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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SANTANGELO MIRO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 408/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Curatela Dell'Eredita' CE Di Ricorrente_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP9-01432502373 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Conclusioni ricorrente , la Ricorrente C H I E D E a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Varese, di voler: 1° dichiarare la nullità dell'Avviso di Liquidazione n. TP9/1432502373; 2°- ai sensi dell'art. 15 del D.L.
546/92, condannare l'Ufficio al pagamento delle spese di lite.
Resistente/Appellato:
L'Ufficio, come sopra rappresentato e difeso, si costituisce in giudizio ed in relazione al ricorso, presentato il 6/10/2025, avverso l'avviso di liquidazione n. TP9/01432502373, chiede a codesta Corte di dichiarare l'estinzione della controversia per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.
Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1, in qualità di Curatore dell'Eredità CE , riferita al patrimonio relitto da. Curatela Dell'Eredita' CE Di Ricorrente_1, ricorreva avverso l'Avviso di liquidazione n. TP9/01432502373 relativo a imposta principale di successione di € 4.004, oltre spese, asseritamente dovuta dalla Procedura per la successione nell'eredità del sig. Curatela Dell'Eredita' CE Di Ricorrente_1,
Deduceva che. Curatela Dell'Eredita' CE Di Ricorrente_1, , decedeva in data 1/4/2022 a Menaggio (CO), senza lasciare testamento;
che, in data 24/11/23 il Tribunale di Busto Arsizio decretava l'apertura della relativa EN (allegato 2), nominando Curatore il ricorrente;
che questi in data 23/11/24 ipresentava la dichiarazione di successione del Defunto n. 2024-88888-
496233 ;
che in data 5/7/2025 l'Agenzia delle Entrate, D.P. di Varese notificava al curatore l'Avviso di liquidazione n. TP9/01432502373 (relativo a imposta principale di successione di € 4.004, oltre spese, asseritamente dovuta dalla Procedura per la successione nell'eredità del sig. Curatela Dell'Eredita' CE Di Ricorrente_1;
Rilevava nel merito come il curatore dell'eredità giacente fosse ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 31/10/1990
n. 346 (TUS o Legge sulle successioni),tenuto, alla presentazione della dichiarazione di successione del de cuius, ma non al pagamento delle relative eventuali imposte;
che infatti l'art. 36 TUS prevedeva che i soggetti tenuti, anche solidalmente, al pagamento delle imposte di successione fossero: gli eredi, i chiamati e/o tutti i possessori dei beni del de cuius obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione
Ciò premesso concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva in giudizio IL resistente dando atto che il provvedimento impugnato era stato annullato in via di autotutela e pertanto concludeva per la dichiarazione di estinzione del procedimento con compensazione delle spese processuali,
la causa sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte veniva posta in decisione all'udienza monocratica del 25 Febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso in contestazione risulta essere stato annullato in via di autotutela da parte della resistente.
Ne consegue la dichiarazione di estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere
In conseguenza del provvedimento di autotutela della resistente, a conferma della giustezza delle motivazioni che hanno indotto il ricorrente ad adire La Corte di giustizia,, la resistente medesima deve essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1208 oltre contributo unificato e accessori di legge
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il processo per intervenuta cessazione della materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1208 oltre contributo unificato e accessori di legge
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SANTANGELO MIRO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 408/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Curatela Dell'Eredita' CE Di Ricorrente_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP9-01432502373 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Conclusioni ricorrente , la Ricorrente C H I E D E a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Varese, di voler: 1° dichiarare la nullità dell'Avviso di Liquidazione n. TP9/1432502373; 2°- ai sensi dell'art. 15 del D.L.
546/92, condannare l'Ufficio al pagamento delle spese di lite.
Resistente/Appellato:
L'Ufficio, come sopra rappresentato e difeso, si costituisce in giudizio ed in relazione al ricorso, presentato il 6/10/2025, avverso l'avviso di liquidazione n. TP9/01432502373, chiede a codesta Corte di dichiarare l'estinzione della controversia per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.
Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1, in qualità di Curatore dell'Eredità CE , riferita al patrimonio relitto da. Curatela Dell'Eredita' CE Di Ricorrente_1, ricorreva avverso l'Avviso di liquidazione n. TP9/01432502373 relativo a imposta principale di successione di € 4.004, oltre spese, asseritamente dovuta dalla Procedura per la successione nell'eredità del sig. Curatela Dell'Eredita' CE Di Ricorrente_1,
Deduceva che. Curatela Dell'Eredita' CE Di Ricorrente_1, , decedeva in data 1/4/2022 a Menaggio (CO), senza lasciare testamento;
che, in data 24/11/23 il Tribunale di Busto Arsizio decretava l'apertura della relativa EN (allegato 2), nominando Curatore il ricorrente;
che questi in data 23/11/24 ipresentava la dichiarazione di successione del Defunto n. 2024-88888-
496233 ;
che in data 5/7/2025 l'Agenzia delle Entrate, D.P. di Varese notificava al curatore l'Avviso di liquidazione n. TP9/01432502373 (relativo a imposta principale di successione di € 4.004, oltre spese, asseritamente dovuta dalla Procedura per la successione nell'eredità del sig. Curatela Dell'Eredita' CE Di Ricorrente_1;
Rilevava nel merito come il curatore dell'eredità giacente fosse ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 31/10/1990
n. 346 (TUS o Legge sulle successioni),tenuto, alla presentazione della dichiarazione di successione del de cuius, ma non al pagamento delle relative eventuali imposte;
che infatti l'art. 36 TUS prevedeva che i soggetti tenuti, anche solidalmente, al pagamento delle imposte di successione fossero: gli eredi, i chiamati e/o tutti i possessori dei beni del de cuius obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione
Ciò premesso concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva in giudizio IL resistente dando atto che il provvedimento impugnato era stato annullato in via di autotutela e pertanto concludeva per la dichiarazione di estinzione del procedimento con compensazione delle spese processuali,
la causa sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte veniva posta in decisione all'udienza monocratica del 25 Febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso in contestazione risulta essere stato annullato in via di autotutela da parte della resistente.
Ne consegue la dichiarazione di estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere
In conseguenza del provvedimento di autotutela della resistente, a conferma della giustezza delle motivazioni che hanno indotto il ricorrente ad adire La Corte di giustizia,, la resistente medesima deve essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1208 oltre contributo unificato e accessori di legge
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il processo per intervenuta cessazione della materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1208 oltre contributo unificato e accessori di legge