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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO MARCO, Presidente e Relatore
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 420/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259003729219000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259003729219000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259003729219000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1
di accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza dell'impugnato avviso di intimazione n. 080 2025 90037292 19/000 nella sua interezza e/o con qualsiasi altra formula dichiararne l'inefficacia e non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte della ricorrente e delle relative cartelle ad essa sottese per intervenuta prescrizione e/o comunque alla luce delle eccezioni formulate e disporre il totale annullamento dell'atto impugnato e delle singole cartelle in esso richiamate per intervenuta prescrizione;
IN SUBORDINE:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui alcune cartelle non dovessero risultare prescritte, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza dell'impugnato avviso di intimazione n. 080 2025 90037292 19/000 nella parte risultante prescritta e/o con qualsiasi altra formula dichiararne l'inefficacia e non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte della ricorrente e delle relative cartelle ad essa sottese per intervenuta prescrizione e/o comunque alla luce delle eccezioni formulate e disporre l'annullamento dell'atto impugnato in relazione alle cartelle prescritte.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori come per Legge,
Per Agenzia Entrate - Riscossione in persona del l.r.p.t.
Rigetto ricorso e vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 1.9.2025 alle ore 19:37:18 a mezzo PEC Ricorrente_1 conveniva in giudizio l'Agenzia Entrate - Riscossione in persona del l.r.p.t. esponendo che:
in data 3.6.2026 le era stato notificato avviso di intimazione nr. 08020259003729219/000 relativo alle seguenti cartelle
1. cartella 08020120012694662000;
2. cartella 08020140003570419000;
3. cartella 08020180000040484001.
Vano ogni tentativo di componimento extragiudiziale a seguito di due accessi agli atti, eccepiva:
• prescrizione
• erronea indicazione nell'intimazione di pagamento dell'Ente che ha emesso il ruolo
Pertanto concludeva come in epigrafe.
Si era costituita l' Agenzia Entrate - Riscossione in persona del l.r.p.t. la quale per la cartella nr. 3 eccepiva il difetto di giurisdizione della CGT a favore del Giudice di Pace, trattandosi di violazioni relative al codice della strada.
Per il resto affermava che vi erano stati atti interruttivi.
Successivamente, depositate memorie da parte ricorrente e rigettata richiesta di sospensiva, alla udienza del 22.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione della CGT a favore del Giudice di pace in relazione alla cartella di pagamento n. 08020180000040484001 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81-
Ente creditore Prefettura di Perugia.
Per il resto il ricorso è fondato.
In merito alle notifiche delle due cartelle relative a tributi la Corte osserva:
1. la cartella 08020120012694662000 è stata notificata il 1.9.2012 con deposito casa comunale;
e in data
7.9.2012 ritirata con sottoscrizione della ricorrente;
2. la cartella 08020140003570419000; è stata notificata in data 31.7.2014 con deposito casa comunale e compiuta giacenza.
Successivamente le cartelle erano entrambe contenute in una cartella notificata ex 140 con deposito presso casa comunale il 26.7.2017, dalla Società_1, per compiuta giacenza;
e successivamente entrambe contenute in una cartella notificata ex 140 con deposito presso casa comunale il 3.5.2018, dalla Società_1, per compiuta giacenza
Poi ancora entrambe contenute in una cartella notificata ex 140 con deposito presso casa comunale il
27.9.2023, compiuta giacenza.
In merito alla irreperibilità la Corte di cassazione (5818 del 2024) di recente ha affermato che che è noto che, in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass., Sez. 6-5, 8.3.2019, n. 6765, Rv. 653075-01). In particolare, l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, devono effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass., Sez. 5, 27.7.2018, n. 19958, Rv. 65014501);
che è dunque necessario, per tale tipologia di notifica in forma semplificata, che siano specificate le ragioni dell'assenza (se per mancanza in loco di indicazioni circa l'abitazione del destinatario o per mera assenza di quest'ultimo) e risultino attestate le ricerche in concreto effettuate, volte a verificare che il contribuente, pur mantenendo la residenza anagrafica a quell'indirizzo, l'abbia di fatto definitivamente abbandonato, così rendendosi assolutamente irreperibile;
che, a tale proposito, la giurisprudenza di questa Corte "non ha mai ritenuto sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., il mero mancato rinvenimento - proprio come avvenuto nella specie - del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati. L'ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine, quantomeno nei termini sopra illustrati, viene senz'altro meno al suo dovere di "normale diligenza" nello svolgimento dell'attività notificatoria" (così Cass., Sez. 1, 27.1.2022, n. 2530, non massimata, in motivazione, p. 5, cpv.);
Nella specie nelle relate non si dà atto di nessuna delle attività indicate come necessarioa dalla Corte di cassazione.
Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del dlgs 546 del 1991
Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate
Ciò premesso, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù del difetto i giurisdizione, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di Perugia, sezione 2^, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da
CO IA nei confronti di Agenzia Entrate - Riscossione in persona del l.r.p.t. con ricorso notificato il 1.9.2025 alle ore 19:37:18 a mezzo PEC relativamente alla avviso di intimazione nr.
08020259003729219/000 così provvede:
dichiara il difetto di giurisdizione per la cartella nr. 08020180000040484001;
accoglie per il resto il ricorso;
compensa per intero le spese di giudizio
Così deciso in Perugia il 22.1.2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO MARCO, Presidente e Relatore
FIORUCCI MASSIMO, Giudice
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 420/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259003729219000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259003729219000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259003729219000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1
di accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza dell'impugnato avviso di intimazione n. 080 2025 90037292 19/000 nella sua interezza e/o con qualsiasi altra formula dichiararne l'inefficacia e non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte della ricorrente e delle relative cartelle ad essa sottese per intervenuta prescrizione e/o comunque alla luce delle eccezioni formulate e disporre il totale annullamento dell'atto impugnato e delle singole cartelle in esso richiamate per intervenuta prescrizione;
IN SUBORDINE:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui alcune cartelle non dovessero risultare prescritte, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza dell'impugnato avviso di intimazione n. 080 2025 90037292 19/000 nella parte risultante prescritta e/o con qualsiasi altra formula dichiararne l'inefficacia e non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte della ricorrente e delle relative cartelle ad essa sottese per intervenuta prescrizione e/o comunque alla luce delle eccezioni formulate e disporre l'annullamento dell'atto impugnato in relazione alle cartelle prescritte.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori come per Legge,
Per Agenzia Entrate - Riscossione in persona del l.r.p.t.
Rigetto ricorso e vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 1.9.2025 alle ore 19:37:18 a mezzo PEC Ricorrente_1 conveniva in giudizio l'Agenzia Entrate - Riscossione in persona del l.r.p.t. esponendo che:
in data 3.6.2026 le era stato notificato avviso di intimazione nr. 08020259003729219/000 relativo alle seguenti cartelle
1. cartella 08020120012694662000;
2. cartella 08020140003570419000;
3. cartella 08020180000040484001.
Vano ogni tentativo di componimento extragiudiziale a seguito di due accessi agli atti, eccepiva:
• prescrizione
• erronea indicazione nell'intimazione di pagamento dell'Ente che ha emesso il ruolo
Pertanto concludeva come in epigrafe.
Si era costituita l' Agenzia Entrate - Riscossione in persona del l.r.p.t. la quale per la cartella nr. 3 eccepiva il difetto di giurisdizione della CGT a favore del Giudice di Pace, trattandosi di violazioni relative al codice della strada.
Per il resto affermava che vi erano stati atti interruttivi.
Successivamente, depositate memorie da parte ricorrente e rigettata richiesta di sospensiva, alla udienza del 22.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione della CGT a favore del Giudice di pace in relazione alla cartella di pagamento n. 08020180000040484001 per contravvenzioni al codice della strada L. 689/81-
Ente creditore Prefettura di Perugia.
Per il resto il ricorso è fondato.
In merito alle notifiche delle due cartelle relative a tributi la Corte osserva:
1. la cartella 08020120012694662000 è stata notificata il 1.9.2012 con deposito casa comunale;
e in data
7.9.2012 ritirata con sottoscrizione della ricorrente;
2. la cartella 08020140003570419000; è stata notificata in data 31.7.2014 con deposito casa comunale e compiuta giacenza.
Successivamente le cartelle erano entrambe contenute in una cartella notificata ex 140 con deposito presso casa comunale il 26.7.2017, dalla Società_1, per compiuta giacenza;
e successivamente entrambe contenute in una cartella notificata ex 140 con deposito presso casa comunale il 3.5.2018, dalla Società_1, per compiuta giacenza
Poi ancora entrambe contenute in una cartella notificata ex 140 con deposito presso casa comunale il
27.9.2023, compiuta giacenza.
In merito alla irreperibilità la Corte di cassazione (5818 del 2024) di recente ha affermato che che è noto che, in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass., Sez. 6-5, 8.3.2019, n. 6765, Rv. 653075-01). In particolare, l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, devono effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass., Sez. 5, 27.7.2018, n. 19958, Rv. 65014501);
che è dunque necessario, per tale tipologia di notifica in forma semplificata, che siano specificate le ragioni dell'assenza (se per mancanza in loco di indicazioni circa l'abitazione del destinatario o per mera assenza di quest'ultimo) e risultino attestate le ricerche in concreto effettuate, volte a verificare che il contribuente, pur mantenendo la residenza anagrafica a quell'indirizzo, l'abbia di fatto definitivamente abbandonato, così rendendosi assolutamente irreperibile;
che, a tale proposito, la giurisprudenza di questa Corte "non ha mai ritenuto sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., il mero mancato rinvenimento - proprio come avvenuto nella specie - del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati. L'ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine, quantomeno nei termini sopra illustrati, viene senz'altro meno al suo dovere di "normale diligenza" nello svolgimento dell'attività notificatoria" (così Cass., Sez. 1, 27.1.2022, n. 2530, non massimata, in motivazione, p. 5, cpv.);
Nella specie nelle relate non si dà atto di nessuna delle attività indicate come necessarioa dalla Corte di cassazione.
Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del dlgs 546 del 1991
Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate
Ciò premesso, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù del difetto i giurisdizione, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di Perugia, sezione 2^, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da
CO IA nei confronti di Agenzia Entrate - Riscossione in persona del l.r.p.t. con ricorso notificato il 1.9.2025 alle ore 19:37:18 a mezzo PEC relativamente alla avviso di intimazione nr.
08020259003729219/000 così provvede:
dichiara il difetto di giurisdizione per la cartella nr. 08020180000040484001;
accoglie per il resto il ricorso;
compensa per intero le spese di giudizio
Così deciso in Perugia il 22.1.2026