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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/09/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 243/2025 depositato il 12/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042679625000 BONIFICA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5199/2025 depositato il 15/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09420240042679625000, notificata in data 30.09.2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, riferita alla quota consortile per l'anno 2023 del
Resistente_1, per un importo di € 447,88.
Parte ricorrente deduce l'inesistenza del presupposto impositivo, tenuto conto della sentenza n. 188/2018 della Corte Costituzionale e della circostanza che la pretesa contenuta nella cartella viene effettuata ai sensi della lettera A) della Legge n. 11/2003 (quota relativa alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario), quindi con espresso richiamo a norma abrogata dalla citata sentenza.
Deduce, inoltre, la mancanza del beneficio e il difetto di motivazione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa.
Ha presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso, anche alla luce di intervenute decisioni in argomento.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
La Corte ritiene che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/09/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 243/2025 depositato il 12/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042679625000 BONIFICA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5199/2025 depositato il 15/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09420240042679625000, notificata in data 30.09.2024 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, riferita alla quota consortile per l'anno 2023 del
Resistente_1, per un importo di € 447,88.
Parte ricorrente deduce l'inesistenza del presupposto impositivo, tenuto conto della sentenza n. 188/2018 della Corte Costituzionale e della circostanza che la pretesa contenuta nella cartella viene effettuata ai sensi della lettera A) della Legge n. 11/2003 (quota relativa alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario), quindi con espresso richiamo a norma abrogata dalla citata sentenza.
Deduce, inoltre, la mancanza del beneficio e il difetto di motivazione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa.
Ha presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso, anche alla luce di intervenute decisioni in argomento.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
La Corte ritiene che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.