Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 112
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inesistenza del presupposto impositivo

    Il giudice ritiene applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, secondo cui l'onere probatorio spetta alla pubblica amministrazione. Nel caso di specie, l'amministrazione non ha fornito la prova contraria alla eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, anche a causa della mancata costituzione del Consorzio di Bonifica.

  • Accolto
    Mancanza del beneficio e difetto di motivazione

    La Corte ha accolto il ricorso ritenendo non provato il beneficio e non assolto l'onere probatorio da parte dell'amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 112
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 112
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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