Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 04/02/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 24/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta dai seguenti magistrati:
Donata Cabras Presidente Valeria Mistretta Consigliere relatore Elena Brandolini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di OR TO, nato a [...] il [...] e residente a [...], C.F. [...], in proprio e quale titolare dell’omonima Impresa individuale, con residenza anagrafica e sede legale in NI (NU), via Santa Croce n. 9, P. IVA 0101370912, P.E.C. tonino.pintore@pec.agritel.it.
Visto l’atto di citazione depositato il 4 marzo 2025, iscritto al n. 26333 del registro di Segreteria.
Uditi, nella pubblica udienza del 15 gennaio 2026, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Rossana CRUCCAS, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA e il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dario PROVVIDERA.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Ritenuto in
FATTO
Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il signor ON OR, in proprio e quale titolare dell’omonima Impresa individuale, per vederlo condannare al pagamento in favore in favore di A.R.G.E.A. di euro 11.628,00 (undicimilaseicentoventotto,00), o dell’importo che risulterà all’esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia; con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.
Questi i fatti posti a fondamento della pretesa erariale.
A seguito di notizia apparsa sulla stampa locale in data 23/03/2023, la Procura ha instaurato il procedimento in epigrafe avente ad oggetto l'indebita percezione di contributi pubblici da parte dell'Impresa Agricola "S'Eremu" di ON OR, sita in NI (NU). Sulla vicenda risulta aperto il procedimento penale n. 1669/21 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Nuoro, secondo la quale l'allevatore avrebbe attestato il possesso di un numero di capi ovini nettamente superiore al dato reale, ottenendo un finanziamento indebito da A.R.G.E.A. per euro 11.628,00.
Dalla comunicazione della notizia di reato inviata dalla Squadriglia di Pratobello della Legione Carabinieri Sardegna alla Procura della Repubblica di Nuoro il 9/07/2021 emerge che in data 5/02/2021 i militari hanno effettuato un controllo presso l’azienda agricola di OR ON (sita in località S’Eremu dell’agro di NI (NU), codice aziendale IT024NU065) servendosi dell’ausilio di un medico veterinario dell’ATS di Nuoro, al fine di identificare tutti gli animali presenti in azienda. Prima di iniziare le operazioni, a precisa domanda, il signor OR ha riferito che l’azienda era costituita da circa 400 ovini, 20 suini e 20 bovini intestati alla ditta individuale OR ON. Altri 100 bovini sarebbero stati invece intestati alla società agricola S’Eremu di OR ON e TU MA (nata a [...] il [...], residente a [...]), non interessata dalla presente azione risarcitoria.
Durante i controlli effettuati in data 5/02/2021 dal medico veterinario inviato dall’ATS di Nuoro, Dott.ssa Barbara Marchi, in località S’Eremu e in località Mastala, ricadente sempre in agro di NI, sono stati contati 346 ovini adulti, 12 bovini, 20 suini e 3 equidi.
Venivano successivamente effettuati ulteriori controlli il 3 e il 12 marzo 2021, durante i quali in totale sono stati identificati 76 capi bovini.
Il 9/04/2021, OR ON ha presentato denuncia di smarrimento di 85 capi bovini presso la Stazione Carabinieri di NI.
In data 26/04/2021 è stato eseguito un ulteriore controllo in località S’Eremu durante il quale sono stati identificati 314 capi ovini con bolo e marca auricolare.
Il giorno 13/05/2021 OR ON ha presentato denuncia di smarrimento di 345 capi ovini, presso il Comando Stazione Carabinieri di NI.
Secondo l’Ufficio requirente, dall’analisi della documentazione prodotta alla Procura della Repubblica di Nuoro da A.R.G.E.A. emergerebbe quanto segue. Relativamente alla campagna 2020, il signor OR ON, titolare di impresa individuale, ha presentato la domanda di sostegno/pagamento per accedere ai premi comunitari, previsti dal Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio dei Ministri del 17/12/2013, relativamente al Benessere Animale (Misura 14) e alla “Domanda UNICA di pagamento” Reg. (UE) n. 1307/2013, richiedendo i premi per 120.00 UBA (Unità di Bestiame Adulto: indica l’unità di misura della consistenza di un allevamento, che si ottiene applicando al numero dei capi presenti in azienda degli appositi coefficienti legati all’età e alla specie degli animali) relativamente al settore Ovicaprino, (equivalente a 800 capi ovini) e per 3,5 UBA per il settore Suino (7 scrofe), come si evince dalla Domanda di Sostegno/Pagamento - Misura 14 – Campagna 2020, presentata dall’allevatore, impegnandosi a detenere quel numero di capi per un anno, dal 15/05/2020 al 14/05/2021.
Nella domanda il sig. OR ha dichiarato la seguente consistenza aziendale: a) allevamento bovini: capi n. 152, U.B.A. 118,0 (per il quale non sono state presentate richieste di premi); b) allevamento ovicaprini: capi n. 919, U.B.A. 137,85; c) Allevamento suini: capi n. 9, U.B.A. 4,10.
Per la suddetta domanda il signor OR ha percepito un anticipo di euro 11.628,00 (data finanziamento 27/11/2020, data valuta 30/11/2020, sul c/c bancario [...], operazione (CRO) n. 91400850305), come si desume dall’estratto di pagamento contenuto nella documentazione prodotta da A.R.G.E.A.
Dall’indagine penale emerge, inoltre, che in data 26/04/2021 è stato accertato che presso le aziende del signor OR ON erano presenti solo 314 capi ovini adulti a fronte di 800 capi ovini inseriti nella domanda di premi comunitari per i quali è stato corrisposto il suindicato anticipo.
Per la Procura attrice, apparirebbe assodato che il suddetto allevatore abbia beneficiato di un premio superiore rispetto a quello corrispondente alla reale consistenza dell’azienda, considerando che, in occasione del controllo del 5 febbraio 2021, il signor OR ha dichiarato che l’azienda era costituita da circa 400 ovini, 20 suini e 20 bovini intestati alla propria ditta individuale e che altri 100 bovini erano invece intestati alla società agricola S’Eremu.
Secondo la prospettazione accusatoria, il signor OR era certamente consapevole della reale consistenza del suo gregge e, considerata la sua esperienza quarantennale di attività, appare inverosimile che egli si sia reso conto dell’assenza di 345 capi ovini (corrispondente a un gregge di dimensioni medio-grandi) e di una mandria di 85 bovini adulti, solo in occasione dei controlli successivi.
Si ritiene, invece, probabile che il signor OR abbia presentato la denuncia di smarrimento degli ovini con la consapevolezza di dichiarare il falso, al solo scopo di tentare di giustificare l’assenza degli animali per i quali aveva già ottenuto una parte dei premi richiesti.
In base al principio generale di cui all’art. 75, comma 1-bis, del d.P.R. n. 445/2000, “La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefìci già erogati”, mentre, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 898/1986, chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA e del FEASR, indipendentemente dalla sanzione penale, è tenuto alla restituzione dell’indebito. Infine, la circolare A.R.G.E.A. n. 19 del 6 maggio 2022 ha stabilito che la variazione di più di tre animali esce dal margine di tolleranza ai sensi dell’art. 30, par. 3 del Reg. n. 640/2014.
Secondo il pubblico attore, quindi, gli elementi investigativi emersi dimostrerebbero che ON OR, beneficiario di contributi pubblici basati sul numero degli animali allevati, ha dichiarato un numero di capi maggiore rispetto a quello effettivamente posseduto e ha simulato furti o smarrimenti di bestiame sporgendo denunce alla locale stazione dei Carabinieri di NI nel tentativo di precostituire una giustificazione che consentisse di riconciliare il numero dei capi posseduti con quelli dichiarati ad A.R.G.E.A. e indicati nella BDN.
La condotta del convenuto rientrerebbe nell’ambito del rapporto di servizio che consolidata giurisprudenza contabile ravvisa nella percezione di finanziamenti pubblici con vincolo di destinazione.
Sarebbe integrato il nesso causale tra l’evento lesivo, costituito dalla sottrazione di risorse pubbliche ai destinatari dotati dei requisiti normativamente prescelti, e il comportamento tenuto dal convenuto.
La condotta, inoltre, apparirebbe connotata da dolo, poiché preordinata a un indebito arricchimento a carico delle pubbliche finanze, nonostante la piena consapevolezza della falsità dei requisiti abilitanti alla percezione dei benefici per il benessere animale dichiarati ad A.R.G.E.A..
Pertanto, il signor ON OR è stato chiamato a rispondere del danno erariale di euro 11.628,00 per i contributi indebitamente percepiti.
La Procura ha, inoltre, comunicato che per i medesimi fatti, il G.I.P. presso il Tribunale di Nuoro ha disposto, in data 27/10/2022, il rinvio a giudizio di OR ON e che alla data dell’atto di citazione il relativo procedimento penale era ancora in corso.
Il signor OR è stato invitato a formulare le proprie deduzioni ai sensi dell’art. 67 c.g.c., con atto notificato a mani proprie in data 30/09/2024, ma non ha presentato richiesta di audizione né ha depositato deduzioni scritte, di conseguenza è stato emesso l’atto di citazione.
All’udienza del 15 gennaio 2026, il P.M. ha evidenziato che la notifica dell’atto di citazione con il decreto di fissazione dell’udienza è avvenuta il 20 marzo 2025 ed è regolare e ha chiesto che venga dichiarata la contumacia del convenuto. Ha, quindi, evidenziato che i fatti non sono stati contestati e ha insistito per la condanna come in citazione.
Considerato in
DIRITTO
Preliminarmente, constatata la regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere dichiarata la contumacia del signor ON OR, ai sensi dell’art. 93 del codice di giustizia contabile.
Nel merito la domanda è fondata e merita integrale accoglimento.
Il Collegio ritiene che gli elementi probatori offerti dalla Procura attestino la piena ricorrenza dell’ipotesi di illecito erariale in discussione, non oggetto di contestazione in questa sede, determinata dalla percezione di contributi comunitari per il Benessere Animale in assenza dei requisiti di legge e con violazione delle norme indicate in citazione.
Dalla ricostruzione della vicenda, come delineata nella narrativa del fatto, appare, infatti, evidente che il convenuto, sulla base delle dichiarazioni rese, ha potuto ottenere la liquidazione dei contributi, pur non trovandosi nelle condizioni fissate dalle norme, sia comunitarie, che disciplinano gli aiuti in ambito agricolo, sia nazionali, così procurandosi, volontariamente e intenzionalmente, un indebito vantaggio, e causando un pregiudizio erariale di importo pari all’intero aiuto percepito (ex multis Sezione Sardegna sentenza n. 76/2025).
Orbene, occorre considerare che la finalità della concessione dei contributi comunitari per il Benessere Animale (Misura 14) consiste nel “miglioramento delle condizioni di benessere animale attraverso l’adozione di impegni più rigorosi, che vanno al di là delle condizioni obbligatorie e della pratica ordinaria, negli allevamenti ovini e caprini, suini, bovini da carne e da latte” e che gli importi degli stessi sono basati sul numero di animali posseduti dal richiedente, che lo stesso si impegna a detenere per un anno.
Nel caso degli aiuti comunitari, i requisiti necessari erano, quindi, ben delineati dalla specifica normazione sin dall’atto della loro previsione ed era necessario dare prova, nei sensi richiesti e voluti dall’Amministrazione nell’ambito del relativo procedimento, della sussistenza degli stessi.
Nel caso di specie, la falsa dichiarazione presentata dal convenuto implica che le risorse pubbliche sono state conseguite senza rispettare il programma pubblico, da intendersi frustrato.
L’elemento soggettivo del dolo in capo al convenuto si presenta manifesto, tenendo conto che il medesimo ha posto in essere una condotta, in modo consapevole e deliberato, orientata scientemente a un’azione illecita che si è tradotta nell’induzione in errore dell’Ente erogatore per l’indebito conseguimento delle provvidenze economiche in oggetto, stante la falsità dei dati inseriti nelle comunicazioni fornite all’Amministrazione circa il possesso degli animali, posto che lo stesso non poteva ignorare la consistenza del proprio bestiame al momento della richiesta del contributo, né che esso si fosse ridotto nella rilevante misura dichiarata nelle due denunce di smarrimento presentate ai Carabinieri di NI dopo ogni verifica da parte del veterinario incaricato.
La stessa tempistica delle dette denunce costituisce un ulteriore indizio a carico della colpevolezza del prevenuto, che si è attivato per denunciare lo smarrimento dei capi ovini e bovini solo nel tentativo di giustificare la consistente discrepanza rilevata tra capi dichiarati e capi presenti sul posto; in altri termini, appare indiscutibile nel comportamento tenuto da ON OR la sussistenza del dolo penalistico intenzionale fondato sulla diretta volontà dell’evento dannoso.
In merito al quantum indicato in citazione, è sufficiente richiamare l’art. 75, comma 1 bis, del D.P.R. n. 445/2000 il quale stabilisce che "qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (cfr. Sezione Sardegna sentenza n. 209/2021), nonché la circolare A.R.G.E.A. n. 19 del 6 maggio 2022 che ha stabilito che la variazione di più di tre animali esce dal regime di tolleranza ai sensi dell’art. 30, par. 3, del Reg. 640/2014.
Conclusivamente, il danno erariale va ascritto al sig. ON OR, in proprio e quale titolare dell’omonima Impresa individuale, a titolo di dolo, con conseguente pronuncia di condanna, a favore del pubblico erario creditore, dell’intero importo indicato nell’atto di citazione, pari a euro 11.628,00.
Su detta somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT, a decorrere dal 30 novembre 2020, data in cui è stato accreditato il contributo, sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data di detta pubblicazione, e sino al soddisfacimento del credito, sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all’effettivo pagamento.
La condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 174/2016.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, condanna OR ON in proprio e quale titolare dell’omonima Impresa individuale, a pagare a titolo di risarcimento del danno in favore di A.R.G.E.A. la somma di euro 11.628,00 (diconsi euro undicimilaseicentoventotto/00) oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;
-condanna, altresì, il convenuto soccombente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell’importo di euro 236,69 (diconsi euro duecentotrentasei/69).
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente
(f.to digitalmente V. Mistretta) (f.to digitalmente D. Cabras)
Depositata in Segreteria il 04/02/2026 Il Dirigente
(f.to digitalmente Paolo Carrus)