Articolo 16 della Legge 24 settembre 1971, n. 820
Articolo 15
Versione
29 ottobre 1971
Art. 16.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.750 milioni per l'anno finanziario 1971, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 29 ottobre 1971