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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/08/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est. dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 800 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
GRAPPA (VI) il 23/04/1974, rappresentato e difeso dall'avvocato MERLO SARA
e
TO EI, C.F. , nata a [...] C.F._2
(VI) il 30/06/1974, rappresentata e difesa dall'avvocato MOCELLIN FRANCESCO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla Sig.ra IL AT e dal Sig. in data 1.04.2009 a Las Vegas – Stato del VA (USA) Parte_1
e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del Grappa al n. 18, Parte II, Serie C, anno 2010;
2) La casa coniugale sita in Bassano del Grappa (VI), Via Cavallare 25, di proprietà del signor , fratello del ricorrente , continuerà ad Persona_1 Parte_1 essere abitata da quest'ultimo;
3) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 alternato paritetico dal padre e dalla madre e con residenza presso la casa della madre. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . I genitori potranno alternarsi liberamente i Per_2 giorni di collocamento previo accordo e comunque: a) starà con il padre dalla Per_2 domenica mattina fino al giovedì mattina che lo accompagnerà a scuola e con la madre dal giovedì dal termine della scuola fino alla domenica mattina che lo accompagnerà a casa del padre;
b) A settimane alternate durante le vacanze di Natale con il giorno di Natale trascorso un anno col padre e un anno con la madre;
c) tre giorni durante le vacanze pasquali con il giorno di Pasqua da trascorrere un anno col padre ed un anno con la madre in modo che il genitore che trascorre il Natale non vi trascorrerà la Pasqua;
d) 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
4) in ragione del collocamento alternato paritetico, ogni genitore provvederà al mantenimento diretto di durante il periodo di permanenza presso l'uno o Per_2
l'altro genitore e nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento indiretto;
5) il padre provvederà al pagamento al 100% delle spese straordinarie, debitamente documentate, mediche -dentistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale,
2 scolastiche, extrascolastiche e ricreative così come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni richiesta in ordine al proprio mantenimento, di avere già definito ogni rapporto patrimoniale discendente dal matrimonio e di non avere nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro.
7) I genitori si danno reciproco assenso alla richiesta di rilascio o al rinnovo del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore.
8) I ricorrenti, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, si dichiarano disponibili alla celebrazione in forma figurata ai sensi dell'art. 221, comma 4, L. 77/2020.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Las Vegas, VA (USA) in data 01/04/2009 e trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bassano del Grappa.
All'esito dell'udienza del 05/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 28/02/2019 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza
3 interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento in via paritetica Per_2 tra i genitori;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di al 100%; Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per l'espatrio del figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 da TO EI in LAS VEGAS, NEVADA (USA) il 01/04/2009 alle condizioni
4 in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BASSANO DEL GRAPPA (VI) al n. 18, parte II, serie C, anno 2010;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est. dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 800 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
GRAPPA (VI) il 23/04/1974, rappresentato e difeso dall'avvocato MERLO SARA
e
TO EI, C.F. , nata a [...] C.F._2
(VI) il 30/06/1974, rappresentata e difesa dall'avvocato MOCELLIN FRANCESCO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla Sig.ra IL AT e dal Sig. in data 1.04.2009 a Las Vegas – Stato del VA (USA) Parte_1
e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del Grappa al n. 18, Parte II, Serie C, anno 2010;
2) La casa coniugale sita in Bassano del Grappa (VI), Via Cavallare 25, di proprietà del signor , fratello del ricorrente , continuerà ad Persona_1 Parte_1 essere abitata da quest'ultimo;
3) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 alternato paritetico dal padre e dalla madre e con residenza presso la casa della madre. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . I genitori potranno alternarsi liberamente i Per_2 giorni di collocamento previo accordo e comunque: a) starà con il padre dalla Per_2 domenica mattina fino al giovedì mattina che lo accompagnerà a scuola e con la madre dal giovedì dal termine della scuola fino alla domenica mattina che lo accompagnerà a casa del padre;
b) A settimane alternate durante le vacanze di Natale con il giorno di Natale trascorso un anno col padre e un anno con la madre;
c) tre giorni durante le vacanze pasquali con il giorno di Pasqua da trascorrere un anno col padre ed un anno con la madre in modo che il genitore che trascorre il Natale non vi trascorrerà la Pasqua;
d) 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
4) in ragione del collocamento alternato paritetico, ogni genitore provvederà al mantenimento diretto di durante il periodo di permanenza presso l'uno o Per_2
l'altro genitore e nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento indiretto;
5) il padre provvederà al pagamento al 100% delle spese straordinarie, debitamente documentate, mediche -dentistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale,
2 scolastiche, extrascolastiche e ricreative così come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni richiesta in ordine al proprio mantenimento, di avere già definito ogni rapporto patrimoniale discendente dal matrimonio e di non avere nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro.
7) I genitori si danno reciproco assenso alla richiesta di rilascio o al rinnovo del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore.
8) I ricorrenti, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, si dichiarano disponibili alla celebrazione in forma figurata ai sensi dell'art. 221, comma 4, L. 77/2020.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Las Vegas, VA (USA) in data 01/04/2009 e trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bassano del Grappa.
All'esito dell'udienza del 05/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 28/02/2019 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza
3 interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento in via paritetica Per_2 tra i genitori;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di al 100%; Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per l'espatrio del figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 da TO EI in LAS VEGAS, NEVADA (USA) il 01/04/2009 alle condizioni
4 in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BASSANO DEL GRAPPA (VI) al n. 18, parte II, serie C, anno 2010;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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