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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/12/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 516 /2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
E' presente per parte appellante l'Avv. Francesco De Cesare, il quale insiste nell'accoglimento dell'appello proposto, si riporta ai motivi di appello, con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio;
E' presente per parte appellata l'Avv. Antonio Boderone, che si riporta ai propri scritti difensivi, insistendo nelle conclusioni formulate, e discute oralmente la causa;
anche l'avv. De Cesare discute oralmente la causa;
Il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 05/12/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 516/2023 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Paola n. 386/2023, depositata in data 30.03.2023
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Francesco De Cesare ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Paola (CS) alla Piazza del Popolo n. 5, in virtù della procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in appello ed in esecuzione della delibera di Giunta Municipale n. 43 del 29.03.2022
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_1 C.F._1
Boderone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Paola (CS) alla
Piazza del Popolo n. 5, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec in data 05.04.2023, il Parte_1 proponeva appello, innanzi al Tribunale di Paola, avverso la sentenza n. 386/2023, emessa in data
30.03.2023, con la quale il Giudice di Pace di Paola, all'esito del giudizio iscritto al n. 119/2023 r.g., definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra annullava Parte_2
l'avviso di pagamento n. 494 del 20.12.2022 emesso dal relativamente al canone Parte_1 idrico degli anni 2017 e 2019, condannando l'ente comunale al pagamento delle spese di lite pari ad
€ 305,00, oltre spese anticipate, iva e cpa, come per legge.
Parte appellante, in particolare, assumeva che: la sig.ra aveva proposto, dinnanzi al Parte_2 giudice di Pace di Paola, opposizione avverso l'avviso di pagamento notificatogli dal Parte_1
a seguito del mancato pagamento del canone idrico relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, per un
[...] importo complessivo pari ad € 2.496,25, sostenendo l'inesistenza del credito per omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito;
successivamente, all'esito del giudizio, il
Giudice di Pace, dott.ssa Daniela Turco, in data 30.3.2023, con sentenza n. 386/2023 accoglieva la domanda e annullava l'avviso notificato dal relativamente ai canoni dovuti per gli Parte_1 anni 2017 e 2019, rigettando, invece, la domanda in riferimento al canone idrico dell'anno 2018, e condannando, quindi, il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Parte appellante domandava, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del proposto gravame, di riformare la sentenza appellata alla luce delle censure mosse alla ricostruzione dei fatti effettuata dal Giudice di primo grado e alle violazioni di legge denunciate nel proprio atto difensivo, relativamente al capo in cui si motivava l'accoglimento della domanda e si dichiarava la prescrizione per i canoni idrici per gli anni 2017 e 2019, e conseguentemente, di dichiarare la non intervenuta prescrizione e legittimità dell'atto impugnato in primo grado dall'opponente, con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata in data 26.10.2023, si costituiva in giudizio la sig.ra
[...]
, la quale chiedeva di rigettare ogni domanda attrice, come proposta dal Parte_2 Parte_1 perché infondata in fatto e in diritto;
in via incidentale riformare la sentenza nella parte in cui ritiene non prescritta la fattura relativa all'anno 2018 in quanto soggetta alla prescrizione quinquennale anziché a quella biennale e, per l'effetto, dichiarare, per le motivazioni in atti, prescritta anche tale annualità di canone idrico;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze tutte di causa.
Instaurato il contraddittorio, con note scritte depositate il 14.11.2023, in sostituzione dell'udienza del
15.11.2023, così come autorizzate dal giudice, parte appellante eccepiva preliminarmente la tardività
e, quindi, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello incidentale per come proposto dalla controparte, considerando che la stessa avrebbe dovuto proporlo con il deposito dell'atto venti giorni prima della data di comparizione indicata in citazione ovvero entro il 10 novembre 2023.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale sollevata dal secondo cui tale impugnazione non sarebbe stata proposta nei termini di legge. Parte_1
L'eccezione è fondata. Secondo quanto espressamente dispone l'art. 343 comma 1 c.p.c., “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall'articolo 347”, il quale prevede che “le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349 bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale”.
In data 13/04/2023 la data indicata nell'atto di citazione è stata differita “ai sensi dell'art. 168 bis comma 4 c.p.c.”, rilevato che nel giorno ivi fissato il giudice non teneva udienza, con la conseguenza che, essendo stato compiuto il rinvio ex art. 168 bis comma 4 c.p.c., l'appellata aveva l'onere di costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione.
“Il rinvio d'ufficio dell'udienza, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore”
(Cass. civ. n. 2299/2017).
Considerato, quindi, che l'appellante ha indicato, nell'atto di citazione, l'udienza del 10.11.2023, la costituzione della sig.ra con deposito della comparsa di costituzione e risposta in Parte_2 data 26.10.2023 è tardiva.
Venendo, poi, all'esame dei motivi di gravame, appare opportuno evidenziare che il Parte_1 ha eccepito l'illegittimità parziale della sentenza pronunciata in primo grado, e, precisamente, ha censurato la ricostruzione dei fatti effettuata dal Giudice di Pace di Paola solo relativamente al pagamento delle fatture relative all'anno 2017 e 2019.
In particolare, l'ente comunale ha eccepito la mancata prescrizione dei canoni idrici riferiti agli anni
2017 e 2019 in quanto, nel caso in esame, troverebbe applicazione la normativa intervenuta nel 2020
a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 in forza della quale per il periodo 8 marzo
2020-31 agosto 2021, è stata disposta normativamente la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, così come previsto dall'art. 68 del d.l.
18/2020 (c.d. decreto cura Italia) e successive modificazioni.
Secondo parte appellante, pertanto, non sarebbe intervenuta alcuna prescrizione del diritto alla riscossione per le fatture relative all'anno 2017 e all'anno 2019.
Anzitutto, non può revocarsi in dubbio che il canone d'acqua va incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4., c.c., con l'applicazione del termine di prescrizione breve quinquennale (cfr. sul punto,
Cass. 1442/15, 3162/11, 3263/08), salvo che si applichi la prescrizione biennale. Quest'ultima fa riferimento alla data di scadenza delle fatture (successiva all'1.1.2020 per il settore idrico, ai sensi dell'art. 1 comma 10 L. 27 dicembre 2017, n. 205). La fattura n. 1891 relativa all'anno 2017 è stata emessa il 31-3-2018, con scadenze, per le due rate ivi previste, 30.6.18 e 31.8.18, con conseguente applicazione della prescrizione quinquennale.
Ai crediti sottesi alla fattura n. 2112, relativa all'anno 2019, ma emessa il 27.1.20, con le due rate di scadenza 30.3.20 e 30.5.20, si applica la prescrizione biennale, decorrente dalle date di scadenza del pagamento della fattura.
“La legge di bilancio 2017 (legge n. 205 del 2017), all'art.1 commi da 4 a 10, ha stabilito la prescrizione biennale per quelli relativi ai contratti di forniture idriche, ma a partire dalle fatture con scadenze successive al 1° gennaio 2020… la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi” (Cass. Sez. U, Decreto n. 12522 del 2023).
Al contempo, nel caso di specie, ai fini del calcolo della prescrizione occorre considerare anche la sospensione disposta ex lege per l'emergenza epidemiologica da COVID 19.
Conseguentemente, al fine di effettuare il computo dei termini, deve dunque tenersi conto dell'art. 68 del D.L. 18/2020, il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti
(scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), richiama l'art. 12 del D.lgs. 159/2015.
Tale articolo stabilisce al primo comma che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
L'art. 12 al comma 2 stabilisce inoltre che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di
Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti
e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 960 del 15.01.2025 ha precisato che “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del
2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212.”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “nella giurisprudenza di merito si sono delineati due indirizzi in ordine all'ambito di applicabilità della sospensione disposta dall'art. 67 del decreto legge
n. 18 del 2020: un orientamento si è espresso per l'applicabilità della sospensione anche ai termini di prescrizione e decadenza sospesi (e non in scadenza)…; viceversa, un altro indirizzo segue la tesi dell'applicabilità della sospensione di cui all'art. 67 solo ai termini di prescrizione e decadenza in scadenza … la questione pregiudiziale è stata affrontata e risolta dalla Corte di cassazione. La Prima
Sezione civile della Corte di cassazione, infatti, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con
l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs.
n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000”
(Cass. Sez. U, Decreto n. 1630 del 2025).
A queste norme bisogna aggiungere il comma 4 bis dell'art. 68 D.L. 18/20 citato che stabilisce la proroga dei termini dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'08 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi, “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
Dunque, per i crediti sottesi alla fattura n. 1891, relativa all'anno 2017, emessa il 31-3-2018, con scadenze, per le due rate ivi previste, 30.6.18 e 31.8.18, la prescrizione quinquennale, decorrente dal momento in cui il consumo si è verificato (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite 9.02.2011 n. 3162; Cass. civ. n.
14345/2009, secondo cui “la prescrizione del credito decorre anche quando il relativo diritto non sia ancora esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento”), sarebbe maturata, senza sospensione, il 31 dicembre del quinto anno successivo, indi il 31 dicembre 2022.
Invece, il termine di prescrizione biennale, decorrente dalle date di scadenza del pagamento delle fatture (Cass. Sez. U, Decreto n. 12522 del 2023), dei crediti sottesi alla fattura n. 2112, relativa all'anno 2019, ma emessa il 27.1.20, con le due rate di scadenza 30.3.20 e 30.5.20, sarebbe spirato, senza sospensione, il 30 marzo 2022 e il 30 maggio 2022, per le due rate.
Nondimeno, applicandosi la sospensione normativamente prevista, anche soltanto nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e senza considerare l'ulteriore previsione del comma 4 bis dell'art. 68
D.L. 18/20, la prescrizione dei predetti crediti non era ancora maturata in data 13.01.2023, allorquando la debitrice riceveva l'avviso di pagamento. n. 494.
Alla luce delle esposte considerazioni, si dichiara inammissibile l'appello incidentale;
in accoglimento dell'appello principale, si riforma parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, si rigetta la domanda proposta dalla sig.ra in primo grado e si conferma l'avviso di Parte_2 pagamento. n. 494 del 20.12.22 notificato in data 13.01.2023, anche con riferimento al canone idrico relativo agli anni 2017 e 2019.
Rilevato che in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423), le novità introdotte dalle norme emanate per contrastare l'emergenza da Coronavirus 19, i recenti contrasti giurisprudenziali sulla sospensione ivi prevista e le richiamate pronunce di legittimità intervenute nel corso del presente gravame inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.
Con riguardo all'appellante incidentale, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 516/2023 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello incidentale;
- in accoglimento dell'appello principale, riforma parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta dalla sig.ra in primo grado e conferma l'avviso di Parte_2 pagamento. n. 494 del 20.12.22 notificato in data 13.01.2023, emesso dal anche Parte_1 con riferimento al canone idrico relativo agli anni 2017 e 2019;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti, con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1quater, d.P.R. n. 115/02, con obbligo per parte appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
Paola, lì 5.12.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
E' presente per parte appellante l'Avv. Francesco De Cesare, il quale insiste nell'accoglimento dell'appello proposto, si riporta ai motivi di appello, con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio;
E' presente per parte appellata l'Avv. Antonio Boderone, che si riporta ai propri scritti difensivi, insistendo nelle conclusioni formulate, e discute oralmente la causa;
anche l'avv. De Cesare discute oralmente la causa;
Il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 05/12/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 516/2023 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Paola n. 386/2023, depositata in data 30.03.2023
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Francesco De Cesare ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Paola (CS) alla Piazza del Popolo n. 5, in virtù della procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in appello ed in esecuzione della delibera di Giunta Municipale n. 43 del 29.03.2022
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_1 C.F._1
Boderone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Paola (CS) alla
Piazza del Popolo n. 5, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec in data 05.04.2023, il Parte_1 proponeva appello, innanzi al Tribunale di Paola, avverso la sentenza n. 386/2023, emessa in data
30.03.2023, con la quale il Giudice di Pace di Paola, all'esito del giudizio iscritto al n. 119/2023 r.g., definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra annullava Parte_2
l'avviso di pagamento n. 494 del 20.12.2022 emesso dal relativamente al canone Parte_1 idrico degli anni 2017 e 2019, condannando l'ente comunale al pagamento delle spese di lite pari ad
€ 305,00, oltre spese anticipate, iva e cpa, come per legge.
Parte appellante, in particolare, assumeva che: la sig.ra aveva proposto, dinnanzi al Parte_2 giudice di Pace di Paola, opposizione avverso l'avviso di pagamento notificatogli dal Parte_1
a seguito del mancato pagamento del canone idrico relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, per un
[...] importo complessivo pari ad € 2.496,25, sostenendo l'inesistenza del credito per omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito;
successivamente, all'esito del giudizio, il
Giudice di Pace, dott.ssa Daniela Turco, in data 30.3.2023, con sentenza n. 386/2023 accoglieva la domanda e annullava l'avviso notificato dal relativamente ai canoni dovuti per gli Parte_1 anni 2017 e 2019, rigettando, invece, la domanda in riferimento al canone idrico dell'anno 2018, e condannando, quindi, il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Parte appellante domandava, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del proposto gravame, di riformare la sentenza appellata alla luce delle censure mosse alla ricostruzione dei fatti effettuata dal Giudice di primo grado e alle violazioni di legge denunciate nel proprio atto difensivo, relativamente al capo in cui si motivava l'accoglimento della domanda e si dichiarava la prescrizione per i canoni idrici per gli anni 2017 e 2019, e conseguentemente, di dichiarare la non intervenuta prescrizione e legittimità dell'atto impugnato in primo grado dall'opponente, con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata in data 26.10.2023, si costituiva in giudizio la sig.ra
[...]
, la quale chiedeva di rigettare ogni domanda attrice, come proposta dal Parte_2 Parte_1 perché infondata in fatto e in diritto;
in via incidentale riformare la sentenza nella parte in cui ritiene non prescritta la fattura relativa all'anno 2018 in quanto soggetta alla prescrizione quinquennale anziché a quella biennale e, per l'effetto, dichiarare, per le motivazioni in atti, prescritta anche tale annualità di canone idrico;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze tutte di causa.
Instaurato il contraddittorio, con note scritte depositate il 14.11.2023, in sostituzione dell'udienza del
15.11.2023, così come autorizzate dal giudice, parte appellante eccepiva preliminarmente la tardività
e, quindi, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello incidentale per come proposto dalla controparte, considerando che la stessa avrebbe dovuto proporlo con il deposito dell'atto venti giorni prima della data di comparizione indicata in citazione ovvero entro il 10 novembre 2023.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale sollevata dal secondo cui tale impugnazione non sarebbe stata proposta nei termini di legge. Parte_1
L'eccezione è fondata. Secondo quanto espressamente dispone l'art. 343 comma 1 c.p.c., “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall'articolo 347”, il quale prevede che “le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349 bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale”.
In data 13/04/2023 la data indicata nell'atto di citazione è stata differita “ai sensi dell'art. 168 bis comma 4 c.p.c.”, rilevato che nel giorno ivi fissato il giudice non teneva udienza, con la conseguenza che, essendo stato compiuto il rinvio ex art. 168 bis comma 4 c.p.c., l'appellata aveva l'onere di costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione.
“Il rinvio d'ufficio dell'udienza, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore”
(Cass. civ. n. 2299/2017).
Considerato, quindi, che l'appellante ha indicato, nell'atto di citazione, l'udienza del 10.11.2023, la costituzione della sig.ra con deposito della comparsa di costituzione e risposta in Parte_2 data 26.10.2023 è tardiva.
Venendo, poi, all'esame dei motivi di gravame, appare opportuno evidenziare che il Parte_1 ha eccepito l'illegittimità parziale della sentenza pronunciata in primo grado, e, precisamente, ha censurato la ricostruzione dei fatti effettuata dal Giudice di Pace di Paola solo relativamente al pagamento delle fatture relative all'anno 2017 e 2019.
In particolare, l'ente comunale ha eccepito la mancata prescrizione dei canoni idrici riferiti agli anni
2017 e 2019 in quanto, nel caso in esame, troverebbe applicazione la normativa intervenuta nel 2020
a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 in forza della quale per il periodo 8 marzo
2020-31 agosto 2021, è stata disposta normativamente la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, così come previsto dall'art. 68 del d.l.
18/2020 (c.d. decreto cura Italia) e successive modificazioni.
Secondo parte appellante, pertanto, non sarebbe intervenuta alcuna prescrizione del diritto alla riscossione per le fatture relative all'anno 2017 e all'anno 2019.
Anzitutto, non può revocarsi in dubbio che il canone d'acqua va incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4., c.c., con l'applicazione del termine di prescrizione breve quinquennale (cfr. sul punto,
Cass. 1442/15, 3162/11, 3263/08), salvo che si applichi la prescrizione biennale. Quest'ultima fa riferimento alla data di scadenza delle fatture (successiva all'1.1.2020 per il settore idrico, ai sensi dell'art. 1 comma 10 L. 27 dicembre 2017, n. 205). La fattura n. 1891 relativa all'anno 2017 è stata emessa il 31-3-2018, con scadenze, per le due rate ivi previste, 30.6.18 e 31.8.18, con conseguente applicazione della prescrizione quinquennale.
Ai crediti sottesi alla fattura n. 2112, relativa all'anno 2019, ma emessa il 27.1.20, con le due rate di scadenza 30.3.20 e 30.5.20, si applica la prescrizione biennale, decorrente dalle date di scadenza del pagamento della fattura.
“La legge di bilancio 2017 (legge n. 205 del 2017), all'art.1 commi da 4 a 10, ha stabilito la prescrizione biennale per quelli relativi ai contratti di forniture idriche, ma a partire dalle fatture con scadenze successive al 1° gennaio 2020… la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi” (Cass. Sez. U, Decreto n. 12522 del 2023).
Al contempo, nel caso di specie, ai fini del calcolo della prescrizione occorre considerare anche la sospensione disposta ex lege per l'emergenza epidemiologica da COVID 19.
Conseguentemente, al fine di effettuare il computo dei termini, deve dunque tenersi conto dell'art. 68 del D.L. 18/2020, il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti
(scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), richiama l'art. 12 del D.lgs. 159/2015.
Tale articolo stabilisce al primo comma che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
L'art. 12 al comma 2 stabilisce inoltre che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di
Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti
e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 960 del 15.01.2025 ha precisato che “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del
2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212.”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “nella giurisprudenza di merito si sono delineati due indirizzi in ordine all'ambito di applicabilità della sospensione disposta dall'art. 67 del decreto legge
n. 18 del 2020: un orientamento si è espresso per l'applicabilità della sospensione anche ai termini di prescrizione e decadenza sospesi (e non in scadenza)…; viceversa, un altro indirizzo segue la tesi dell'applicabilità della sospensione di cui all'art. 67 solo ai termini di prescrizione e decadenza in scadenza … la questione pregiudiziale è stata affrontata e risolta dalla Corte di cassazione. La Prima
Sezione civile della Corte di cassazione, infatti, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con
l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs.
n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000”
(Cass. Sez. U, Decreto n. 1630 del 2025).
A queste norme bisogna aggiungere il comma 4 bis dell'art. 68 D.L. 18/20 citato che stabilisce la proroga dei termini dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'08 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi, “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
Dunque, per i crediti sottesi alla fattura n. 1891, relativa all'anno 2017, emessa il 31-3-2018, con scadenze, per le due rate ivi previste, 30.6.18 e 31.8.18, la prescrizione quinquennale, decorrente dal momento in cui il consumo si è verificato (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite 9.02.2011 n. 3162; Cass. civ. n.
14345/2009, secondo cui “la prescrizione del credito decorre anche quando il relativo diritto non sia ancora esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento”), sarebbe maturata, senza sospensione, il 31 dicembre del quinto anno successivo, indi il 31 dicembre 2022.
Invece, il termine di prescrizione biennale, decorrente dalle date di scadenza del pagamento delle fatture (Cass. Sez. U, Decreto n. 12522 del 2023), dei crediti sottesi alla fattura n. 2112, relativa all'anno 2019, ma emessa il 27.1.20, con le due rate di scadenza 30.3.20 e 30.5.20, sarebbe spirato, senza sospensione, il 30 marzo 2022 e il 30 maggio 2022, per le due rate.
Nondimeno, applicandosi la sospensione normativamente prevista, anche soltanto nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e senza considerare l'ulteriore previsione del comma 4 bis dell'art. 68
D.L. 18/20, la prescrizione dei predetti crediti non era ancora maturata in data 13.01.2023, allorquando la debitrice riceveva l'avviso di pagamento. n. 494.
Alla luce delle esposte considerazioni, si dichiara inammissibile l'appello incidentale;
in accoglimento dell'appello principale, si riforma parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, si rigetta la domanda proposta dalla sig.ra in primo grado e si conferma l'avviso di Parte_2 pagamento. n. 494 del 20.12.22 notificato in data 13.01.2023, anche con riferimento al canone idrico relativo agli anni 2017 e 2019.
Rilevato che in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423), le novità introdotte dalle norme emanate per contrastare l'emergenza da Coronavirus 19, i recenti contrasti giurisprudenziali sulla sospensione ivi prevista e le richiamate pronunce di legittimità intervenute nel corso del presente gravame inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.
Con riguardo all'appellante incidentale, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 516/2023 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello incidentale;
- in accoglimento dell'appello principale, riforma parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta dalla sig.ra in primo grado e conferma l'avviso di Parte_2 pagamento. n. 494 del 20.12.22 notificato in data 13.01.2023, emesso dal anche Parte_1 con riferimento al canone idrico relativo agli anni 2017 e 2019;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti, con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1quater, d.P.R. n. 115/02, con obbligo per parte appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
Paola, lì 5.12.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero