CASS
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Massime • 1
La rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo, per il giudice, di nominare all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova designazione fiduciaria, un difensore d'ufficio, essendo quello rinunciante onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina.
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- 1. Rinuncia al mandato: avvocato onerato della difesa fino a nuova nominaAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 25 febbraio 2025
- 2. Rinuncia al mandato e ritardata nomina del difensore: rilevano solo se ledono il diritto di difesaAccesso limitatoAlberto Cisterna · https://www.altalex.com/ · 5 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/01/2025, n. 7313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7313 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone concludeva per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il difensore, Avv. Roberto Coscia, concludeva per raccoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. la Corte di appello di Roma confermava la condanna di FO IO per il reato di truffa allo stesso ascritto Penale Sent. Sez. 2 Num. 7313 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/01/2025 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: in primo grado, dopo la rinuncia al mandato del difensore di fiducia non sarebbe stato nominato un difensore di ufficio, ma solo un sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4 cod. proc. pen. il che avrebbe prodotto una nullità assoluta, per difetto di effettiva rappresentanza processuale dell'imputato; 2.2. Violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità: il fatto che il ricorrente fosse titolare del conto sul quale erano stati versati i denari della truffa non sarebbe elemento sufficiente per ritenere che lo stesso avesse posto in essere la condotta tipica del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato e non merita accoglimento. Il collegio, consapevole dell'esistenza di un orientamento contrario, ritiene di confermare l'interpretazione secondo cui la rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo per il giudice di nominare ALimputato - che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia - un difensore d'ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino ALintervento di una nuova nomina (Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052 - 01; Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, Lapadat, Rv. 277795 - 01; Sez. 3, n. 41233 del 01/10/2024, M., Rv. 287167 - 01; contra recentemente: Sez. 6, n. 27637 del 30/04/2024, Cerbone, Rv. 286756 - 01). Si condivide, infatti, il percorso argomentativo da ultimo tracciato dalla Terza sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 41233 del 30/04/2024 secondo cui la tesi del perdurante onere del difensore di fiducia rinunciatario di provvedere alla difesa fino alla nuova nomina «trova un innegabile sostegno nella disposizione di cui al comma 3 dell'art. 107 cod. proc. pen., ai sensi del quale "la rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o di ufficio", ovvero non sia decorso il termine eventualmente concesso ai sensi dell'art. 108. È pertanto da ritenere che la chiara opzione codicistica, nel senso della perdurante efficacia dell'assistenza difensiva da parte del difensore rinunciante fino alla nuova nomina, non possa orientare l'interprete - qualora il nuovo difensore non venga immediatamente nominato- nel senso di una automatica ineluttabile nullità (tantomeno assoluta, essendo tale sanzione prevista per la diversa ipotesi della assenza del difensore dell'imputato "nei casi in cui ne è 3 obbligatoria la presenza": art. 179, comma 1, cod. proc. pen.): una nullità, in altri termini, correlata alla semplice constatazione della mancanza di una immediata nomina del nuovo difensore da parte dell'A.G. procedente, e quindi configurabile senza che possa conferirsi rilievo alcuno 2 alle concrete vicende processuali successive alla comunicazione della rinuncia» (Sez. 3, n. 41233 del 01/10/2024, cit.). Il collegio osserva, inoltre, che, sebbene gli effetti della rinuncia ai sensi dell'art.107, comma 2 cod. proc. pen. dipendano dalla comunicazione della rinuncia ALautorità giudiziaria, tuttavia, non vi è prova in atti della comunicazione della rinuncia del difensore di fiducia in origine nominato al ricorrente, il che potrebbe in concreto avere ostacolato la nuova nomina fiduciaria. 2. Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza dele giudice di legittimità. Si riafferma infatti che in materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello dimostrava con motivazione logica e persuasiva, il contributo del ricorrente alla truffa contestata. La Corte d'appello rilevava infatti che l'IO non aveva negato di essere titolare del conto corrente sul quale erano confluiti i soldi oggetto della truffa, né risultava che lo stesso avesse mai denunciato il furto, lo smarrimento, o la clonazione la carta d'identità utilizzata per la sua apertura;
il che induce la Corte a confermare la valutazione del Tribunale, che aveva ricondotto proprio ALIO la contraffazione del documento d'identità inviato ALacquirente nel corso delle trattative (trattandosi di un documento rilasciato dal Comune di Besozzo e recante lo stesso numero progressivo di quello autentico in possesso dell'appellante su cui veniva indicata tuttavia una diversa data di nascita ed apposta una diversa fotografia). Queste emergenze, unitamente al fatto di avere incamerato sul proprio conto l'importo versato con bonifico dell'offeso confermavano nella valutazione dei giudici di entrambi i gradi di merito la responsabilità del ricorrente (pag. 5 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione coerente con le linee ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità e coerente con le prove raccolte, che non si presta ad alcuna censura in questa sede 3 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il giorno 8 gennaio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone concludeva per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il difensore, Avv. Roberto Coscia, concludeva per raccoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. la Corte di appello di Roma confermava la condanna di FO IO per il reato di truffa allo stesso ascritto Penale Sent. Sez. 2 Num. 7313 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/01/2025 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: in primo grado, dopo la rinuncia al mandato del difensore di fiducia non sarebbe stato nominato un difensore di ufficio, ma solo un sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4 cod. proc. pen. il che avrebbe prodotto una nullità assoluta, per difetto di effettiva rappresentanza processuale dell'imputato; 2.2. Violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità: il fatto che il ricorrente fosse titolare del conto sul quale erano stati versati i denari della truffa non sarebbe elemento sufficiente per ritenere che lo stesso avesse posto in essere la condotta tipica del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato e non merita accoglimento. Il collegio, consapevole dell'esistenza di un orientamento contrario, ritiene di confermare l'interpretazione secondo cui la rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo per il giudice di nominare ALimputato - che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia - un difensore d'ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino ALintervento di una nuova nomina (Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052 - 01; Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, Lapadat, Rv. 277795 - 01; Sez. 3, n. 41233 del 01/10/2024, M., Rv. 287167 - 01; contra recentemente: Sez. 6, n. 27637 del 30/04/2024, Cerbone, Rv. 286756 - 01). Si condivide, infatti, il percorso argomentativo da ultimo tracciato dalla Terza sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 41233 del 30/04/2024 secondo cui la tesi del perdurante onere del difensore di fiducia rinunciatario di provvedere alla difesa fino alla nuova nomina «trova un innegabile sostegno nella disposizione di cui al comma 3 dell'art. 107 cod. proc. pen., ai sensi del quale "la rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o di ufficio", ovvero non sia decorso il termine eventualmente concesso ai sensi dell'art. 108. È pertanto da ritenere che la chiara opzione codicistica, nel senso della perdurante efficacia dell'assistenza difensiva da parte del difensore rinunciante fino alla nuova nomina, non possa orientare l'interprete - qualora il nuovo difensore non venga immediatamente nominato- nel senso di una automatica ineluttabile nullità (tantomeno assoluta, essendo tale sanzione prevista per la diversa ipotesi della assenza del difensore dell'imputato "nei casi in cui ne è 3 obbligatoria la presenza": art. 179, comma 1, cod. proc. pen.): una nullità, in altri termini, correlata alla semplice constatazione della mancanza di una immediata nomina del nuovo difensore da parte dell'A.G. procedente, e quindi configurabile senza che possa conferirsi rilievo alcuno 2 alle concrete vicende processuali successive alla comunicazione della rinuncia» (Sez. 3, n. 41233 del 01/10/2024, cit.). Il collegio osserva, inoltre, che, sebbene gli effetti della rinuncia ai sensi dell'art.107, comma 2 cod. proc. pen. dipendano dalla comunicazione della rinuncia ALautorità giudiziaria, tuttavia, non vi è prova in atti della comunicazione della rinuncia del difensore di fiducia in origine nominato al ricorrente, il che potrebbe in concreto avere ostacolato la nuova nomina fiduciaria. 2. Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza dele giudice di legittimità. Si riafferma infatti che in materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello dimostrava con motivazione logica e persuasiva, il contributo del ricorrente alla truffa contestata. La Corte d'appello rilevava infatti che l'IO non aveva negato di essere titolare del conto corrente sul quale erano confluiti i soldi oggetto della truffa, né risultava che lo stesso avesse mai denunciato il furto, lo smarrimento, o la clonazione la carta d'identità utilizzata per la sua apertura;
il che induce la Corte a confermare la valutazione del Tribunale, che aveva ricondotto proprio ALIO la contraffazione del documento d'identità inviato ALacquirente nel corso delle trattative (trattandosi di un documento rilasciato dal Comune di Besozzo e recante lo stesso numero progressivo di quello autentico in possesso dell'appellante su cui veniva indicata tuttavia una diversa data di nascita ed apposta una diversa fotografia). Queste emergenze, unitamente al fatto di avere incamerato sul proprio conto l'importo versato con bonifico dell'offeso confermavano nella valutazione dei giudici di entrambi i gradi di merito la responsabilità del ricorrente (pag. 5 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione coerente con le linee ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità e coerente con le prove raccolte, che non si presta ad alcuna censura in questa sede 3 2.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il giorno 8 gennaio 2025.