Massimiliano Mori
ATTORI
c o n t r o nato a [...], il [...], C.F. e CP_1 C.F._3 CP_2
, nata alla Spezia, il 28.04.1956, C.F. , rappresentati e difesi
[...] C.F._4 dall'Avv. Mauro Barosso
CONVENUTI
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO ACCERTARE, DICHIARARE E DELIMITARE i confini dei terreni tra le due proprietà dei Sig.ri e dei Sig.ri , tenendo conto in merito Parte_3 Parte_4 alla linea di confine che separa le particelle 2097 e 2096 la differenza tra il tracciato della testa della piana
e la linea del confine descritta dalla mappa catastale, stante che, come evidenziato nelle riprese fotografiche di cui all'allegato F della perizia del Geom. allegata al presente atto, la linea di confine catastale Per_1 evidenziata con la stesura di un filo tra un picchetto vertice di confine ed un altro non rispecchia l'andamento del terreno ma "taglia" in più punti la piana di proprietà in modo anomalo a discapito Parte_3 della fruibilità della piana in esame, e per i motivi tutti di cui alla narrativa dell'atto di citazione ed in atti.
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO ACCERTARE l'illegittimità, abuso edilizio, del posizionamento del lavandino aderente al muro divisorio tra le due proprietà oggetto di causa, muro di esclusiva proprietà degli attori;
nonché l'illegittimo posizionamento delle tubazioni all'interno del suddetto muro, nonché l'illecito scarico del lavandino direttamente sul muro e poi nella piana di proprietà degli attori
e per i motivi tutti di cui alla narrativa dell'atto di citazione ed in atti. CONDANNARE i Sig.ri e CP_1 [...]
all'immediata rimozione del lavandino e relative tubature all'interno dal muro di esclusiva CP_2 proprietà dei Sig.ri e ed al ripristino e/o ricostruzione del muro (ricostruzione necessaria Parte_1 Pt_2 nel caso vi fossero degli ammaloramenti nello stesso a causa della presenza dell'acqua) e per i motivi tutti di
1 cui alla narrativa dell'atto di citazione ed in atti. ACCERTARE l'illegittimo posizionamento della ringhiera da parte dei Sig.ri e oltre il confine e posizionata illegittimamente sulla proprietà degli CP_1 CP_2 attori. CONDANNARE i Sig.ri e alla rimozione della suddetta ringhiera e al CP_1 CP_2 posizionamento della stessa sulla proprietà dei Convenuti, e per i motivi tutti di cui alla narrativa dell'atto di citazione ed in atti. CONDANNARE i Sig.ri e al risarcimento di tutti i danni patiti e CP_1 CP_2 patiendi cagionati ai Sig.ri e per loro esclusiva responsabilità, e per i motivi tutti di cui in Parte_1 Pt_2 narrativa dell'atto di citazione ed in atti da liquidarsi anche in via equitativa e/o secondo la valutazione e quantificazione della CTU. IN VIA RECONVENTIO RECONVENTIONIS ACCERTARE E DICHIARARE
l'inesistenza dell'asserito diritto di proprietà dei Convenuti sulle porzioni di immobili, sia relative ai terreni che all'abitazione, e delle asserite servitù, di proprietà degli attori per asserita e qui contestata usucapione abbreviata, per tutti i motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione e in atti. CONDANNARE i Convenuti ex art.96 c.p.c. al risarcimento danni a favore delle parti attrici per lite temeraria, così come emerso da tutto quanto dedotto, domandato e concluso in comparsa di costituzione e risposta, nelle tre memorie ex art.183
c.p.c. ed in udienza, nonché sulla formulazione della domanda riconvenzionale sull'inesistente usucapione abbreviata e per tutto quanto dedotto in atti. Con vittoria nelle spese, diritti ed onorari e spese generali 15% ex D.M. 147/2022 e segg. + IVA e C.P.A. come per legge”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di La Spezia, contrariis reiectis, previe le pronunce meglio viste, e previa rimessione in istruttoria della causa: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità
e/o improcedibilità della domanda attorea di risarcimento danni siccome del tutto generica e/o indeterminata in punto causa petendi e/o petitum e/o comunque lesiva del diritto di difesa dei convenuti e/o comunque per tutti i motivi indicati in atti, compresa l'inammissibile domanda di liquidazione in via equitativa, e pertanto rigettarla. 2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea relativa all'accertamento del confine tra le particelle 2096 e 2097 in quanto priva di causa petendi e/o petitum e/o comunque per carenza di interesse ad agire in capo agli attori
e/o comunque per tutti i motivi indicati in atti, e conseguentemente rigettarla;
3) in via principale, rigettare tutte le domande attoree formulate e/o formulande, compresa la reconventio reconventionis di cui al verbale di prima udienza, siccome inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, e/o comunque non provate, e/o comunque per tutti i motivi indicati in atti;
4) in via subordinata di domanda e/o eccezione riconvenzionale, per il caso in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse denegatamente che il lavatoio e/o il relativo scarico, o la ringhiera, siano posti in tutto o in parte nella attuale proprietà degli attori, accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore dei convenuti nel termine abbreviato decennale del diritto di proprietà sulle porzioni di immobili - sia relative all'abitazione che ai terreni - che dovessero risultare originariamente in proprietà degli attori o loro danti causa, ma sulle quali i Sigg.ri e esercitano il possesso continuato, CP_1 CP_2 pacifico, indisturbato, di buona fede a far data dall'acquisto degli immobili medesimi;
5) ancora in via subordinata di domanda e/o eccezione riconvenzionale, per il caso in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse denegatamene che il lavatoio e/o il relativo scarico, o la ringhiera, siano posti in tutto o in parte nella attuale
2 proprietà degli attori, accertare e dichiarare che al momento dell'acquisto degli immobili da parte dei convenuti è sorta, in favore del loro immobile ed a carico di quello degli attori, per destinazione del padre di famiglia, quanto al lavatoio una servitù di acquedotto e scarico ai sensi dell'art. 1033 c.c., e quanto alla porzione di ringhiera che si troverebbe sulla odierna proprietà degli attori una servitù d'uso esclusivo, per tutti i motivi indicati in atti;
5) per il denegato caso in cui l'Ill.mo Giudice allo stato non ritenesse fondate e/o provate difese e domande degli esponenti, rimettere la causa in istruttoria per a) rinnovazione della CTU, e/o in subordine per supplemento di CTU, e/o in ulteriore subordine per chiamata a chiarimenti del CTU, su tutte le questioni e per tutti i motivi indicati in atti e compendiati nelle note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni;
b) ammissione dei capitoli di prova orale per testi nn. da 2 a 7 formulati in II memoria e da 8 a 10 formulati in III memoria;
c) licenziamento di CTU atta ad accertare che lo stato dei luoghi attuale è conforme a quello esistente prima dell'acquisto degli immobili da parte dei Sigg.ri Parte_4
, come richiesto in III memoria;
d) accoglimento tutte le istanze istruttorie formulate in atti e allo
[...] stato non ammesse, per tutti i motivi indicati in atti;
6) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, compresi quelli relativi alla procedura di mediazione, di CTU e di CTP”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti del presente giudizio sono proprietarie di unità immobiliari comprese nel fabbricato bifamiliare di abitazione sito alla Spezia, in via Viano 91/A, oltre che di alcuni terreni pertinenziali;
tanto in forza di atti di compravendita stipulati rispettivamente, quanto a e in data Parte_1 Pt_2
2.4.2015 e, quanto a e , in data 5.2.2009 (cfr. docc. 1 fasc. att. e 2 fasc. conv). CP_1 CP_2
E' in discussione l'esatta individuazione dei confini tra i due compendi.
A tale scopo gli odierni attori e convenuti nel 2016 avevano già dato incarico ai loro tecnici dell'epoca Per_ (geometri e ), per eseguire apposito rilievo strumentale. Per_1
Rispetto a tale rilievo, tuttavia, sono in seguito sorte alcune contestazioni.
La prima è stata sollevata dagli attori ed è relativa all'asserita “differenza tra la linea di confine catastale rispetto allo stato dei luoghi” (cfr. all. F alla relazione tecnica preliminare prodotta sub 4 con l'atto di citazione).
Secondo tale prospettazione, l'andamento della testa della piana che corre tra le particelle 2097 e
2096: non sarebbe coincidente con il tracciato della linea di confine descritta dalla mappa catastale
(o meglio, con il tracciato della linea di confine generata dai due Tipi di Frazionamento, del 2008 e del 2013, a cui entrambe le parti hanno inteso fare riferimento all'uopo), come già materializzato per mezzo di picchetti nel contraddittorio tecnico;
taglierebbe in più punti quella piana, a discapito della fruibilità della stessa.
Tale “non coincidenza”, come rappresentata nelle tre fotografie contenute nella succitata relazione a firma del geom. (laddove la linea di confine è evidenziata con la posa di un filo tra i picchetti Per_1
3 di interesse) è stata confermata anche dal CTU nominato in corso di causa, geom. (cfr. Per_3 pag. 9 dell'elaborato depositato in data 22.3.2022).
Si ritiene, tuttavia, di concordare con il CTU (e con la difesa di parte convenuta) circa l'irrilevanza ai presenti fini della circostanza.
Il terreno degli attori, infatti, in tal modo non risulta tanto “tagliato”, quanto ordinariamente delimitato.
L'attuale dividente potrà non essere ottimale nell'interesse della parte, ma essa, valutata la conformazione dei luoghi lungo il tratto, non pare disfunzionale o incongrua, in senso oggettivo e in termini assoluti.
Non è, dunque, configurabile nella specie un'anomalia tale da far ritenere le risultanze formali, in parte qua, inidonee a rendere certo il confine in questione.
Il secondo aspetto controverso concerne il “segno rosso di delimitazione dei confini posto sul muro” Per_ a seguito del rilievo effettuato dai geometri e (cfr. foto 1 dell'allegato 6 alla comparsa di Per_1 costituzione e risposta), che parte convenuta ha sostenuto dover essere spostato più a monte rispetto alla posizione attuale di circa 30 cm.
Per decidere occorre fare riferimento a quanto accertato dal CTU, il quale, eseguiti con strumentazione elettronica i rilievi topografici del caso, ha proceduto sulla base dei due Tipi di
Frazionamento già menzionati (con i relativi elaborati tecnici) alla restituzione prima grafica e poi in campagna dei vari punti di interesse.
All'esito, è stata confermata l'esatta collocazione dei picchetti riscontrati in loco, ad eccezione dei punti 2 (del Tipo di Frazionamento del 2008) e 306 (del Tipo di Frazionamento del 2013), che presentavano una certa distanza tra loro e che sono stati mediati;
il tutto come da rappresentazione allegata sub 4 alla perizia.
A tale grafico può, dunque, farsi riferimento per accertare la linea di confine per cui è causa.
Vi è, peraltro, un ulteriore tratto in contestazione, ove si trova la porzione di ringhiera (invero, di pochi centimetri di lunghezza;
cfr., tra le altre, la foto n. 2 nella già citata produzione 6 di parte convenuta) oggetto di domanda attorea.
Secondo le solite risultanze di CTU, anche alla luce dei chiarimenti resi con l'elaborato dell'11.1.2023, essa, avuto riguardo ai punti battuti 229, 230 e 231, sarebbe posizionata entro la proprietà . Parte_4
Tuttavia, poiché detta porzione di ringhiera è posta in prosecuzione del muro di confine, al centro dello stesso, deve pure darsi conto dell'elaborato planimetrico allegato sub E al rogito di acquisto degli attori;
planimetria nella quale, come confermato dal CTU, il muro in questione, per l'intero suo spessore, è segnato entro la proprietà Parte_3
4 Vi è, pertanto, contrasto tra le due risultanze.
Ebbene, si ritiene che tale contrasto vada risolto facendo prevalere i frazionamenti già utilizzati per la determinazione della restante linea di confine.
Nel rogito, infatti, per identificare i beni oggetti di compravendita sono richiamate le planimetrie “A”
e “B”, ove non vi sono evidenzioni analoghe, non anche la “E”.
L'allegato E, invece, è richiamato in chiusura di atto, sotto la voce “patti” e ad altro fine, cioè quello di determinare le servitù di passaggio esistenti.
E', pertanto, da escludere che le parti abbiano voluto fare riferimento a quell'ulteriore elaborato per descrivere i confini del compendio compravenduto;
sicchè il segno in esso contenuto non può avere valenza decisiva per risolvere la specifica questione controversa.
Del resto, è risultato che la ringhiera de qua è stato posizionata in loco dal costruttore del compendio
(coniuge del comune dante causa delle parti).
In tal senso le dichiarazioni rese dallo stesso in corso di istruttoria (cfr. verbale Testimone_1
d'udeinza del 19.4.2023), che di seguito si riportano: “Io ricordo di aver installato la ringhiera in questione durante i lavori per dividere le due proprietà nella posizione che si vede nella foto … Mi vengono anche rammostrate le foto di cui al doc. 6 di parte convenuta e confermo che lo stato dei luoghi rappresentato è quello che io ricordo quale precedente alla vendita”.
Può ora passarsi ad esaminare la domanda di citazione avente ad oggetto il lavatoio (da esterno, in cemento) presente nel solito tratto.
Parte attrice ha contestato in primo luogo il posizionamento del manufatto, in particolare la presenza delle tubature relative all'interno del muro divisorio.
La portata di tale lamentela va precisata alla luce dei puntuali rilievi effettuati dal CTU (cfr. allegato
7 di perizia): il lavatoio, addossato al rivestimento del muro nella sua parte bassa (gambe di sostegno), incassato nel rivestimento suddetto nella parte superiore (vasca), è risultato totalmente indipendente dal punto di vista strutturale (potendo, cioè, facilmente essere rimosso dalla sua posizione senza arrecare danno al muro); quanto alle tubazioni, quella di adduzione è incassata nel muro stesso, nella parte superiore al solaio (non nella parte inferiore, all'interno della intercapedine sottostante), mentre quella di scarico è quasi completamente esterna al muro e solo in corrispondenza del pavimento appare parzialmente incassata per 1 cm. circa.
Tanto chiarito, può ritenersi che ogni possibile questione sul punto venga meno una volta che si è escluso, secondo quanto ritenuto sopra, che il muro in oggetto sia di esclusiva proprietà degli attori.
e hanno in ogni caso lamentato anche il fatto che il lavatoio scaricherebbe le acque Parte_1 Pt_2 nel muro stesso e quindi nel terreno circostante in modo illegittimo e pericoloso.
5 Quanto prospettato ha trovato netta smentita all'esito delle verifiche compiute dal CTU, che al riguardo ha scritto: “Il lavatoio … risulta dotato di uno scarico collegato alla tubazione delle acque nere dell'abitazione corrente sotto il soffitto dell'intercapedine ispezionabile, posta al piano seminterrato della casa … La macchia visibile sulla pavimentazione della corte nonché nell'intradosso del solaio sottostante (intercapedine) appaiono vecchie e non è presente alcuna recente infiltrazione d'acqua; la tubazione di scarico acque nere al quale è collegato lo scarico del lavatoio non presenta fuoriuscite;
non appaiono infiltrazioni recenti e bagnamento del muro neanche alla base del muro laterale sotto la ringhiera che divide le due proprietà in causa ma esso presenta solo macchie di umidità vecchie. A proposito delle lamentate infiltrazioni il CTU fa notare che in nessun punto, come sopra evidenziato, sono state riscontrate infiltrazioni d'acqua recenti o in corso
e non sono presenti bagnamenti in atto;
se le infiltrazioni fossero dovute a rottura di tubazioni di adduzione e/o di scarico del lavatoio esse risulterebbero in corso e si riscontrerebbero bagnamenti”.
Concludendo, all'esito di tutto quanto fin qui accertato: va determinata la linea di confine tra le proprietà delle parti in causa, sulla scorta di quanto rilevato dal CTU nell'elaborato allegato sub 4 e di quanto precisato in parte motiva;
vanno rigettate le domande attoree aventi ad oggetto ringhiera e lavatoio.
A tale esito non può che conseguire anche il rigetto delle domande risarcitorie formulate da Parte_1
e (per gli asseriti danneggiamenti alla piana non delimitata, per via del passaggio dei cinghiali;
Pt_2 per gli scarichi;
per le spese tecniche sostenute) e il non luogo all'esame delle domande/eccezioni formulate in via riconvenzionale, ma solo subordinata, dai convenuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non elevata complessità della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare una riduzione secondo giustizia dei valori medi di tabella per le quattro fasi in rilievo.
L'importo così liquidato è comprensivo (ai sensi della tabella 25 bis del succitato D.M.) delle spese per la mediazione, considerata la sola fase della negoziazione.
Si rileva, poi, che parte convenuta ha documentato esborsi costituiti dalle spese per il proprio C.T.
(cfr. Cass. n. 24188/2021).
Il costo della CTU, come liquidato in corso di istruttoria con apposito decreto in data 28.1.2023, viene posto a carico dei soli attori, per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
6 dichiara che il confine tra i terreni di proprietà delle parti è quello individuato dalle dividenti indicate in rosso e blu nell'allegato 4 (“rappresentazione grafica del rilievo”) della CTU in atti, secondo quanto precisato in parte motiva;
rigetta le altre domande attoree;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta, liquidate in 2.193,00 euro per esborsi e 6.400,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
pone il costo di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso alla Spezia il 18.11.2025
Il Giudice
TO Di RO
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