Art. 2. Poteri del Servizio geologico
Il Servizio geologico puo' eseguire gli opportuni sopralluoghi per avere diretta cognizione dei fenomeni naturali osservabili nel corso dell'esecuzione degli studi e delle indagini di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge e richiedere la documentazione relativa a scavi, pozzi, perforazioni e gallerie di dimensioni inferiori a quelle indicate nel primo comma dello stesso articolo 1.
Il Servizio geologico puo' eseguire gli opportuni sopralluoghi per avere diretta cognizione dei fenomeni naturali osservabili nel corso dell'esecuzione degli studi e delle indagini di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge e richiedere la documentazione relativa a scavi, pozzi, perforazioni e gallerie di dimensioni inferiori a quelle indicate nel primo comma dello stesso articolo 1.