Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Sentenza 31 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02157/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02659/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2659 del 2025, proposto da
AU LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arzano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bianca Miriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei seguenti provvedimenti emessi dal Comune di Arzano:
1) ordinanza dirigenziale n. 20 del 10.03.2025;
2) ordinanza dirigenziale n. 21 del 10.03.2025;
3) ordinanza dirigenziale n. 24 del 10.03.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa DA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio il ricorrente impugna tre ordinanze di demolizione adottate dal Comune di Arzano in riferimento alle opere asseritamente abusive realizzate nelle due unità abitative, con relativo lastrico solare di copertura, nella sua titolarità, site al secondo piano dell’immobile in Arzano, via Annunziata n. 61 (foglio 6, particella 235, sub 2, 3 e 4).
Si tratta, in particolare:
- dell'ordinanza dirigenziale nr. 20 del 10/03/2025 con cui il Comune di Arzano ha ordinato la demolizione di un ampliamento di circa mq 4,92 e di un locale tecnico di mq 1,50;
- dell'ordinanza dirigenziale nr. 21, emessa in pari data, con cui il Comune resistente ha disposto la demolizione di ulteriori opere abusive, realizzate sul lastrico solare dell’immobile, e consistenti in una veranda di mq 29 e in una tettoia in legno di mq 14,50;
- dell’ordinanza dirigenziale nr.24, pure emessa lo stesso giorno, di ripristino delle difformità interne e dela veranda sul balcone di circa mq 2, realizzate nell’unità immobiliare occupata dallo stesso ricorrente.
A sostegno della domanda di annullamento il ricorrente articola i seguenti motivi di ricorso:
I) con riferimento all'ordinanza dirigenziale n. 20, il ricorrente contesta l'erroneità dei presupposti fattuali e giuridici su cui si fonda il potere dell'Amministrazione: il Comune avrebbe obliterato la SCIA, interposta in data 14. 01. 2014 e acquisita al prot. n. 616, mediante la quale veniva effettuato un intervento di diversa distribuzione interna dell'unità immobiliare con ampliamento del vano cucina di mq. 4,90. A parere del ricorrente, la difformità che l'ente comunale rileva sarebbe di modesta entità e, non integrando una variazione essenziale, il caso di specie esulerebbe dalla previsione di cui all'articolo 31 del DPR 380/ 2001. La scarsa consistenza delle modifiche realizzate non giustificherebbe la sussunzione in una delle fattispecie sanzionatorie, sicché gli interventi operati sarebbero suscettibili di sanatoria.
Sarebbe, poi, mancata la notifica nei confronti dell'occupante dell'immobile, il sig. LI LO, il quale si troverebbe a patire l'effetto acquisitivo conseguente all'inottemperanza della sanzione di demolizione;
II) con il secondo motivo, il ricorrente censura la carenza di istruttoria e di motivazione dell'ordinanza n. 21. Anche in siffatta ipotesi, a detta del ricorrente, il Comune avrebbe obliterato la SCIA, interposta nel 2014, con la quale veniva realizzata una veranda di modeste dimensioni per allocare dei pannelli fotovoltaici. Veranda che, lamentava l’istante, non avrebbe determinato nuove volumetrie né tantomeno la realizzazione di opere strutturali comportanti una modificazione del fabbricato. Dunque, le opere eseguite sul lastrico sovrastante, non costituirebbero una variante essenziale tale da modificare la destinazione originaria dell'immobile e tale da giustificare, da parte della Pubblica Amministrazione, il ricorso alla sanzione demolitoria;
III) con il terzo motivo di doglianza si deduce l’illegittimità dell'ordinanza n. 24 per difetto di istruttoria: la «piccola» veranda, oggetto del provvedimento demolitorio, adibita a locale tecnico per alloggio lavatrice/ asciugatrice, sarebbe, infatti, da qualificare alla stregua di un volume tecnico, destinato ad ospitare impianti tecnologici e, per tal motivo, non avrebbe un'autonomia funzionale e non altererebbe l'assetto del territorio.
Il Comune di Arzano si è costituito in giudizio instando per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 28 gennaio 2026.
DIRITTO
1. Il ricorso, con il quale si contestano tre distinte ordinanze di demolizione emesse dal Comune di Arzano, merita parziale accoglimento, nei termini che si procede a illustrare.
2. Con l’ordinanza n. 20/2025 l’Amministrazione ha sanzionato, ai sensi dell’art. 31 del Tued., le opere abusive riscontrate presso l’unità abitativa nella titolarità dell’odierno ricorrente, censita al N.C.E.U. foglio 6 particella 235 sub 2, della seguente consistenza: “… sul balcone esistente posto lungo il prospetto OVEST, prospiciente la corte interna del fabbricato, e precisamente nell’angolo SUD, è stato effettuato ampliamento di circa mq 4,92 (superficie utile S.U.) per una volumetria f.t. di circa mc 22,90 tale da consentire l’ampliamento volumetrico del vano attualmente adibito a soggiorno/cucina. Inoltre, sempre sul suddetto balcone, e precisamente nell’angolo NORD, è stato realizzato un piccolo locale tecnico di circa mq 1,50 e mc 4,50 in alluminio anodizzato e vetro per
alloggio lavatrice/asciugatrice. Ancora, si rappresenta che la distribuzione interna dell’appartamento è stata parzialmente variata ed è stato realizzato un varco murario per l’apertura di un lume ingrediente …” (cfr. ordinanza nr.20/2025 allegata alla memoria di costituzione del Comune di Arzano).
Conformemente a quanto già rilevato in sede cautelare, il Collegio ritiene fondata la censura, di carattere assorbente, con la quale il ricorrente assume trattarsi di difformità parziali rispetto all’autorizzato: coglie, dunque, nel segno quanto si lamenta relativamente all’inadeguata sussunzione, ad iniziativa dell’Amministrazione procedente, della fattispecie concreta in disamina nell’ambito della previsione astratta di cui all’art. 31 TUed. con la conseguente applicazione del relativo corredo sanzionatorio.
Ciò vale a consentire l’accoglimento del ricorso in parte de qua , a prescindere dalla dedotta presentazione di SCIA, che costituisce certamente un titolo, anche astrattamente, inidoneo a legittimare un ampliamento volumetrico.
In termini: “ L'assenza di permesso di costruire consiste nella sua insussistenza oggettiva per l'opera autorizzata. Accanto al caso del permesso mai rilasciato, vi sono i casi nei quali il titolo è stato rilasciato, ma è privo (o è divenuto privo) di effetti giuridici. L'articolo 31, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede anche una figura di mancanza sostanziale del permesso, che si verifica quando vi è difformità totale dell'opera rispetto a quanto previsto nel titolo, pur sussistente. Si ha difformità totale quando sia realizzato un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, architettoniche ed edilizie; integralmente diverso per caratteristiche planovolumetriche, e cioè nella forma, nella collocazione e distribuzione dei volumi; integralmente diverso per caratteristiche di utilizzazione (la destinazione d'uso derivante dai caratteri fisici dell'organismo edilizio stesso); integralmente diverso perché comportante la costituzione di volumi nuovi ed autonomi. La nozione di parziale difformità, invece, presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall'autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera ” (cfr. T.A.R. Catania Sicilia sez. I, 3/02/2025, n. 382).
3. Con l’ordinanza n. 21/2025 il Comune ha, poi, disposto la demolizione, sempre ai sensi dell’art. 31 TUed., delle opere abusive riscontrate durante il sopralluogo presso il lastrico solare dell’unità abitativa censita al N.C.E.U. foglio 6 particella 235 sub 4, ovvero: “… trattasi di lastrico solare della consistenza di circa mq 65,00, sul quale è stato edificato in assenza di autorizzazioni un manufatto (veranda) di mq 29,00 per una volumetria f.t. di circa mc 76,00. Allo stato attuale, quest’ultimo risulta privo di infissi ma dotato di impianti, tali da rendere l’unità in questione autonoma e funzionale [...]. Inoltre, sempre sul lastrico solare di cui trattasi è presente una tettoia con struttura in legno, per un lato poggiata sul muro di divisione delle proprietà, di H pari a m 2,50, e dall’altro lato sorretta da n. 2 pilastrini poggiati sul muretto di delimitazione di H pari a m 1,00, occupante in pianta una superficie di mq 14,50, ed avente un’altezza max di m 2,50 ed un’altezza min di m 2,25. In ultimo, giova precisare che la realizzazione di dette opere ha comportato la pavimentazione dell’intera superficie del terzo piano …” (cfr. ordinanza di demolizione nr. 21/2025).
Ritiene il Collegio che la consistenza dei manufatti edificati sul lastrico solare, valutati complessivamente, non consenta di concludere, come auspicato dal ricorrente, nel senso del carattere di difformità solo parziale di quanto costruito: ed infatti, come l’Amministrazione rileva, vengono in rilievo un nuovo volume di entità apprezzabile, con correlata tettoia, poggianti su nuova pavimentazione della superficie originariamente adibita a lastrico solare, con nuovi impianti a servizio, il tutto all’evidente scopo di assicurare all’edificato una autonomia funzionale.
In parte de qua , attesa l’evidente inidoneità della SCIA del 2014 a legittimare quanto costruito (peraltro neppure prodotta dal ricorrente, se non per un “grafico” e, comunque, secondo quanto da quest’ultimo dedotto, relativa solo a una struttura di modeste dimensioni per allocazione di pannelli fotovoltaici), il ricorso deve essere respinto.
4. Infine, l’ordinanza di demolizione nr. 24/2025, pure adottata ai sensi dell’art. 31 TUed. ha riguardo a: “…. piccole difformità riguardanti la diversa distribuzione degli spazi interni, nonché la realizzazione, lungo il prospetto EST prospiciente via Annunziata. di una piccola veranda sul balcone in vetro ed alluminio anodizzato di circa mq 2,00 e mc 6,00, adibita a locale tecnico per alloggio lavatrice/asciugatrice…” , realizzate presso l’unità abitativa al secondo piano della via Annunziata nr.61, censita al N.C.E.U. foglio 6 particella 235 sub 3 (cfr. ordinanza citata).
Valgono, a parere del Collegio, le medesime considerazioni già svolte in relazione all’ordinanza nr. 20/2025: anche in questo caso, infatti, e sulla scorta della giurisprudenza già richiamata, non è possibile apprezzare l’esistenza di variazioni essenziali, né tantomeno di una nuova costruzione, rispetto all’autorizzato.
Il carattere, all’evidenza parziale, delle difformità eseguite, impone, dunque, l’accoglimento del ricorso in parte de qua .
5. Conclusivamente: il ricorso deve essere solo parzialmente accolto, con l’annullamento delle ordinanze nr. 20 e 24 del 2025 del Comune di Arzano, venendo in rilievo fattispecie concrete qualificabili come difformità solo parziali; nel resto, e cioè con riguardo all’ordinanza nr. 21/2025, il ricorso deve essere respinto.
Quanto al regolamento delle spese di lite, la reciproca soccombenza giustifica, a parere del Collegio, la compensazione di esse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei limiti indicati in parte motiva, respingendolo nel resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
NN PA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
DA AL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA AL | NN PA |
IL SEGRETARIO