Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00801/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Spatola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pachino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'Ordinanza Dirigenziale n. -OMISSIS-.2025 – Ufficio IV Settore del Comune di Pachino di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione a demolire nel termine intimato di cui all’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., così come recepito dalla Regione Siciliana con L.R. 16/2016…”, con l’avviso “…che ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del citato D.P.R., tale mancata ottemperanza alla ingiunzione a demolire, costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari del bene, dell’area di sedime e di quella pertinenziale al patrimonio dell’Ente Comune di Pachino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa EP AL TI e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-dicembre 2025 del Comune di Pachino avente ad oggetto l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, nei termini di legge, le opere abusive ivi indicate.
In punto di fatto, la ricorrente ha rappresentato:
- di avere acquisito dai genitori la proprietà dell’immobile in questione, insieme alla sorella-OMISSIS-, giusta atto di donazione del 30 giugno 1995;
- successivamente alla presentazione della domanda di condono edilizio da parte della madre-OMISSIS- in data-OMISSIS-, a seguito di una verifica sul fabbricato oggetto di richiesta di condono, veniva emessa l’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS--OMISSIS-, notificata alla sig.ra-OMISSIS-;
- in data 8 ottobre 1999 l’ufficio tecnico chiedeva, ai fini della sanatoria, documentazione integrativa ex art. 26 l.r. n. 37 del 1985 con atto la cui notificazione veniva effettuata nei confronti della sig.ra-OMISSIS-, dapprima, a mezzo posta - che non andava a buon fine a causa del decesso della stessa -, e poi il 25 gennaio 2000, ai sensi dell’art. 143 c.p.c. per irreperibilità della destinataria;
- con l’ordinanza oggetto di odierna impugnativa, notificata solo alla sig.ra -OMISSIS- e non all’altra proprietaria-OMISSIS-, veniva accertata l’inottemperanza all’ordine demolitorio, con avviso che tale mancata inottemperanza all’ingiunzione a demolire “costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari del bene, dell’area di sedime e di quella pertinenziale al patrimonio dell’Ente Comune di Pachino”.
Avverso l’atto impugnato, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Illegittimità dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-.2025 del Responsabile del IV Settore del Comune di Pachino di accertamento dell’inottemperanza dell’ordine di demolizione, di cui all’ordinanza n. -OMISSIS- del 04.07.1996. Erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, eccesso di potere, e violazione di legge.
Assume la ricorrente che la dott.ssa -OMISSIS-, comproprietaria dell’immobile censito al fg-OMISSIS-, giusta atto di donazione del 30 giugno 1995, non avrebbe ricevuto alcuna notifica del provvedimento impugnato. Entrambe le proprietarie, inoltre, non avrebbero ricevuto la notifica dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS--OMISSIS-, né la richiesta di documentazione integrativa ai fini del chiesto condono ex art. 26 l.r. n. 37 del 1985.
A quanto sopra conseguirebbe che l’ordine di demolizione, non essendo stato notificato ai reali proprietari, non potrebbe produrre i suoi effetti tipici nei loro confronti, né dalla sua inottemperanza potrebbe derivare l’acquisizione gratuita al patrimonio del bene.
Contesta la ricorrente anche la mancata corretta delimitazione dell’area che verrebbe acquisita al patrimonio.
Parte ricorrente ha, quindi, chiesto l’annullamento, previsa sospensione degli effetti, degli atti impugnati.
2. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, il Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e il ricorso è stato posto in decisione.
4. Il ricorso - definibile con sentenza in forma semplificata nella sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm. - è fondato.
5. È principio ormai consolidato quello secondo cui per l'applicazione della sanzione amministrativa privativa della proprietà del bene, ossia l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale - che a differenza dalla sanzione demolitoria non ha caratteristiche ripristinatorie rispetto all'abuso, bensì sanzionatorie - occorre la sussistenza di un elemento soggettivo almeno di carattere colposo del proprietario che subisce la sanzione (C.G.A.R.S., Sezioni riunite, parere n. 70/2023; si veda anche Cons. Stato Ad. Plen. n. 16/2023: " La sanzione disposta con l'ordinanza di demolizione ha natura riparatoria ed ha per oggetto le opere abusive, per cui l'individuazione del suo destinatario comporta l'accertamento di chi sia obbligato propter rem a demolire e prescinde da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo (dolo, colpa) del titolare del bene. Invece, l'acquisizione gratuita, quale conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e della relativa omissione, ha natura afflittiva (così come la correlata sanzione pecuniaria). [...] In considerazione di tale natura afflittiva, ritiene l'Adunanza Plenaria che vada affermato in materia anche il principio per il quale deve esservi l'imputabilità dell'illecito omissivo della mancata ottemperanza ").
Da ciò deriva che la mancata notificazione al proprietario, diverso dall'autore dell'abuso, se pure non inficia di per sé la legittimità dell'ordinanza di demolizione, tuttavia incide sulla conoscenza della stessa, con la conseguenza che questa non può comportare per il proprietario pretermesso conseguenze irreversibili, che la normativa edilizia riconnette a volontaria inottemperanza; cosicché l'acquisizione gratuita non può avere come destinatario un soggetto diverso da chi, avendo ricevuto l'ordine di demolizione, non vi abbia ottemperato (C.G.A.R.S., parere n. 70/2023 cit. e Id., parere n. 452/2021; cfr. anche T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 3 ottobre 2025, n. 2791 e sez. V, 7 gennaio 2025, n. 31 e da ultimo, sez. V, 20 gennaio 2026, n. 165).
È evidente, infatti, che il provvedimento ex art. 31, commi 3 e 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 presuppone l’intervenuta conoscenza dell’ingiunzione da parte del destinatario, in assenza della quale al comportamento di inerzia non può essere ricollegato alcun effetto sanzionatorio, non potendo lo stesso ritenersi rimproverabile (così come chiarito da T.A.R. Catania sez. V, n.1280 e n.31 del 2025; in termini, anche Cons. Stato, Sez. III, 7 febbraio 2025, n. 991, Sez. VI, 22 marzo 2023, n. 2898).
5.1. Nel caso di specie, è pacifico e incontestato che la ricorrente non sia l’autore delle opere abusive contestate con l’ordinanza di demolizione presupposta alla determina di inottemperanza all’ordine demolitorio, che la stessa abbia acquistato la titolarità dell’immobile solo successivamente alla presentazione della domanda di condono e che non sia stata destinataria dell’ordine di demolizione n.-OMISSIS--OMISSIS- (notificato alla madre, pur essendo la ricorrente insieme alla sorella proprietarie dell’immobile dal mese -OMISSIS-, giusta atto pubblico notarile trascritto il -OMISSIS-del Registro Particolare della Conservatoria dei Registri Immobiliari di -OMISSIS-).
Peraltro, l’Amministrazione ha avuto concreta contezza, prima dell’adozione della determina in esame, del decesso della madre della ricorrente nei cui confronti era stata curata la notificazione dell’ordine demolitorio, atteso che la notificazione della nota integrativa ai fini del condono non era andata a buon fine a causa dell’avvenuto decesso della stessa, come riportato nella ricevuta di ritorno della raccomandata in atti, circostanza che, alla luce del su richiamato orientamento, la onerava di individuare, tramite gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento, gli attuali proprietari o, comunque, i soggetti che ne hanno la materiale disponibilità, onde provvedere alla rinotifica agli stessi dell’ordinanza di demolizione.
5.2. In assenza di tale preliminare adempimento, non poteva procedersi all’accertamento della mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire che “costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari del bene, dell’area di sedime e di quella pertinenziale al patrimonio dell’Ente del Comune di Pachino”, con conseguente illegittimità della Determina Dirigenziale impugnata.
6. In conclusione, il ricorso - assorbite le censure non espressamente esaminate (dal cui accoglimento la ricorrente non ricaverebbe maggiori vantaggi) - va accolto, con conseguente annullamento della determina impugnata, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salvi i successivi atti dell’amministrazione comunale intimata.
Condanna il Comune di Pachino al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che liquida complessivamente in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente e di ogni altra persona menzionata nella presente sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA MA VA, Presidente
EP AL TI, Consigliere, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP AL TI | RA MA VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.