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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 04/11/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1216 /2025
Oggi 04/11/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia IN, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1216/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Parte_1 C.F._1
Angileri per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971 dalla presentazione della domanda amministrativa.
2 Resisteva in giudizio l contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto nei termini di cui alla CTU in atti.
Giova precisare che ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di assistenza, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'istante deve, innanzitutto, possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, ed inoltre non deve svolgere attività lavorativa.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto l'odierna parte ricorrente invalida nella misura dell'80% (cfr. relazione in atti).
Sotto il profilo strettamente sanitario, il CTU, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale ha asseverato che: “Pertanto per le considerazioni testé enunciate
ritengo congrua la percentuale di invalidità del 80% e quindi la perizianda in oggetto è meritevole
del riconoscimento a percepire l'assegno mensile di invalidità, a decorrere dalla data della visita
peritale del CTU che mi ha preceduto e cioè dal 23/02/2025”.
Con riferimento alla data di decorrenza del benefico riconosciuto in capo alla parte ricorrente, il CTU ha affermato che il diritto decorre dal 23/02/2025, data delle operazioni peritali e dunque successiva dalla presentazione della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Parte ricorrente è dunque in possesso del requisito sanitario per percepire l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L.118/71 a decorrere da giugno 2025 con revisione ad un anno.
Il ricorso va accolto nei predetti termini.
Vanno integralmente compensate le spese di lite tenuto conto della decorrenza della prestazione successiva alla domanda amministrativa e alla visita da parte della competente
3 Commissione (cfr. sul punto Cassazione civile, sez. VI , n. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale;
v. anche
Cassazione civile sez. VI, n. 26565/2016; Cassazione civile sez. VI, n. 5722/2021).
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1
separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 L. 118/1971 a partire dal 23/02/2025;
2. Compensa integralmente le spese di lite;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1
con separato provvedimento.
Marsala, il 4.11.2025
IL GIUDICE
-C IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
IN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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