CASS
Sentenza 28 aprile 2022
Sentenza 28 aprile 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2022, n. 16475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16475 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CI CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona il 19/02/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la sentenza con cui CO CI è stato condannato per il reato di evasione commesso il 13.1.2016 mentre ha assolto l'imputato per il fatto di evasione commesso il 24.8.2015. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge quanto alla ritenuta ed applicata recidiva. Si sostiene che la recidiva fosse stata contestata solo per il capo di imputazione per il quale è intervenuta l'assoluzione e, dunque, la Corte avrebbe errato nel rideterminare la pena escludendo il solo aumento inflitto per continuazione, ma non anche la recidiva. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 16475 Anno 2022 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 12/01/2022 Sciolto il vincolo della continuazione per effetto della pronunzia assolutoria, la circostanza aggravante non avrebbe potuto essere imputata anche per il reato per il quale non era stata contestata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Dagli atti emerge che la recidiva era stata contestata solo per il reato per il quale l'imputato è stato assolto. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la recidiva non è un mero status soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona. Essa, infatti, si configura, per espressa previsione codicistica, come una circostanza aggravante (Sez. Un., n. 20798 del 24/02/2011, P.G. in proc. Indelicato, Rv. 249664), sicché, per "produrre effetti penali" (ovvero per poter essere "ritenuta e applicata"), deve aver formato oggetto di precisa contestazione (Sez. 5, n. 2588 del 18/12/1973, dep. 27/03/1974, Bignami, Rv. 126591; Conf 121168, anno 1972; in tal senso, più recentemente, Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, Milacic, Rv. 256021). Ne consegue che, dovendo la recidiva formare oggetto di contestazione con puntuale riferimento al singolo reato cui viene riferita, se ne deve escludere l'applicabilità per un reato diverso da quelli in relazione ai quali la circostanza sia stata formalmente contestata (Sez. 3, n. 51070 del 07/06/2017, Ndyaye, Rv. 271880; Sez. 6, n. 5075 del 9/01/2014, dep. 31/01/2014, Crucitti e altri, Rv. 258046). Nel caso di specie, la Corte ha rideterminato la pena senza escludere l'aumento di quattro mesi di reclusione- apportato sulla pena base di un anno di reclusione - per effetto della ritenuta recidiva;
ne consegue che, esclusa la recidiva, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena che deve essere rideterminata in mesi otto di reclusione (un anno di reclusione, cioè la pena base fissata dai Giudici di merito, ridotta di un terzo per il rito a mesi otto).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, esclusa la recidiva ritenuta, limitatamente alla misura della pena che ridetermina in mesi otto di reclusione. Così deciso/in Roma, il 12 gennaio 2022.
udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la sentenza con cui CO CI è stato condannato per il reato di evasione commesso il 13.1.2016 mentre ha assolto l'imputato per il fatto di evasione commesso il 24.8.2015. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge quanto alla ritenuta ed applicata recidiva. Si sostiene che la recidiva fosse stata contestata solo per il capo di imputazione per il quale è intervenuta l'assoluzione e, dunque, la Corte avrebbe errato nel rideterminare la pena escludendo il solo aumento inflitto per continuazione, ma non anche la recidiva. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 16475 Anno 2022 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 12/01/2022 Sciolto il vincolo della continuazione per effetto della pronunzia assolutoria, la circostanza aggravante non avrebbe potuto essere imputata anche per il reato per il quale non era stata contestata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Dagli atti emerge che la recidiva era stata contestata solo per il reato per il quale l'imputato è stato assolto. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la recidiva non è un mero status soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona. Essa, infatti, si configura, per espressa previsione codicistica, come una circostanza aggravante (Sez. Un., n. 20798 del 24/02/2011, P.G. in proc. Indelicato, Rv. 249664), sicché, per "produrre effetti penali" (ovvero per poter essere "ritenuta e applicata"), deve aver formato oggetto di precisa contestazione (Sez. 5, n. 2588 del 18/12/1973, dep. 27/03/1974, Bignami, Rv. 126591; Conf 121168, anno 1972; in tal senso, più recentemente, Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, Milacic, Rv. 256021). Ne consegue che, dovendo la recidiva formare oggetto di contestazione con puntuale riferimento al singolo reato cui viene riferita, se ne deve escludere l'applicabilità per un reato diverso da quelli in relazione ai quali la circostanza sia stata formalmente contestata (Sez. 3, n. 51070 del 07/06/2017, Ndyaye, Rv. 271880; Sez. 6, n. 5075 del 9/01/2014, dep. 31/01/2014, Crucitti e altri, Rv. 258046). Nel caso di specie, la Corte ha rideterminato la pena senza escludere l'aumento di quattro mesi di reclusione- apportato sulla pena base di un anno di reclusione - per effetto della ritenuta recidiva;
ne consegue che, esclusa la recidiva, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena che deve essere rideterminata in mesi otto di reclusione (un anno di reclusione, cioè la pena base fissata dai Giudici di merito, ridotta di un terzo per il rito a mesi otto).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, esclusa la recidiva ritenuta, limitatamente alla misura della pena che ridetermina in mesi otto di reclusione. Così deciso/in Roma, il 12 gennaio 2022.