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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 5191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5191 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica nella persona del giudice unico Dott.ssa
Laura Liberati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.71198 di ruolo generale dell'anno 2021 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Clodio n. 13 presso lo studio Parte_1
dell'avv. Daniele Berardi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta a margine dell'atto di citazione ed allegata al fascicolo informatico ATTRICE
CONTRO
, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliata in Roma, via CP_1
del Pozzetto n. 122, presso lo studio dell'avv. Salvatore Sica che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Angela Raimondo, giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in CP_2
Roma, viale delle Milizie n. 76, sc. 3, presso lo studio dell'avv. Fabio Cirami che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
PE' in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_3
elettivamente domiciliata in Roma, via Alessandro Poerio n. 88 presso lo studio dell'avv. Marcello Marino che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
TERZE CHIAMATE
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 5.12.2024 qui da intendersi riportate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la NO ha convenuto in Parte_1
giudizio chiedendone la condanna, previo accertamento dell'esclusiva CP_1
responsabilità ex art. 2051 c.c. e 2043 c.c. nella causazione del sinistro, al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 16.399,19, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, comprensiva del danno morale, oltre adeguamento e personalizzazione nonché rimborso delle spese mediche e di quelle di lite da distrarsi in favore dell'avv. Berardi dichiaratosi antistatario. A fondamento della domanda deduceva che il giorno 22.7.2019, alle ore 10,05 circa si trovava a percorrere il marciapiede sito in Via Cherso in Roma allorché cadeva a terra a causa del cedimento di un chiusino di ghisa che “sprofondava” da un lato. La caduta determinava lesioni, come accertato dal Pronto Soccorso del Policlinico Casilino, dalle quali derivava una IP dell'8% preceduta da
ITT di giorni 30 e da ITP al 50% di ulteriori giorni 30. La presenza dell'anomalia stradale veniva confermata lo stesso giorno dalla Polizia Locale di intervenuta sul luogo CP_1
del sinistro la quale riteneva di chiamare la ditta di manutenzione per il ripristino dello stato dei luoghi. Priva di riscontro restava la richiesta di risarcimento del danno formulata il 9.6.2020 nei confronti di ritenuta responsabile ai sensi del combinato disposto degli artt. CP_1
2051 e 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio che concludeva chiedendo: - in via preliminare di essere CP_1
autorizzata a chiamare in causa la Pè General Contractor s.r.l. e la affinchè CP_2
“venissero dichiarate civilmente responsabili dei danni patiti da parte attrice, vista la loro qualità di appaltatrice del servizio di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento
del tratto di strada interessato dal sinistro”; - in via principale nel merito la declaratoria di nullità dell'atto di citazione per le motivazione esposte in memoria;
- in via subordinata il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata sia in ordine all'an che al quantum. A sostegno delle proprie difese eccepiva la nullità
dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. in quanto carente della ricostruzione del fatto, delle lesioni riportate e del percorso medico seguito dall'attrice nonché
del rapporto di incidenza causale tra il sinistro ed i danni lamentati. Contestava altresì la dinamica del sinistro evidenziando l'assenza di qualsiasi elemento probatorio idoneo a supportare la richiesta di risarcimento del danno formulata da parte attrice sulla quale gravava il relativo onere. Evidenziava inoltre l'assenza nella fattispecie dell'insidia o del trabocchetto,
essendo avvenuto il sinistro in orario diurno ed in buone condizioni di visibilità sottolineando che il dislivello creatosi a causa del cedimento del chiusino in ghisa si trovava all'estremità del marciapiede e quindi al di fuori dell'area destinata al camminamento dei pedoni. Richiamava al riguardo la giurisprudenza formatasi in materia che impone al pedone un generale dovere di cautela e di attenzione allo scopo di evitare il sinistro. Contestava la domanda attorea anche nel quantum sia per mancanza del nesso di causalità che per l'assenza di prova dei danni effettivamente conseguenti al sinistro, atteso il valore non probante della perizia e dei documenti depositati dall'attrice. In ogni caso rilevava di aver stipulato con la Parte_2
e con la contratti di appalto per la manutenzione ordinaria, la sorveglianza ed il CP_2
pronto intervento del tratto di strada ove era avvenuto il sinistro eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva oltre che il diritto ad essere manlevata dalle terze chiamate in caso di condanna.
Autorizzata la chiamata in causa si costituivano in giudizio:
- la che concludeva chiedendo: - in via preliminare il differimento Controparte_4
dell'udienza per chiamare in causa la Lloyd's Rappresentanza Generale per l'Italia; - in via principale nel merito il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in via subordinata, in caso di accoglimento, l'accertamento negativo dell'obbligo a manlevare A sostegno delle proprie difese, relativamente alla domanda CP_1
attorea, rilevava l'assenza nella fattispecie di responsabilità per omessa o insufficiente manutenzione della pubblica via e richiamava la giurisprudenza formatasi in materia di responsabilità da cose in custodia e da illecito ex articolo 2043 c.c. Sottolineava al riguardo la conoscenza dello stato dei luoghi da parte della NO , residente ad appena 30 Pt_1
metri dal luogo ove si era verificato l'evento dannoso, ed evidenziava come dal verbale degli agenti intervenuti si ricavava che il chiusino, di dimensioni ampie, si trovava sul margine del marciapiede, in quel tratto ampio mt. 3,40. Rilevava inoltre che gli agenti nel verbale non facevano menzione del basculaggio del tombino precisando solo che il coperchio in ghisa risultava inclinato di alcuni centimetri rispetto al piano stradale. Riteneva quindi interrotto il nesso causale ed invocava il caso fortuito individuato nella stessa colpa della danneggiata.
Relativamente alla responsabilità di cui all'art 2043 evidenziava come fosse onere dell'attrice fornire prova del nesso eziologico fra il danno subito e la reale sussistenza del pericolo nonché dell'esistenza dell'insidia o del trabocchetto in uno con la presenza della non visibilità e della imprevedibilità. Contestava la domanda anche nel quantum, ritenuto eccessivo e non provata. Relativamente alla chiamata in causa di precisava CP_1
che l'oggetto dell'appalto era il solo servizio di sorveglianza preposto alla ricerca di ogni possibile stato di pericolo sull'area affidata alla società appaltatrice. Precisava altresì che come previsto in contratto il servizio doveva essere svolto mediante consegna da parte dell'incaricato della ditta addetto alla sorveglianza di un report al Direttore dell'esecuzione,
soggetto estraneo all'impresa e preposto dalla stazione appaltante, per la successiva approvazione delle modalità, dei tempi e delle necessità dell'intervento. Solo nei casi di gravi anomalie era previsto l'obbligo di comunicazione immediata al servizio di pronto intervento al fine di consentirne l'eliminazione. Allegava, a conferma della circostanza che via Cherso non presentava gravi criticità, documento denominato “elaborato iniziale”.
Evidenziava inoltre che non aveva mai contestato inadempimenti contrattuali CP_1
o applicato all'impresa alcuna sanzione o penale prevista al paragrafo 1.7 del contratto né
fornito prova di condotte inadempienti e/o violazione delle norme contrattuali imputabili all'impresa;
- la che così concludeva: - in via pregiudiziale di accertare il proprio difetto di CP_2
legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio;
-in via preliminare di essere autorizzata alla chiamata in causa della e della Controparte_5 CP_6
per essere da queste garantite e manlevate in caso di condanna;
- in via principale nel
[...]
merito il rigetto della domanda formulata dalla NO per i motivi espressi nella Pt_1
narrativa dell'atto di costituzione e, in via subordinata in caso di condanna, l'accertamento del difetto di titolarità passiva e comunque dell'assenza della propria responsabilità. In
particolare, evidenziava come erroneamente l'avesse indicata quale impresa CP_1
affidataria dei lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria del tratto di strada in cui era avvenuto l'evento. Al momento del sinistro, infatti, l'accordo quadro del 2018 non era più vigente in quanto cessato il 31.12.2018 e prorogato per soli ulteriori giorni 90 dalla consegna dei lavori in applicazione dell'art. 4 di cui “all'accordo quadro- elenco strade depositato da Conseguentemente il rapporto contrattuale, fatta CP_2 CP_1
eccezione per alcuni lavori estranei al giudizio, doveva ritenersi cessato alla data del
1.4.2019 ed a fondamento della circostanza richiamava il verbale redatto dalla Polizia
Locale di Roma capitale dove gli agenti precisavano di aver segnalato l'anomalia al personale della Escludeva in ogni caso ogni responsabilità evidenziando CP_7
come secondo le pattuizioni contrattuali la fosse obbligata ad intervenire solo a CP_2
seguito di apposita segnalazione, mai pervenuta per il chiusino del marciapiede di via
Cherso n. 172. Rilevava altresì che alcuna violazione agli obblighi contrattuali era stata contestata da in sede di verbale di ultimazione dei lavori né, tantomeno, dopo CP_1 la verificazione del sinistro per cui è causa. Sulla domanda attorea ne evidenziava l'infondatezza aderendo alle difese di circa l'assenza di prova e la CP_1
contraddittorietà dei documenti versati in atti.
Con ordinanza del 5.7.2022, che si richiama e conferma in questa sede, non veniva autorizzata la chiamata in causa delle compagnie assicurative formulata dalle terze chiamate e veniva confermata l'udienza di trattazione del 13.7.2022 nella quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. richiesti dalle parti nel rispetto dei quali parte attrice non accettava il contraddittorio nei confronti delle terze chiamate e tutte le parti formulavano richieste istruttorie. La causa proseguiva quindi con l'interrogatorio formale della NO e Pt_1
l'escussione dei testi e attesa la rinuncia al teste di Testimone_1 Testimone_2
parte attrice , accettata dalle altre parti. Infine, disposta ed espletata CTU medico Testimone_3
legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione,
previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, con ordinanza del 13.12.2025.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
[...]
. E' ormai consolidato l'indirizzo della Suprema Corte secondo il quale sono da CP_1
considerare custodi tutti i soggetti - pubblici o privati - che hanno il possesso o la detenzione
(legittima o anche abusiva: v. Cass., 3 giugno 1976, n. 1992) della cosa (v. Cass., 20/2/2006, n.
3651; Cass., 20/10/2005, n. 20317), in ragione della relativa disponibilità ed effettiva possibilità
di controllo (cfr. Cass. n.7/7/2010, n. 16029; Cass., 10/2/2003, n. 1948), cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto (cfr.,
da ultimo. con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 5/5/2020, n. 8466; Cass., 5/9/2019, n.
22163; Cass., 12/3/2019, n. 7005); e, ove nell'espletamento della propria attività il custode si avvalga dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che siano state rese possibili in conseguenza della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondandosi tale responsabilità sul principio cuius commoda eius et incommoda (cfr., con riferimento a differenti fattispecie, Cass.,
12/5/2020, n. 8811; Cass., 14/2/2019, n. 4298; Cass., 22/11/2018, n. 30161; Cass., 12/10/2018,
n. 25273; Cass., 6/6/2014, n. 12833; Cass., 13/4/2007, n. 8826). In particolare, in caso di appalto non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c., laddove non vi sia il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata (da ultimo, Cass. 14/5/2018, n. 11671).
Deve invece essere accolta l'eccezione sollevata dalla Infatti, dalla documentazione CP_2
versata in atti dallo stesso Ente convenuto emerge infatti che il contratto d'appalto in virtù del quale chiede di essere manlevata da ogni effetto pregiudizievole derivante CP_1
dall'emananda sentenza è scaduto il 1.4.2019 come certificato dal verbale di ultimazione lavori contenuto alla penultima pagina del documento “Contratto applicativo accordo quadro Criwal”,
sottoscritto il 2.4.2019 dalla società, dal Direttore dei Lavori e dal RUP di CP_1
(allegato alla memoria di costituzione di da . Ne consegue che al momento del CP_1
sinistro, avvenuto il 22.7.2019, non era vigente alcun rapporto contrattuale tra l' Controparte_8
e la alla quale era verosimilmente succeduta la società contattata CP_2 CP_7
dalla Polizia Locale per ripristinare lo stato dei luoghi teatro del sinistro.
Passando al merito, vale richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità per i danni da cose in custodia che ha espresso i seguenti principi: “… non è
ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva,
come affermato da questa Sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data
1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di
fattispecie di responsabilità emancipate dal principio 'nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di
un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali
vengano a contatto con la cosa custodita da altri;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva
conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022,
dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla
giurisprudenza di questa Sezione, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno,
mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode"; all'affermazione di tale principio, di carattere
generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto
generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): a) "l'art.
2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa
cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque
connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto
causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle
caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di
legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della
sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare
lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del
rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) " il caso fortuito, rappresentato da fatto
naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un
punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura
della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo
dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è
connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta
del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del
grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227
c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole
cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dalla Cost., art. 2; e) quanto più la
situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione
da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto
alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento
imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso
comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; i principi
appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del
custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in
positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa
custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente
rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la
cosa custodita e si chiude con l' imputazione in capo al custode dell'obbligazione
risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il
caso fortuito) - quanto in negativo (l' inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in
capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente); …” (cfr da ultimo
Cass. Civ. Sez. III n. 11152/2023).
Nel caso in esame l'istruttoria svolta ha consentito di accertate l'effettiva caduta della NO
sul marciapiede di via Cherso nella data e nell'ora indicata nell'atto di citazione. Parte_1
Al riguardo il teste , della cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare, con Testimone_4 un narrato privo di contraddizioni ha dichiarato che in quel momento si trovava davanti al portone di ingresso del civico 170, dove presta attività lavorativa di portiere, e di aver visto l'attrice dapprima transitare sul marciapiede e poi a terra dopo averla sentita urlare. Il teste pertanto non ha effettivamente assistito alla caduta sebbene abbia ritenuto che fosse stata causata dal cedimento del chiusino ubicato al margine del marciapiede. Proprio a tale ultimo proposito il signor nel corso dell'escussione precisa che “… Il chiusino che si trova Tes_4
vicino al civico 172 risultava integro ed allineato. … Posso riferire che prima erano passate
altre persone senza problemi altrimenti sarei stato io stesso a chiamare per denunciare il fatto.
… Riconosco il tombino dove è caduta la NO . Confermo che prima il tombino era a Pt_1
livello con il resto del marciapiede e solo dopo il passaggio della NO è comparso quel
dislivello che si vede nella foto, altrimenti avrei chiesto l'intervento di qualcuno per eliminare il
pericolo. …”. Dette circostanze sono state confermate anche dalla teste Testimone_2
figlia della NO , la quale, sebbene l'altro teste non ne faccia menzione ricordando Pt_1
solo la presenza del marito dell'attrice, dichiara di aver assistito al sinistro trovandosi in quel momento “… fuori dall'auto parcheggiata in via Cherso, non ricordo il numero civico. Era
comunque parcheggiata davanti ad un negozio di quadri che si trova pochi metri più avanti il
tratto di marciapiede dove c'era il chiusino. …”.
In tale contesto, alla luce dei principi sopra richiamati e delle risultanze istruttorie, la domanda non può trovare accoglimento. Invero, anche a voler ritenere provato che la caduta della NO
sia avvenuta a causa del cedimento del tombino, entrambi i testi hanno dichiarato che Pt_1
prima del passaggio da parte della predetta non vi era alcun disallineamento e che il cedimento è
avvenuto solo quando quest'ultima vi era transitata sopra. Addirittura, la teste precisa Tes_2
“… Sono a conoscenza della circostanza perché ero passata poco prima sullo stesso
marciapiede.”. Ne consegue che la repentina ed imprevedibile alterazione del tratto di marciapiede, che dalle foto appare in buono stato di manutenzione, causata dall'improvviso cedimento della “struttura” del tombino, esclude la responsabilità di integrando CP_1 il c.d. “caso fortuito” connotato dalla imprevedibilità ed inevitabilità in rapporto alle condizioni di tempo secondo i principi dettati dalla Suprema Corte nelle sentenze sopra richiamate.
Per le stesse ragioni, ed in assenza di un comportamento colposo dell'Ente, la domanda non può
trovare accoglimento anche sotto il diverso profilo di responsabilità ex art. 2043 c.c.
Il rigetto della domanda principale rende ultroneo l'esame della domanda di garanzia e manleva formulata da nei confronti della Pè General Contractor. CP_1
Le spese di lite tra e la soccombenza e sono liquidate in CP_1 Controparte_9
dispositivo come da DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto del ridotto grado di difficoltà delle questione di diritto e di fatto trattate.
Sussistono invece giustificate ragioni, nonostante la soccombenza ed alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per una compensazione delle spese di lite tra le altre parti tenuto conto della natura della causa, afferente al ristoro di una lesione fisica effettivamente subita, dell'effettivo accadimento dell'evento, della complessità
delle valutazioni in fatto, ricostruibili solo all'esito delle emergenze processuali e della repentina ed imprevedibile modificazione dello stato dei luoghi.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, per quanto in motivazione così dispone:
- Dichiara il difetto di legittimazione della CP_2
- Rigetta la domanda formulata da nei confronti di con la Parte_1 CP_1
chiamata in causa della Controparte_4
- Condanna a rifondere alla le spese di lite che liquida in € 2.540,00 CP_1 CP_2
per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA in misura di legge.
- Compensa tra le altre parti le spese di lite.
- Pone definitivamente a carico di le spese di CTU che liquida in € 650,00 oltre Parte_1
contributo previdenziale. Roma, 4.4.2025
dott.ssa Laura Liberati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica nella persona del giudice unico Dott.ssa
Laura Liberati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.71198 di ruolo generale dell'anno 2021 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Clodio n. 13 presso lo studio Parte_1
dell'avv. Daniele Berardi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta a margine dell'atto di citazione ed allegata al fascicolo informatico ATTRICE
CONTRO
, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliata in Roma, via CP_1
del Pozzetto n. 122, presso lo studio dell'avv. Salvatore Sica che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Angela Raimondo, giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in CP_2
Roma, viale delle Milizie n. 76, sc. 3, presso lo studio dell'avv. Fabio Cirami che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
PE' in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_3
elettivamente domiciliata in Roma, via Alessandro Poerio n. 88 presso lo studio dell'avv. Marcello Marino che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
TERZE CHIAMATE
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 5.12.2024 qui da intendersi riportate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la NO ha convenuto in Parte_1
giudizio chiedendone la condanna, previo accertamento dell'esclusiva CP_1
responsabilità ex art. 2051 c.c. e 2043 c.c. nella causazione del sinistro, al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 16.399,19, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, comprensiva del danno morale, oltre adeguamento e personalizzazione nonché rimborso delle spese mediche e di quelle di lite da distrarsi in favore dell'avv. Berardi dichiaratosi antistatario. A fondamento della domanda deduceva che il giorno 22.7.2019, alle ore 10,05 circa si trovava a percorrere il marciapiede sito in Via Cherso in Roma allorché cadeva a terra a causa del cedimento di un chiusino di ghisa che “sprofondava” da un lato. La caduta determinava lesioni, come accertato dal Pronto Soccorso del Policlinico Casilino, dalle quali derivava una IP dell'8% preceduta da
ITT di giorni 30 e da ITP al 50% di ulteriori giorni 30. La presenza dell'anomalia stradale veniva confermata lo stesso giorno dalla Polizia Locale di intervenuta sul luogo CP_1
del sinistro la quale riteneva di chiamare la ditta di manutenzione per il ripristino dello stato dei luoghi. Priva di riscontro restava la richiesta di risarcimento del danno formulata il 9.6.2020 nei confronti di ritenuta responsabile ai sensi del combinato disposto degli artt. CP_1
2051 e 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio che concludeva chiedendo: - in via preliminare di essere CP_1
autorizzata a chiamare in causa la Pè General Contractor s.r.l. e la affinchè CP_2
“venissero dichiarate civilmente responsabili dei danni patiti da parte attrice, vista la loro qualità di appaltatrice del servizio di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento
del tratto di strada interessato dal sinistro”; - in via principale nel merito la declaratoria di nullità dell'atto di citazione per le motivazione esposte in memoria;
- in via subordinata il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata sia in ordine all'an che al quantum. A sostegno delle proprie difese eccepiva la nullità
dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. in quanto carente della ricostruzione del fatto, delle lesioni riportate e del percorso medico seguito dall'attrice nonché
del rapporto di incidenza causale tra il sinistro ed i danni lamentati. Contestava altresì la dinamica del sinistro evidenziando l'assenza di qualsiasi elemento probatorio idoneo a supportare la richiesta di risarcimento del danno formulata da parte attrice sulla quale gravava il relativo onere. Evidenziava inoltre l'assenza nella fattispecie dell'insidia o del trabocchetto,
essendo avvenuto il sinistro in orario diurno ed in buone condizioni di visibilità sottolineando che il dislivello creatosi a causa del cedimento del chiusino in ghisa si trovava all'estremità del marciapiede e quindi al di fuori dell'area destinata al camminamento dei pedoni. Richiamava al riguardo la giurisprudenza formatasi in materia che impone al pedone un generale dovere di cautela e di attenzione allo scopo di evitare il sinistro. Contestava la domanda attorea anche nel quantum sia per mancanza del nesso di causalità che per l'assenza di prova dei danni effettivamente conseguenti al sinistro, atteso il valore non probante della perizia e dei documenti depositati dall'attrice. In ogni caso rilevava di aver stipulato con la Parte_2
e con la contratti di appalto per la manutenzione ordinaria, la sorveglianza ed il CP_2
pronto intervento del tratto di strada ove era avvenuto il sinistro eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva oltre che il diritto ad essere manlevata dalle terze chiamate in caso di condanna.
Autorizzata la chiamata in causa si costituivano in giudizio:
- la che concludeva chiedendo: - in via preliminare il differimento Controparte_4
dell'udienza per chiamare in causa la Lloyd's Rappresentanza Generale per l'Italia; - in via principale nel merito il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in via subordinata, in caso di accoglimento, l'accertamento negativo dell'obbligo a manlevare A sostegno delle proprie difese, relativamente alla domanda CP_1
attorea, rilevava l'assenza nella fattispecie di responsabilità per omessa o insufficiente manutenzione della pubblica via e richiamava la giurisprudenza formatasi in materia di responsabilità da cose in custodia e da illecito ex articolo 2043 c.c. Sottolineava al riguardo la conoscenza dello stato dei luoghi da parte della NO , residente ad appena 30 Pt_1
metri dal luogo ove si era verificato l'evento dannoso, ed evidenziava come dal verbale degli agenti intervenuti si ricavava che il chiusino, di dimensioni ampie, si trovava sul margine del marciapiede, in quel tratto ampio mt. 3,40. Rilevava inoltre che gli agenti nel verbale non facevano menzione del basculaggio del tombino precisando solo che il coperchio in ghisa risultava inclinato di alcuni centimetri rispetto al piano stradale. Riteneva quindi interrotto il nesso causale ed invocava il caso fortuito individuato nella stessa colpa della danneggiata.
Relativamente alla responsabilità di cui all'art 2043 evidenziava come fosse onere dell'attrice fornire prova del nesso eziologico fra il danno subito e la reale sussistenza del pericolo nonché dell'esistenza dell'insidia o del trabocchetto in uno con la presenza della non visibilità e della imprevedibilità. Contestava la domanda anche nel quantum, ritenuto eccessivo e non provata. Relativamente alla chiamata in causa di precisava CP_1
che l'oggetto dell'appalto era il solo servizio di sorveglianza preposto alla ricerca di ogni possibile stato di pericolo sull'area affidata alla società appaltatrice. Precisava altresì che come previsto in contratto il servizio doveva essere svolto mediante consegna da parte dell'incaricato della ditta addetto alla sorveglianza di un report al Direttore dell'esecuzione,
soggetto estraneo all'impresa e preposto dalla stazione appaltante, per la successiva approvazione delle modalità, dei tempi e delle necessità dell'intervento. Solo nei casi di gravi anomalie era previsto l'obbligo di comunicazione immediata al servizio di pronto intervento al fine di consentirne l'eliminazione. Allegava, a conferma della circostanza che via Cherso non presentava gravi criticità, documento denominato “elaborato iniziale”.
Evidenziava inoltre che non aveva mai contestato inadempimenti contrattuali CP_1
o applicato all'impresa alcuna sanzione o penale prevista al paragrafo 1.7 del contratto né
fornito prova di condotte inadempienti e/o violazione delle norme contrattuali imputabili all'impresa;
- la che così concludeva: - in via pregiudiziale di accertare il proprio difetto di CP_2
legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio;
-in via preliminare di essere autorizzata alla chiamata in causa della e della Controparte_5 CP_6
per essere da queste garantite e manlevate in caso di condanna;
- in via principale nel
[...]
merito il rigetto della domanda formulata dalla NO per i motivi espressi nella Pt_1
narrativa dell'atto di costituzione e, in via subordinata in caso di condanna, l'accertamento del difetto di titolarità passiva e comunque dell'assenza della propria responsabilità. In
particolare, evidenziava come erroneamente l'avesse indicata quale impresa CP_1
affidataria dei lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria del tratto di strada in cui era avvenuto l'evento. Al momento del sinistro, infatti, l'accordo quadro del 2018 non era più vigente in quanto cessato il 31.12.2018 e prorogato per soli ulteriori giorni 90 dalla consegna dei lavori in applicazione dell'art. 4 di cui “all'accordo quadro- elenco strade depositato da Conseguentemente il rapporto contrattuale, fatta CP_2 CP_1
eccezione per alcuni lavori estranei al giudizio, doveva ritenersi cessato alla data del
1.4.2019 ed a fondamento della circostanza richiamava il verbale redatto dalla Polizia
Locale di Roma capitale dove gli agenti precisavano di aver segnalato l'anomalia al personale della Escludeva in ogni caso ogni responsabilità evidenziando CP_7
come secondo le pattuizioni contrattuali la fosse obbligata ad intervenire solo a CP_2
seguito di apposita segnalazione, mai pervenuta per il chiusino del marciapiede di via
Cherso n. 172. Rilevava altresì che alcuna violazione agli obblighi contrattuali era stata contestata da in sede di verbale di ultimazione dei lavori né, tantomeno, dopo CP_1 la verificazione del sinistro per cui è causa. Sulla domanda attorea ne evidenziava l'infondatezza aderendo alle difese di circa l'assenza di prova e la CP_1
contraddittorietà dei documenti versati in atti.
Con ordinanza del 5.7.2022, che si richiama e conferma in questa sede, non veniva autorizzata la chiamata in causa delle compagnie assicurative formulata dalle terze chiamate e veniva confermata l'udienza di trattazione del 13.7.2022 nella quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. richiesti dalle parti nel rispetto dei quali parte attrice non accettava il contraddittorio nei confronti delle terze chiamate e tutte le parti formulavano richieste istruttorie. La causa proseguiva quindi con l'interrogatorio formale della NO e Pt_1
l'escussione dei testi e attesa la rinuncia al teste di Testimone_1 Testimone_2
parte attrice , accettata dalle altre parti. Infine, disposta ed espletata CTU medico Testimone_3
legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione,
previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, con ordinanza del 13.12.2025.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
[...]
. E' ormai consolidato l'indirizzo della Suprema Corte secondo il quale sono da CP_1
considerare custodi tutti i soggetti - pubblici o privati - che hanno il possesso o la detenzione
(legittima o anche abusiva: v. Cass., 3 giugno 1976, n. 1992) della cosa (v. Cass., 20/2/2006, n.
3651; Cass., 20/10/2005, n. 20317), in ragione della relativa disponibilità ed effettiva possibilità
di controllo (cfr. Cass. n.7/7/2010, n. 16029; Cass., 10/2/2003, n. 1948), cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto (cfr.,
da ultimo. con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 5/5/2020, n. 8466; Cass., 5/9/2019, n.
22163; Cass., 12/3/2019, n. 7005); e, ove nell'espletamento della propria attività il custode si avvalga dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che siano state rese possibili in conseguenza della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondandosi tale responsabilità sul principio cuius commoda eius et incommoda (cfr., con riferimento a differenti fattispecie, Cass.,
12/5/2020, n. 8811; Cass., 14/2/2019, n. 4298; Cass., 22/11/2018, n. 30161; Cass., 12/10/2018,
n. 25273; Cass., 6/6/2014, n. 12833; Cass., 13/4/2007, n. 8826). In particolare, in caso di appalto non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c., laddove non vi sia il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata (da ultimo, Cass. 14/5/2018, n. 11671).
Deve invece essere accolta l'eccezione sollevata dalla Infatti, dalla documentazione CP_2
versata in atti dallo stesso Ente convenuto emerge infatti che il contratto d'appalto in virtù del quale chiede di essere manlevata da ogni effetto pregiudizievole derivante CP_1
dall'emananda sentenza è scaduto il 1.4.2019 come certificato dal verbale di ultimazione lavori contenuto alla penultima pagina del documento “Contratto applicativo accordo quadro Criwal”,
sottoscritto il 2.4.2019 dalla società, dal Direttore dei Lavori e dal RUP di CP_1
(allegato alla memoria di costituzione di da . Ne consegue che al momento del CP_1
sinistro, avvenuto il 22.7.2019, non era vigente alcun rapporto contrattuale tra l' Controparte_8
e la alla quale era verosimilmente succeduta la società contattata CP_2 CP_7
dalla Polizia Locale per ripristinare lo stato dei luoghi teatro del sinistro.
Passando al merito, vale richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità per i danni da cose in custodia che ha espresso i seguenti principi: “… non è
ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva,
come affermato da questa Sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data
1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di
fattispecie di responsabilità emancipate dal principio 'nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di
un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali
vengano a contatto con la cosa custodita da altri;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva
conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022,
dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla
giurisprudenza di questa Sezione, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno,
mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode"; all'affermazione di tale principio, di carattere
generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto
generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): a) "l'art.
2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa
cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque
connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto
causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle
caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di
legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della
sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare
lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del
rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) " il caso fortuito, rappresentato da fatto
naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un
punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura
della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo
dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è
connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta
del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del
grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227
c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole
cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dalla Cost., art. 2; e) quanto più la
situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione
da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto
alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento
imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso
comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; i principi
appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del
custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in
positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa
custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente
rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la
cosa custodita e si chiude con l' imputazione in capo al custode dell'obbligazione
risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il
caso fortuito) - quanto in negativo (l' inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in
capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente); …” (cfr da ultimo
Cass. Civ. Sez. III n. 11152/2023).
Nel caso in esame l'istruttoria svolta ha consentito di accertate l'effettiva caduta della NO
sul marciapiede di via Cherso nella data e nell'ora indicata nell'atto di citazione. Parte_1
Al riguardo il teste , della cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare, con Testimone_4 un narrato privo di contraddizioni ha dichiarato che in quel momento si trovava davanti al portone di ingresso del civico 170, dove presta attività lavorativa di portiere, e di aver visto l'attrice dapprima transitare sul marciapiede e poi a terra dopo averla sentita urlare. Il teste pertanto non ha effettivamente assistito alla caduta sebbene abbia ritenuto che fosse stata causata dal cedimento del chiusino ubicato al margine del marciapiede. Proprio a tale ultimo proposito il signor nel corso dell'escussione precisa che “… Il chiusino che si trova Tes_4
vicino al civico 172 risultava integro ed allineato. … Posso riferire che prima erano passate
altre persone senza problemi altrimenti sarei stato io stesso a chiamare per denunciare il fatto.
… Riconosco il tombino dove è caduta la NO . Confermo che prima il tombino era a Pt_1
livello con il resto del marciapiede e solo dopo il passaggio della NO è comparso quel
dislivello che si vede nella foto, altrimenti avrei chiesto l'intervento di qualcuno per eliminare il
pericolo. …”. Dette circostanze sono state confermate anche dalla teste Testimone_2
figlia della NO , la quale, sebbene l'altro teste non ne faccia menzione ricordando Pt_1
solo la presenza del marito dell'attrice, dichiara di aver assistito al sinistro trovandosi in quel momento “… fuori dall'auto parcheggiata in via Cherso, non ricordo il numero civico. Era
comunque parcheggiata davanti ad un negozio di quadri che si trova pochi metri più avanti il
tratto di marciapiede dove c'era il chiusino. …”.
In tale contesto, alla luce dei principi sopra richiamati e delle risultanze istruttorie, la domanda non può trovare accoglimento. Invero, anche a voler ritenere provato che la caduta della NO
sia avvenuta a causa del cedimento del tombino, entrambi i testi hanno dichiarato che Pt_1
prima del passaggio da parte della predetta non vi era alcun disallineamento e che il cedimento è
avvenuto solo quando quest'ultima vi era transitata sopra. Addirittura, la teste precisa Tes_2
“… Sono a conoscenza della circostanza perché ero passata poco prima sullo stesso
marciapiede.”. Ne consegue che la repentina ed imprevedibile alterazione del tratto di marciapiede, che dalle foto appare in buono stato di manutenzione, causata dall'improvviso cedimento della “struttura” del tombino, esclude la responsabilità di integrando CP_1 il c.d. “caso fortuito” connotato dalla imprevedibilità ed inevitabilità in rapporto alle condizioni di tempo secondo i principi dettati dalla Suprema Corte nelle sentenze sopra richiamate.
Per le stesse ragioni, ed in assenza di un comportamento colposo dell'Ente, la domanda non può
trovare accoglimento anche sotto il diverso profilo di responsabilità ex art. 2043 c.c.
Il rigetto della domanda principale rende ultroneo l'esame della domanda di garanzia e manleva formulata da nei confronti della Pè General Contractor. CP_1
Le spese di lite tra e la soccombenza e sono liquidate in CP_1 Controparte_9
dispositivo come da DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto del ridotto grado di difficoltà delle questione di diritto e di fatto trattate.
Sussistono invece giustificate ragioni, nonostante la soccombenza ed alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per una compensazione delle spese di lite tra le altre parti tenuto conto della natura della causa, afferente al ristoro di una lesione fisica effettivamente subita, dell'effettivo accadimento dell'evento, della complessità
delle valutazioni in fatto, ricostruibili solo all'esito delle emergenze processuali e della repentina ed imprevedibile modificazione dello stato dei luoghi.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, per quanto in motivazione così dispone:
- Dichiara il difetto di legittimazione della CP_2
- Rigetta la domanda formulata da nei confronti di con la Parte_1 CP_1
chiamata in causa della Controparte_4
- Condanna a rifondere alla le spese di lite che liquida in € 2.540,00 CP_1 CP_2
per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA in misura di legge.
- Compensa tra le altre parti le spese di lite.
- Pone definitivamente a carico di le spese di CTU che liquida in € 650,00 oltre Parte_1
contributo previdenziale. Roma, 4.4.2025
dott.ssa Laura Liberati