CASS
Sentenza 23 febbraio 2021
Sentenza 23 febbraio 2021
Massime • 1
È inappellabile da parte del pubblico ministero, ma ricorribile per cassazione - a condizione che sia dedotto uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. - la sentenza di condanna alla pena dell'ammenda anche a seguito di differente qualificazione giuridica del fatto disposta dal giudice di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2021, n. 7042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7042 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L'AQUILA nel procedimento a carico di: EC EN nato a [...] il [...] GO RE nato a [...] il [...] SI IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/06/2019 del TRIBUNALE di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per intervenuta prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 24 giugno 2019, il tribunale monocratico di L'Aquila, condannava IS BR, PE NA e MA NZ alla pena di euro 100,00 di ammenda ciascuno perché ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 712 cod.pen., così riqualificata l'ipotesi di ricettazione di tre distinti telefoni cellulari agli stessi originariamente contestata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva appello il procuratore della Repubblica di L'Aquila deducendo, con unico motivo, erroneità, insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte relativa alla riqualificazione dei fatti fondata sulle dichiarazioni rese dagli indagati in sede di perquisizione e, pertanto, non utilizzabili e, comunque, caratterizzate da palese falsità e contraddittorietà nella parte in cui avevano ciascuno riferito di avere acquistato il telefono cellulare da sconosciuti. Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7042 Anno 2021 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 12/01/2021 appello di L'Aquila di dichiarare, anche previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la responsabilità degli imputati per il delitto di ricettazione agli stessi originariamente contestato. 1.3 Trattandosi di sentenza inappellabile perché di condanna alla pena della sola ammenda gli atti venivano trasmessi a questa Corte di cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Deve in primo luogo essere affermato che la sentenza di condanna alla pena dell'ammenda, pur ove basata su una differente qualificazione giuridica del fatto, non è appellabile da parte del pubblico ministero ma solo ricorribile per cassazione. Difatti, in tal senso depone il testo del terzo comma dell'art. 593 cod.proc.pen. secondo cui "sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda" senza, pertanto, che rilevi l'eventuale modifica del titolo del reato come nel caso di specie disposta dal giudice di primo grado che riqualificava le ipotesi di ricettazione (art. 648 cod.pen.) in fattispecie contravvenzionali di incauto acquisto (art. 712 cod.pen.). Al fine di spiegare tale conclusione necessita soffermarsi sul D.Lgs. n.11 del 6 febbraio 2018 che ha modificato il testo dell'art. 593 cod.proc.pen.; nella relazione illustrativa il predetto provvedimento, si specifica che il decreto legislativo si propone di dare attuazione alla delega normativa contenuta nella legge 23 giugno 2017, n.103, recante "Modifiche al codice penale. al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", il cui articolo I, commi 82, 83 e 84 lettere f), g), h), i), I), e m) investe il Governo della riforma della disciplina processuale in materia di giudizi di impugnazione. E la predetta relazione illustrativa prosegue affermando che il predetto D.Lgs del 2018 "mira alla deflazione del carico giudiziario, mediante la semplificazione dei procedimenti di appello e di cassazione. In tale ottica, i principi di delega orientano alla modifica del procedimento davanti al giudice di pace, all'individuazione degli uffici del pubblico ministero legittimati a proporre appello, alla riduzione dei casi di appello e alla limitazione dell'appello incidentale al solo imputato". Proprio nell'ottica di ridurre i casi di appello viene in rilievo la previsione della limitazione del potere di impugnazione del PM avverso le sentenze di condanna, emesse a seguito di dibattimento poiché analogo divieto risultava già vigente per le decisioni di condanna pronunciate a seguito di rito abbreviato o patteggiamento. Secondo il nuovo primo comma dell'art. 593 «Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato". La limitazione del potere di appello del pubblico ministero in relazione alla sentenza di condanna si è attuata, in sostanza, attraverso la generalizzazione del sistema già previsto e funzionante in tema di giudizio abbreviato;
secondo la relazione illustrativa l'intento del legislatore delegante è di circoscrivere il potere d'impugnazione nei limiti in cui le pretese delle parti, legate all'esercizio dell'azione penale per il pubblico ministero ed al diritto di difesa per l'imputato, risultino soddisfatte. Ad avviso del 2 legislatore delegato quindi la domanda del pubblico ministero nel procedimento penale avendo ad oggetto il riconoscimento della fondatezza della pretesa punitiva può ritenersi soddisfatta dalla pronuncia di condanna. Le uniche eccezioni sono costituite dalla pronuncia che, pur di condanna, proceda ad una differente qualificazione giuridica del titolo di reato ovvero escluda una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabilisca una pena di specie diversa e ciò perché, in tali casi, la pretesa punitiva rappresentata dal pubblico ministero con l'esercizio dell'azione penale e la formulazione dell'imputazione ha ricevuto un ridimensionamento di tale portata dall'esito di primo grado da rendere giustificabile il mantenimento dell'appello e cioè di una nuova fase di merito che proceda anche ad una rivalutazione dei fatti, a seguito della proposizione di motivi specifici da parte del rappresentante dell'accusa nel rispetto dei canoni dettati dall'art. 581 cod.proc.pen.. Stabilito il ridimensionamento del potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di condanna, il citato Decreto Legislativo 11/2018 si è espressamente occupato anche del particolare caso in cui alla modifica del titolo di reato operata dal giudice di primo grado consegua la condanna dell'imputato alla sola pena dell'ammenda; apparentemente invero, in tale ipotesi, sussiste un contrasto tra quanto previsto dal comma primo del rinnovato art. 593 cod.proc.pen. secondo cui il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di condanna che contengano la modifica del titolo di reato e quanto invece già stabilito dal comma terzo della stessa norma in base alla quale "sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda". Al fine di sciogliere ogni possibile dubbio l'art. 2 comma 1 lett. b) del citato D.Lgs 11 del 2018 ha introdotto una modifica specifica al testo del terzo comma dell'art. 593 cod.proc.pen. stabilendo che le sentenze di condanna alla pena dell'ammenda siano "in ogni caso" non appellabili;
e tale espressa limitazione del potere di appello delle pronunce di primo grado di condanna alla pena dell'ammenda riguarda sia l'imputato che anche il pubblico ministero ove sia intervenuta una modifica del titolo di reato. Deve pertanto ritenersi che l'espressa dizione "in ogni caso" introdotta nel testo del terzo comma dell'art. 593 cod.proc.pen. ha voluto affermare che, anche in caso di differente qualificazione o di esclusione di aggravante ad effetto speciale, in presenza di condanna alla sola ammenda la sentenza di primo grado non è appellabile dal pubblico ministero ovvero dall'imputato. 2.2 Ciò posto l'impugnazione è inammissibile perché priva dei requisiti tipici del ricorso per cassazione che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 lett. c) e 620 e segg. cod.proc.pen., deve necessariamente contenere nella formulazione delle richieste rivolte al giudice ad quem l'istanza di annullamento della pronuncia impugnata, ovvero di rettificazione ex art. 619 cod.proc.pen. ma non può mai, stante la natura del giudizio di legittimità, invocare una pronuncia di condanna, ovvero di assoluzione, dell'imputato sulla base della rivalutazione di elementi di fatto. 3 Roma, 12 gennaio 2021 I. CONSIGLIERE EST. ott. kgpazio Par j u, Al proposito questa Corte di cassazione ha già affermato che è inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, Rv. 274246; Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, Rv. 277945). E nel caso in esame, proponendo appello, il procuratore della Repubblica di L'Aquila ha richiesto al giudice dell'impugnazione una rivalutazione degli elementi di prova, eventualmente anche mediante rinnovazione probatoria ex art. 603 cod.proc.pen., tipica ed esclusiva del giudizio di secondo grado, invocando la condanna degli imputati per l'originario reato e, così, ha proposto questioni e richieste specifiche ed esclusive del giudizio di appello che nel caso in esame non era ammesso stante la condanna alla sola pena dell'ammenda. Pertanto, in ipotesi di condanna alla pena dell'ammenda da parte del giudice di primo grado stante che l'unico mezzo di impugnazione ammissibile è il ricorso per cassazione il ricorso della parte, sia essa pubblica o privata, diretto alla Corte di cassazione deve essere formulato sollevando uno dei vizi previsti dall'art., 606 cod.proc.pen., tutti denunciabili in tale caso, e presentare altresì una richiesta di annullamento della pronuncia, con o senza rinvio, non potendo demandarsi accertamenti tipici delle fasi di merito ovvero proporsi nelle conclusioni richieste di di condanna o assoluzione. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. IL PRESIDENTE Dott. Lu ni Imperiali
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per intervenuta prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 24 giugno 2019, il tribunale monocratico di L'Aquila, condannava IS BR, PE NA e MA NZ alla pena di euro 100,00 di ammenda ciascuno perché ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 712 cod.pen., così riqualificata l'ipotesi di ricettazione di tre distinti telefoni cellulari agli stessi originariamente contestata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva appello il procuratore della Repubblica di L'Aquila deducendo, con unico motivo, erroneità, insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte relativa alla riqualificazione dei fatti fondata sulle dichiarazioni rese dagli indagati in sede di perquisizione e, pertanto, non utilizzabili e, comunque, caratterizzate da palese falsità e contraddittorietà nella parte in cui avevano ciascuno riferito di avere acquistato il telefono cellulare da sconosciuti. Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7042 Anno 2021 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 12/01/2021 appello di L'Aquila di dichiarare, anche previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la responsabilità degli imputati per il delitto di ricettazione agli stessi originariamente contestato. 1.3 Trattandosi di sentenza inappellabile perché di condanna alla pena della sola ammenda gli atti venivano trasmessi a questa Corte di cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Deve in primo luogo essere affermato che la sentenza di condanna alla pena dell'ammenda, pur ove basata su una differente qualificazione giuridica del fatto, non è appellabile da parte del pubblico ministero ma solo ricorribile per cassazione. Difatti, in tal senso depone il testo del terzo comma dell'art. 593 cod.proc.pen. secondo cui "sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda" senza, pertanto, che rilevi l'eventuale modifica del titolo del reato come nel caso di specie disposta dal giudice di primo grado che riqualificava le ipotesi di ricettazione (art. 648 cod.pen.) in fattispecie contravvenzionali di incauto acquisto (art. 712 cod.pen.). Al fine di spiegare tale conclusione necessita soffermarsi sul D.Lgs. n.11 del 6 febbraio 2018 che ha modificato il testo dell'art. 593 cod.proc.pen.; nella relazione illustrativa il predetto provvedimento, si specifica che il decreto legislativo si propone di dare attuazione alla delega normativa contenuta nella legge 23 giugno 2017, n.103, recante "Modifiche al codice penale. al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", il cui articolo I, commi 82, 83 e 84 lettere f), g), h), i), I), e m) investe il Governo della riforma della disciplina processuale in materia di giudizi di impugnazione. E la predetta relazione illustrativa prosegue affermando che il predetto D.Lgs del 2018 "mira alla deflazione del carico giudiziario, mediante la semplificazione dei procedimenti di appello e di cassazione. In tale ottica, i principi di delega orientano alla modifica del procedimento davanti al giudice di pace, all'individuazione degli uffici del pubblico ministero legittimati a proporre appello, alla riduzione dei casi di appello e alla limitazione dell'appello incidentale al solo imputato". Proprio nell'ottica di ridurre i casi di appello viene in rilievo la previsione della limitazione del potere di impugnazione del PM avverso le sentenze di condanna, emesse a seguito di dibattimento poiché analogo divieto risultava già vigente per le decisioni di condanna pronunciate a seguito di rito abbreviato o patteggiamento. Secondo il nuovo primo comma dell'art. 593 «Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato". La limitazione del potere di appello del pubblico ministero in relazione alla sentenza di condanna si è attuata, in sostanza, attraverso la generalizzazione del sistema già previsto e funzionante in tema di giudizio abbreviato;
secondo la relazione illustrativa l'intento del legislatore delegante è di circoscrivere il potere d'impugnazione nei limiti in cui le pretese delle parti, legate all'esercizio dell'azione penale per il pubblico ministero ed al diritto di difesa per l'imputato, risultino soddisfatte. Ad avviso del 2 legislatore delegato quindi la domanda del pubblico ministero nel procedimento penale avendo ad oggetto il riconoscimento della fondatezza della pretesa punitiva può ritenersi soddisfatta dalla pronuncia di condanna. Le uniche eccezioni sono costituite dalla pronuncia che, pur di condanna, proceda ad una differente qualificazione giuridica del titolo di reato ovvero escluda una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabilisca una pena di specie diversa e ciò perché, in tali casi, la pretesa punitiva rappresentata dal pubblico ministero con l'esercizio dell'azione penale e la formulazione dell'imputazione ha ricevuto un ridimensionamento di tale portata dall'esito di primo grado da rendere giustificabile il mantenimento dell'appello e cioè di una nuova fase di merito che proceda anche ad una rivalutazione dei fatti, a seguito della proposizione di motivi specifici da parte del rappresentante dell'accusa nel rispetto dei canoni dettati dall'art. 581 cod.proc.pen.. Stabilito il ridimensionamento del potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di condanna, il citato Decreto Legislativo 11/2018 si è espressamente occupato anche del particolare caso in cui alla modifica del titolo di reato operata dal giudice di primo grado consegua la condanna dell'imputato alla sola pena dell'ammenda; apparentemente invero, in tale ipotesi, sussiste un contrasto tra quanto previsto dal comma primo del rinnovato art. 593 cod.proc.pen. secondo cui il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di condanna che contengano la modifica del titolo di reato e quanto invece già stabilito dal comma terzo della stessa norma in base alla quale "sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda". Al fine di sciogliere ogni possibile dubbio l'art. 2 comma 1 lett. b) del citato D.Lgs 11 del 2018 ha introdotto una modifica specifica al testo del terzo comma dell'art. 593 cod.proc.pen. stabilendo che le sentenze di condanna alla pena dell'ammenda siano "in ogni caso" non appellabili;
e tale espressa limitazione del potere di appello delle pronunce di primo grado di condanna alla pena dell'ammenda riguarda sia l'imputato che anche il pubblico ministero ove sia intervenuta una modifica del titolo di reato. Deve pertanto ritenersi che l'espressa dizione "in ogni caso" introdotta nel testo del terzo comma dell'art. 593 cod.proc.pen. ha voluto affermare che, anche in caso di differente qualificazione o di esclusione di aggravante ad effetto speciale, in presenza di condanna alla sola ammenda la sentenza di primo grado non è appellabile dal pubblico ministero ovvero dall'imputato. 2.2 Ciò posto l'impugnazione è inammissibile perché priva dei requisiti tipici del ricorso per cassazione che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 lett. c) e 620 e segg. cod.proc.pen., deve necessariamente contenere nella formulazione delle richieste rivolte al giudice ad quem l'istanza di annullamento della pronuncia impugnata, ovvero di rettificazione ex art. 619 cod.proc.pen. ma non può mai, stante la natura del giudizio di legittimità, invocare una pronuncia di condanna, ovvero di assoluzione, dell'imputato sulla base della rivalutazione di elementi di fatto. 3 Roma, 12 gennaio 2021 I. CONSIGLIERE EST. ott. kgpazio Par j u, Al proposito questa Corte di cassazione ha già affermato che è inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, Rv. 274246; Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, Rv. 277945). E nel caso in esame, proponendo appello, il procuratore della Repubblica di L'Aquila ha richiesto al giudice dell'impugnazione una rivalutazione degli elementi di prova, eventualmente anche mediante rinnovazione probatoria ex art. 603 cod.proc.pen., tipica ed esclusiva del giudizio di secondo grado, invocando la condanna degli imputati per l'originario reato e, così, ha proposto questioni e richieste specifiche ed esclusive del giudizio di appello che nel caso in esame non era ammesso stante la condanna alla sola pena dell'ammenda. Pertanto, in ipotesi di condanna alla pena dell'ammenda da parte del giudice di primo grado stante che l'unico mezzo di impugnazione ammissibile è il ricorso per cassazione il ricorso della parte, sia essa pubblica o privata, diretto alla Corte di cassazione deve essere formulato sollevando uno dei vizi previsti dall'art., 606 cod.proc.pen., tutti denunciabili in tale caso, e presentare altresì una richiesta di annullamento della pronuncia, con o senza rinvio, non potendo demandarsi accertamenti tipici delle fasi di merito ovvero proporsi nelle conclusioni richieste di di condanna o assoluzione. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. IL PRESIDENTE Dott. Lu ni Imperiali