Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00148/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00410/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Trieste -OMISSIS- D.A.Spo, del 14 maggio 2025, notificato il 15 maggio 2025, con il quale è stato vietato di accedere, per anni 5 (cinque), in tutti i luoghi, nel territorio nazionale ed estero, in cui si svolgono incontri di calcio o pallacanestro a livello professionistico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa AU CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. Il ricorrente impugna il provvedimento, in epigrafe indicato, adottato dal Questore di Trieste ex art. 6 comma 1, lett. b) della l. 13.12.1989, n. 401 di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (daspo), da cui è stato attinto per la durata di cinque anni.
2. Nel gravato provvedimento, in cui viene richiamata la comunicazione della DIGOS di Trieste dd 28.4.2025, è evidenziato;
- “ che il sig. -OMISSIS- (…) ha tenuto durante la partita di basket tra Pallacanestro Trieste e NU IS disputata in data 2 marzo 2025 alle ore 16.30 presso il palazzetto dello sport di via Flavia a Trieste, un comportamento evidentemente finalizzato alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione”;
- “ che durante tale partita, durante il secondo quarto di gioco, alle ore 16.50 circa, per meno di tre minuti veniva esposto nella curva della tifoseria triestina uno striscione composto da due distinti spezzoni”, sui quali con vernice rossa era vergata una scritta offensiva e che “ tale striscione è da ricondursi a quello esposto dalla tifoseria trevigiana durante l’incontro di andata disputato a IS il 26.10.2024 “Da 70 anni intrusi” con cui veniva rimarcata in modo dispregiativo la ricorrenza del 70° anniversario del ritorno di Trieste all’Italia”;
- “che, nonostante il clima di tensione già molto elevato creatosi tra le due tifoserie, durante l’intervallo tra il secondo e il terzo quarto” il ricorrente “unitamente ad altri tifosi giuliani non identificati ha tentato di raggiungere il settore ospiti, attraversando tutti i settori che separano la curva dei tifosi triestina da quella dei tifosi veneti nel chiaro intento di provocare, partecipandovi, episodi di violenza, minaccia o intimidazione, costringendo il dirigente del servizio a riposizionare velocemente il personale delle forze dell’ordine presente per evitare contatti diretti e scontri tra tifosi di opposte fazioni”;
- “che in tale occasione il sig. -OMISSIS-, capofila dei tifosi giuliani, riusciva comunque a raggiungere la base del settore ospiti e con gesti ed urla provocatorie (…) istigava alla violenza e agli scontri;
- “che il sig. -OMISSIS- è persona che riveste un ruolo di spicco tra gli ultras triestini tanto da avere un ruolo di speaker e di ‘lanciare’ i cori della curva”;
- “che il sig. -OMISSIS- è già stato destinatario non di uno (come indicato nelle memorie difensive) ma di due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive”.
Con il predetto provvedimento è stato altresì prescritto al ricorrente per anni cinque di “ comparire personalmente presso la Questura di Trieste venti (20) minuti dopo l’inizio di ogni incontro agonistico o amichevole che disputerà in qualunque luogo del territorio nazionale la squadra di pallacanestro della Pallacanestro Trieste”.
3. Parte ricorrente formula il seguente motivo di diritto:
“ 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 1 L. 13.12.1989 n. 401 e successive modificazioni, non riconducibilità della condotta attribuita al prevenuto nell’elencazione tassativa di cui al citato art. 6 comma 1 lett. b).
Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, L. 401/89, difetto di pericolosità per l’ordine pubblico del comportamento censurato” deducendo, in sintesi, che la condotta contestata non si sarebbe concretizzata in un episodio di violenza, minaccia o intimidazione, ma solo in un comportamento ingiurioso contro i tifosi avversari, per cui non si comprenderebbe in che modo avrebbe comportato un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio ed ha diffusamente controdedotto alle avverse censure con il conforto della produzione documentale dimessa. Ha, quindi, concluso per la reiezione del ricorso.
5. In vista dell’udienza di merito, il ricorrente ha prodotto memoria ex art. 73 c.p.a. con cui ha insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
6. All’udienza pubblica del 24.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Ritiene il Collegio che il ricorso in esame sia destituito di fondatezza.
8. In punto di diritto, deve anzitutto osservarsi che l’art. 6, comma 1, della l. 13.12.1989, n. 401 prevede che il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive nei confronti, per ciò che qui rileva, di : “ b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino aver tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)”.
La richiamata lett. a) concerne “ coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza”.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, «i DASPO prescindono dalla responsabilità penale del soggetto colpito e, perseguendo finalità di tutela dell’ordine pubblico attraverso la prevenzione di comportamenti violenti o pericolosi, devono rispondere alla logica del “più probabile che non”; rappresentano cioè una misura di prevenzione, per la cui adozione è sufficiente l'accertamento di un fumus di attribuibilità delle condotte rilevanti al fine della verifica della pericolosità del soggetto, restando esclusa la necessità di acquisire la certezza - oltre ogni ragionevole dubbio - che le condotte stesse siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento ed essendo di contro sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico (cfr. questa Sezione, 4 febbraio 2019, n. 866). I DASPO sono (...) ritenuti espressione di ampia discrezionalità e, pertanto, non sindacabili in sede giurisdizionale se non per manifesta irragionevolezza; (...)» (Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2025, n. 4675).
Ed inoltre «Il divieto, (...), stante la finalità spiccatamente preventiva che lo caratterizza, può essere irrogato dall'autorità amministrativa non solo nel caso di accertata lesione, in ottica di repressione penalmente accertata, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, in evidente ottica di prevenzione, come appunto nel caso di condotte che comportino o agevolino situazioni di "allarme" o di "pericolo"» (Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2024, n. 4141).
9. Dalla documentazione agli atti, tra cui la Relazione di servizio della DIGOS – Squadra Tifoserie di Trieste dd 28.4.2025, risulta che la condotta attribuita al ricorrente rientra in quella descritta dalla fattispecie di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), giustificando l’applicazione della misura di prevenzione, sulla scorta delle dirimenti ragioni addotte dal Questore a suo supporto ovvero in quanto il ricorrente:
- con un gruppo di tifosi della squadra triestina, ha tentato di raggiungere il settore ospiti attraversando tutti i settori frapposti tra la curva nord ed il settore stesso, eludendo le verifiche e il posizionamento degli addetti all’instradamento, al fine di provocare episodi di violenza;
- tale condotta ha imposto al dirigente del servizio la rimodulazione repentina del dispositivo di sicurezza ed a richiedere l’intervento ed il posizionamento di personale del Reparto Mobile della Polizia di Stato, considerata la turbativa delle condizioni di ordine e sicurezza pubblica;
- la DIGOS, nella predetta Relazione, richiamata dal Questore, ha evidenziato che le condotte maggiormente destabilizzatrici delle condizioni succitate , come risultante da file video, sono state poste in essere, tra gli altri, dall’odierno ricorrente, il quale, diretto a raggiungere il settore destinato ai tifosi trevigiani, “ non arretrava nel suo incedere fintanto che il personale di Polizia non si frapponeva tra il suo passo e il settore ospiti”.
9.1 La Questura di Trieste ha altresì valorizzato il fatto che il ricorrente era già stato destinatario di due precedenti provvedimenti di divieti di accesso alle manifestazioni sportive ed in particolare:
- un provvedimento emesso dal Questore di Trento il 21.5.2009 di divieto per un anno, in quanto durante l’incontro di basket disputatosi il 17.5.2009 tra le squadre “G.C. Riva del Garda” e “Trieste” presso il Palazzetto “Palagarda” in Riva del Garda, il ricorrente “ si è distinto per aver posto in essere una condotta palesemente antisportiva e lesiva dell’ordine e della sicurezza pubblica, infatti, solo l’intervento dei Carabinieri ha permesso di frenare la sua intenzione di penetrare nel settore riservato alla tifoseria locale per aggredirla”;
- un secondo provvedimento di daspo per la durata di anni uno, con obbligo di firma, emesso dal Questore di Trieste il 6.1.2010, in quanto in violazione del primo provvedimento, accedeva alla partita di basket tra le squadre CE Trieste e Lago Maggiore Ticino, dove veniva individuato tra gli ultras che protestavano dagli spalti.
Tali precedenti sono stati pertanto correttamente valorizzati dal Questore di Trieste nel provvedimento in questa sede gravato, come indicativi di una personalità incline a porre in essere condotte pericolose per l’ordine pubblico, la cui presenza nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive può turbare il regolare svolgimento delle medesime, tanto da reputare necessaria l’adozione di specifiche misure atte ad impedire la reiterazione di analoghe condotte.
9.2 Gli elementi sopra indicati risultano, quindi, di per sé ampiamente idonei a sorreggere il provvedimento gravato.
Sicché, non emerge la violazione della norma di legge che qui rileva, essendo indubbio che quanto accaduto integra i presupposti per l’emissione della misura, né, tanto meno, sono ravvisabili sintomi di illogicità e/o irragionevolezza nell’esercizio del potere da parte del Questore, che, alla luce dei fatti occorsi e documentati, risulta avere fatto un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi (Cons Stato, sez. III, n. 8381/2022).
10. Va altresì rilevato che la piena correttezza dell’operato della Questura ha trovato conferma anche da parte del GIP presso il Tribunale di Trieste, che in sede di convalida del daspo con provvedimento dd 17.5.2025 ha evidenziato:
- “ che la condotta posta in essere da -OMISSIS- non è risultata limitata all’intonazione di cori da stadio, ma è stata quella di una attiva incitazione alla violenza, ponendo in essere comportamenti provocatori nei confronti dell’opposta tifoseria”;
- “ che i precedenti DASPO emessi nei confronti di -OMISSIS- nel 2009 e nel 2010, seppure risalenti, siano indicativi di una personalità incline a porre in essere condotte pericolose per l’ordine pubblico, senza alcuna revisione critica delle stesse”;
- “che la valutazione operata dal Questore in ordine alla pericolosità per l’ordine pubblico del -OMISSIS- sia stata fatta sulla base di elementi specifici e concreti quali quelli più sopra evidenziati e non di mere ed astratte congetture”.
11. Risulta pertanto che, nell’adottare il provvedimento impugnato, l’Amministrazione ha fatto corretto governo del quadro normativo ed ha esaustivamente argomentato i presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione della misura.
In conclusione, considerato che i daspo sono espressione di ampia discrezionalità e in quanto tali non sindacabili in sede giurisdizionale se non entro i noti limiti, il Collegio non rileva nella fattispecie sintomi di illogicità o irragionevolezza nell’esercizio del potere da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
12. Il ricorso risulta pertanto infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa a favore del Ministero dell’Interno, che liquida nell’importo di € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
LO DI de HA di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
AU CE, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AU CE | LO DI de HA di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.