Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00188/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01452/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1452 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ANMIC Riabilitazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Previte e Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Marafioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituite in giudizio;
nei confronti
Polispecialistica Bios S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso principale:
- del decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal deficit sanitario della Regione Calabria del 17 ottobre 2022, n. 134, avente ad oggetto: “Definizione livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l’acquisto di prestazioni erogate dalla rete specialistica ambulatoriale e per l’acquisto di prestazioni APA e PAC erogate dalle strutture private accreditate con oneri a carico del SSR – Triennio 2022-2024” , per come rettificato con decreto commissariale del 18 ottobre 2022, n. 138, e, dunque, per l’annullamento anche di detto ultimo decreto commissariale;
con i motivi aggiunti:
- del decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal deficit sanitario della Regione Calabria del 9 dicembre 2022, n. 184 avente ad oggetto: “DCA n. 134 del 17/10/2022 “Definizione livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l’acquisto di prestazioni erogate dalla rete specialistica ambulatoriale e per l’acquisto di prestazioni APA e PAC erogate dalle strutture private accreditate con oneri a carico del SSR – Triennio 2022-2024 – SOSTITUZIONE TABELLA” , nella parte in cui conferma integralmente il decreto commissariale n. 134 del 2022;
- per l’annullamento altresì di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente, degli atti tutti della eventuale istruttoria e degli atti connessi anche non conosciuti nonché gli atti di proposta di acquisto delle prestazioni sanitarie di riferimento formulati dalla Regione Calabria e/o dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. FR LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che, con ricorso seguito da motivi aggiunti, ANMIC Riabilitazione ha impugnato i decreti commissariali meglio specificati in epigrafe, relativi alla ripartizione tra le Azienda Sanitarie Provinciali della Regione Calabria del budget destinato all’acquisto di prestazioni erogate dalla rete specialistica ambulatoriale e di prestazioni APA e PAC erogate dalle strutture private accreditate con oneri a carico del SSR per il triennio 2022-2024;
Osservato che all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, fissata per la trattazione nel merito del ricorso, questa è stata differita a successiva udienza, onde consentire a parte ricorrente di fornire chiarimenti in merito all'impugnazione o meno di successivi provvedimenti di ripartizione adottati dall'ASP di Crotone;
Osservato che, in vista della successiva udienza pubblica dl 21 gennaio 2026, parte ricorrente ha dedotto che, nelle more del giudizio, l’amministrazione sanitaria ha rivalutato l’assegnazione dei budget , disponendo per le prestazioni ambulatoriali di radioterapia e dialisi il riconoscimento della remunerazione della produzione complessivamente erogata;
Osservato che la parte ricorrente ha domandato che venga dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’adozione di un provvedimento satisfattivo del proprio interesse, con condanna delle amministrazioni alla rifusione delle spese;
Ritenuto che, alla luce di quanto dedotto, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che, anche in considerazione del fatto che la sopravvenienza è stata denunciata solo a seguito di sollecitazione da parte del giudice, le spese di lite possano essere compensate, fatta eccezione per le spese di contributo unificato, che dovranno essere rimborsate al soggetto ricorrente dalle amministrazioni intimate ai sensi dell’art. 13, comma 6- bis. 1 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate, fatta eccezione per le spese di contributo unificato, che dovranno essere rimborsate al soggetto ricorrente dalle amministrazioni intimate ai sensi dell’art. 13, comma 6- bis. 1 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO LE, Presidente
FR LL, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR LL | VO LE |
IL SEGRETARIO