CASS
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2024, n. 44112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44112 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PU OR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/06/2024 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Ercole Aprile;
letta la requisitorìa del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello proposto da OR PU avverso la sentenza emessa il 7 dicembre 2023 con la quale il Tribunale di Ferrara lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Rilevava la Corte territoriale come l'atto d'appello non contenesse una valida elezione di domicilio in quanto la relativa sottoscrizione dell'imputato non era stata autenticata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 44112 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 19/11/2024 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Roberto D'Errico, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 581, comma 1-quater, e 591 cod. proc. pen., in quanto la sottoscrizione della elezione di domicilio nel caso di specie non doveva essere autenticata perché contenuta in un atto, recante la firma digitale del patrocinatore, inviata via PEC. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati. 2. Dalla lettura degli atti processuali si evince che l'atto di appello dichiarato inammissibile era stato depositato a mezzo PEC, modalità disciplinata dall'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, tutt'ora consentita ai sensi dell'art. 3, comma 8, legge 29 dicembre 2023, n. 217 «per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche». Non è controverso che la verifica effettuata dalla cancelleria sulla provenienza dell'atto di impugnazione e sulla firma digitale ivi apposta abbia dato esito positivo. Pertanto, la provenienza dell'atto di appello dal difensore di fiducia degli imputati è certa ed è certo che egli lo avesse sottoscritto digitalmente. Secondo la Corte di appello, tale sottoscrizione digitale non sarebbe sufficiente perché non consente di ritenere autentica la firma apposta dall' imputato in calce all'elezione di domicilio. L'ordinanza impugnata osserva che l'elezione di domicilio è stata redatta su supporto cartaceo sottoscritto a penna dall'interessato e sostiene che, per renderla valida, il difensore avrebbe dovuto a sua volta sottoscriverla a penna per autentica. Tale soluzione si pone in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, per cui le formalità indicate all'art. 162, comma 1, cod. proc. pen., impongono che la dichiarazione e l'elezione di domicilio siano raccolte a verbale o siano spedite per telegramma o per lettera raccomandata, con firma dell'imputato autenticata dal notaio o dal difensore (Sez. 2, n. 23898 del 14/07 2020, non mass.; Sez. 3, Sent. n. 19899 del 12/12/2018, Rv 275961 - 01): tuttavia, il deposito dell'elezione di domicilio a norma dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., avvenuto unitamente alla proposizione dell'appello, trasmesso a mezzo PEC dal difensore, rende tale elezione parte integrante dell'atto di gravame, sicché l'autenticazione della firma apposta dall'imputato deve intendersi implicitamente contenuta nella sottoscrizione 2 digitale dell'appello da parte del difensore (così Sez. 4, Sent. n. 29185 del 05/07/2024, Rv. 286651 - 01). Ed infatti, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal citato art. 87- bis d.lgs. n. 150/2022, che, al comma 3, prevede che, quando il deposito ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto «in forma di documento informatico» debba essere «sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati» e debba contenere «la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale»: l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., stabilisce che l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello deve essere depositata unitamente all'atto di impugnazione e tale adempimento, previsto a pena di inammissibilità, rende l'elezione di domicilio parte integrante dell'atto di impugnazione;
in questa prospettiva è ben possibile che l'autenticazione della firma apposta in calce all'elezione di domicilio avvenga con la sottoscrizione dell'atto di impugnazione. 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte distrettuale per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso il 19/11/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Ercole Aprile;
letta la requisitorìa del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello proposto da OR PU avverso la sentenza emessa il 7 dicembre 2023 con la quale il Tribunale di Ferrara lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Rilevava la Corte territoriale come l'atto d'appello non contenesse una valida elezione di domicilio in quanto la relativa sottoscrizione dell'imputato non era stata autenticata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 44112 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 19/11/2024 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Roberto D'Errico, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 581, comma 1-quater, e 591 cod. proc. pen., in quanto la sottoscrizione della elezione di domicilio nel caso di specie non doveva essere autenticata perché contenuta in un atto, recante la firma digitale del patrocinatore, inviata via PEC. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati. 2. Dalla lettura degli atti processuali si evince che l'atto di appello dichiarato inammissibile era stato depositato a mezzo PEC, modalità disciplinata dall'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, tutt'ora consentita ai sensi dell'art. 3, comma 8, legge 29 dicembre 2023, n. 217 «per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche». Non è controverso che la verifica effettuata dalla cancelleria sulla provenienza dell'atto di impugnazione e sulla firma digitale ivi apposta abbia dato esito positivo. Pertanto, la provenienza dell'atto di appello dal difensore di fiducia degli imputati è certa ed è certo che egli lo avesse sottoscritto digitalmente. Secondo la Corte di appello, tale sottoscrizione digitale non sarebbe sufficiente perché non consente di ritenere autentica la firma apposta dall' imputato in calce all'elezione di domicilio. L'ordinanza impugnata osserva che l'elezione di domicilio è stata redatta su supporto cartaceo sottoscritto a penna dall'interessato e sostiene che, per renderla valida, il difensore avrebbe dovuto a sua volta sottoscriverla a penna per autentica. Tale soluzione si pone in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, per cui le formalità indicate all'art. 162, comma 1, cod. proc. pen., impongono che la dichiarazione e l'elezione di domicilio siano raccolte a verbale o siano spedite per telegramma o per lettera raccomandata, con firma dell'imputato autenticata dal notaio o dal difensore (Sez. 2, n. 23898 del 14/07 2020, non mass.; Sez. 3, Sent. n. 19899 del 12/12/2018, Rv 275961 - 01): tuttavia, il deposito dell'elezione di domicilio a norma dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., avvenuto unitamente alla proposizione dell'appello, trasmesso a mezzo PEC dal difensore, rende tale elezione parte integrante dell'atto di gravame, sicché l'autenticazione della firma apposta dall'imputato deve intendersi implicitamente contenuta nella sottoscrizione 2 digitale dell'appello da parte del difensore (così Sez. 4, Sent. n. 29185 del 05/07/2024, Rv. 286651 - 01). Ed infatti, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal citato art. 87- bis d.lgs. n. 150/2022, che, al comma 3, prevede che, quando il deposito ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto «in forma di documento informatico» debba essere «sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati» e debba contenere «la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale»: l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., stabilisce che l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello deve essere depositata unitamente all'atto di impugnazione e tale adempimento, previsto a pena di inammissibilità, rende l'elezione di domicilio parte integrante dell'atto di impugnazione;
in questa prospettiva è ben possibile che l'autenticazione della firma apposta in calce all'elezione di domicilio avvenga con la sottoscrizione dell'atto di impugnazione. 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte distrettuale per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso il 19/11/2024