Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2021, n. 7042
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Sentenza 23 febbraio 2021

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È inappellabile da parte del pubblico ministero, ma ricorribile per cassazione - a condizione che sia dedotto uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. - la sentenza di condanna alla pena dell'ammenda anche a seguito di differente qualificazione giuridica del fatto disposta dal giudice di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2021, n. 7042
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7042
    Data del deposito : 23 febbraio 2021

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