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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/05/2024, n. 21550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21550 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LU FR nato il [...] avverso l'ordinanza del 20/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21550 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FR MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 03/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2023 il Tribunale del Riesame di Milano ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza emessa in data 9/11/2023 con la quale il GIP del Tribunale di Milano aveva a sua volta rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata in data 23/10/2023 dal Gip del Tribunale di Milano nei confronti di Maus° RA in quanto indagato per il reato di cui all'articolo 73 co. 1 DPR 309/90 e 81 cod. pen. 2. Ricorre il OL, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la moti- vazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att,, cod. proc. pen. Premettendo che l'indagato è sottoposto alla misura massimamente afflit- tiva unicamente con riferimento al capo 3) dell'imputazione per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90, commesso tra l'agosto 2021 e il 7/4/2022, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 comma 1 lett. c) e 275 comma 4 cod. proc. pen. Ci si duole che l'esigenza cautelare sia stata individuata esclusivamente in considerazione dei precedenti penali dell'indagato senza alcuna valutazione della sua età avanzata, in particolare con riferimento all'eccezionalità della rilevanza delle esigenze cautelari, unica condizione che consente la deroga al divieto di ap- plicazione della misura massivamente coercitiva a persona che abbia superato i settanta anni. Nessuna specifica argomentazione sul punto, inoltre, è stata mai articolata anche nella richiesta del pubblico ministero. Il EL già al momento dell'emissione della misura aveva compiuto i settantadue anni. Si rileva che l'art. 275 cod. proc. pen., come modificato con la I. 62 del 21/4/2011, ha espressamente escluso l'applicazione della misura carceraria per il soggetto ultrasettantenne, riservandone l'applicazione in deroga a fronte dell'ac- certamento di esigenze cautelari di carattere elevato e straordinario. Lo stesso articolo di legge, al comma 4, esclude l'applicazione della misura in presenza di determinate condizione soggettive che attenuino la pericolosità. La Corte costituzionale -prosegue il ricorso- ha sancito che il divieto ha carattere generale, prescindendo dal titolo del reato e non essendo riferibile alle sole ipotesi previste al terzo comma dello stesso articolo. Pertanto, il vincolo stabilito dal quarto comma dell'art. 275 è superabile solo a seguito dell'accertamento della sussistenza di esigenze cautelari così gravi da rendere inadeguata ogni altra misura. 2 Certamente, continua il ricorrente, l'eccezionale gravità del pericolo di rei- terazione del reato non può essere desunto dalla preseiza di precedenti penali, peraltro risalenti nel tempo e privi di attualità. Il ricorrente riporta le motivazione dell'ordinanza del Gip del 9/11/2023, evidenziando che: a. il provvedimento cautelare genetico riguarda solo la conte- stazione di cui al capo 3); b. all'esito delle indagini preliminari il OL non è stato indagato per reati contro il patrimonio commessi in concorso con gli altri soggetti colpiti dall'ordinanza; c. il OL, nel procedimento, non è inserito in un contesto associativo né viene ipotizzata la realizzazione del fatto di cui al capo 14) in concorso con altri indagati;
d. nel corso delle indagini rTeliminari e all'esito della perquisizione non è stato rinvenuto materiale idoneo a sostenere che l'indagato sia coinvolto con gli altri coindagati in un giro d'affari per la commissione di furti e successiva ricettazione e riciclaggio;
e. il OL, con riferimento al veicolo rinve- nuto, non ha subito alcun provvedimento coercitivo ma è stato deferito a piede libero all'autorità giudiziaria. Secondo la tesi difensiva, la motivazione resa dal GIP ipotizza l'esigenza cautelare, prevista dall'art. 274 co. 1 lett. a) cod. proc. pen., mai prospettata nell'ordinanza genetica per nessuno degli indagati. Inoltre, il provvedimento genetico non spiegherebbe quali siano le esigenze attinenti alle indagini, ormai concluse, relative ai fatti per cui si procede, in rela- zione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova, formulando sostanzialmente un ipotetico rischio in maniera del tutto apodittica, senza alcuna indicazione delle circostanze di fatto da cui rilevarlo. L'unica circostanza rilevata a tal fine sarebbe la mancata risposta in sede di inter- rogatorio, cui viene condizionata esplicitamente l'attenuazione della misura. In relazione all'ordinanza, oggi impugnata, il ricorrente ne rileva sia la con- trarietà alle norme di legge che il difetto di motivazione in quanto il tribunale ri- chiamerebbe la giurisprudenza di legittimità in relazione all'art. 275 co. 4 cod. proc. pen., laddove consente l'applicazione della misura coercitiva all'ultrasettan- tenne, fondando il rischio di recidiva unicamente sui precedenti dell'imputato e sulle sue relazioni con soggetti 'ndranghetisti, senza valutare la risalenza dei fatti rispetto all'applicazione della misura, l'assenza di elementi tali da far ritenere l'at- tualità di un'attività criminale come quella contestata, :'assenza di precedenti o pendenze dal momento della scarcerazione avvenuta il 4/3/2017 ed, infine, l'as- senza di contestazioni al di là di quelle di cui al capo 3). Viene ritenuta non condivisibile la motivazione del provvedimento impu- gnato laddove sottolinea il rinvenimento dell'autovettura rubata al momento dell'esecuzione dell'ordinanza come indice della dedizione dell'indagato ad attività 3 delittuose dell'indagato e l'intraneità dello stesso a circuiti delinquenziali di elevato spessore criminale. Sul punto espressamente la difesa ribadisce che la violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 è cessata il 7/4/2022, tanto che null'altro è stato rilevato a carico del OL, pur essendo proseguite le attività di indagine, né sussisteva al mo- mento dell'arresto alcun elemento idoneo a dimostrare il rischio di recidiva, mentre ON ZO e NO RA non risultano coinvolti nel reato di cui all'art. 73 a carico dell'imputato. Si ribadisce che per il fatto contestato al capo 14) (delitto di ricettazione), per il quale il OL è l'unico indagato, lo stesso non è stato sottoposto ad alcun provvedimento coercitivo e dalle indagini non è emerso alcun coinvolgimento in ipotesi analoghe di furto, ricettazione e riciclaggio di autoveicoli. Pertanto, si defi- nisce apparente e contraddittoria la motivazione dell'impugnato provvedimento laddove conclude per la certezza del pericolo di reiterazione del reato tale da de- rogare il divieto di cui all'art. 275 co. 4 cod. proc. pen. Si contesta la valorizzazione in senso negativo del grave lutto per la perdita della figlia subito dal ricorrente allorquando avrebbe dovuto avere una valenza di segno opposto. Una mera formula di stile viene definita la considerazione dell'inadegua- tezza di particolari modalità di controllo come il braccialetto elettronico. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Il PG ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati. Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motiva- zione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cau- telare, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argo- mentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto. Ne deriva il proposto ricorso va rigettato. 2. Va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione 4 con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che ri- guardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valuta- zione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). Conseguentemente, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il com- pito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475); Parametro ermeneutico centrale ai fini della delimitazione della cognizione della Corte in materia cautelare è quello secondo il quale non è conferita a que- sto giudice di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi;
e non è dato nem- meno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Donde l'inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., tra le altre, Sez.1, n.7445/2021). 3. Va anche ricordato che, secondo il costante orientamento di codesta Corte, la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'i- stanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo proprio di questo tipo d'impugnazione, per cui la sua cogni- zione non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del prov- vedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Il giudice, pertanto, non deve riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura stessa, ma solo stabilire se il provve- dimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in 5 relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, ido- nei a modificare il quadro probatorio o ad influire sull'esigenza della misura cau- telare, fermo restando il dovere, in ogni caso, e cioè anche indipendentemente da qualsiasi sollecitazione dell'interessato, di revocare immediatamente la misura al- lorché ne siano venute meno le condizioni di applicabilità (ex multis, Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Rv. 201863). A differenza del riesame, la cognizione del giudice d'appello cautelare, a differenza di quanto previsto per il riesame, quale mezzo totalmente devolutivo, è limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame e a quelli ad essi strettamente connessi, pur non essendo condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomen- tazioni in diritto poste a base della decisione impugnata Sez. 3, n. 28253 del 9/6/2010 B. Rv. 248135; Sez. 2, n. 18057 del 1/4/2014, Campana, Rv. 259712; Sez. 5, n. 30828 del 29/5/2014, Rv. 260484) L'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strut- turale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; ne deriva che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'in- dicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Sez. 5, n. 9432 del 12/1/2017, Cimino, Rv. 269098 4. Tanto premesso, non colgono nel segno le doglianze proposte dal difen- sore ricorrente che non vi sia stata adeguata valutazione dell'età avanzata del suo assistito. Il tribunale milanese, con motivazione logica e congrua e corretta in punto di diritto, dà, infatti, conto dei motivi per cui ritiene che permangano le esigenze cautelari di particolare gravità e per cui non viene ritenuta sufficiente la misura degli arresti domiciliari anche con l'eventuale adozione del braccialetto elettronico. Il giudice del gravame cautelare ha motivatamente escluso che l'età dell'in- dagato possa integrare un fatto nuovo idoneo a influire 5u11'esigenza della misura custodiale e ha formulato un giudizio di persistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza sorretto da motivazione immune da censure. In particolare, nel provvedimento impugnato il tribunale ha correttamente valorizzato i caratteri dell'attività di spaccio posta in essere dal ricorrente, non episodica né occasionale, bensì strutturata (attraverso plurimi canali di approvvi- gionamento e vari collaboratori) al quale il ricorrente era estremamente dedito (circostanza dimostrata anche dal fatto che l'attività di spaccio non si fosse inter- rotta nemmeno in seguito all'arresto del fornitore). 6 A tali aspetti -come si legge nell'ordinanza impugnata- si aggiungono, pe- raltro, il contesto in cui l'attività di spaccio veniva svolta e l'allarmante personalità del ricorrente, delineata non solo dalla oggettiva gravità dei precedenti penali, bensì anche dalla capacità in concreto dimostrata di mantenere inalterati contatti e relazioni illecite nel circuito della criminalità organizzata, nonostante egli fosse stato già sottoposto ad un periodo di detenzione. Pacifica, dunque, la incontesta- bile insofferenza dello stesso al rispetto delle prescrizioni impostegli e, per l'effetto, del mancato conseguimento di qualsivoglia effetto dissuasivo, ottenibile soltanto attraverso l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Con motivazione priva di aporie logiche il giudice del gravame cautelare dà atto che il OL, dopo una carcerazione di circa trent'anni è risultato ancora pienamente inserito nell'ambiente criminale della ndrangheta, intrattenendo rap- porti con elementi della stessa e gestendo un'attività di spaccio ampia, con la partecipazione e il sostegno del proprio ambiente familiare. Il tribunale, in altri termini, rinviene unicamente nelle caratteristiche dell'attività di spaccio di cocaina le esigenze cautelari. Il OL, peraltro gravato da precedenti gravissimi, non solo manteneva inalterate le relazioni con più persone affiliate alla locale cosca di 'ndrangheta, ma gestiva un'ampia attività di spaccio con plurimi canali di approvvigionamento, tanto -come si diceva in precedenza- da non avere interruzioni nemmeno dopo l'arresto del principale fornitore albanese Shyti. Si avvaleva, inoltre, di diversi col- laboratori e godeva dell'appoggio dei propri familiari che prendevano parte alla riscossione del denaro, come nel caso della moglie. Proprio la connivenza dei familiari -secondo la logica motivazione del prov- vedimento impugnato- ha contribuito ad escludere l'adeguatezza degli arresti do- miciliari all'interno di un ambiente pienamente partecipe delle attività illegali. Pienamente logico appare anche il ragionamento che esclude la possibilità di adottare la limitazione del braccialetto elettronico che nessun impedimento po- trebbe rappresentare alle potenziali condotte delittuose di spaccio realizzabili presso il suo domicilio. 5. L'ordinanza impugnata, pertanto, opera un buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di misure cau- telari personali, le qualificate esigenze cautelari richieste dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. si distinguono da quelle ordinarie solo per il grado del pericolo, nella specie di reiterazione, in quanto, a fronte dell'elevata probabilità di rinnovazione dell'attività delittuosa richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., è neces- saria la certezza che l'indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di 7 Il C sigliere estensore quello per cui si procede (cfr. Sez. 6, n. 7983 del 01/02/2017, Rotunno, Rv. 269167 che ebbe a rigettare il ricorso dell'imputato avverso l'ordinanza del Tribu- nale del riesame che, confermando la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti del ricorrente, ultrasettantenne, aveva ravvisato la sussi- stenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nella quantità di precedenti penali e giudiziari per delitti relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, alcuni dei quali commessi mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ri- tenendoli sintomatici della sua insofferenza a qualunque prescrizione e della pos- sibilità di conseguire un effetto dissuasivo solo in via coatta attraverso la custodia cautelare;
conf. Sez. 2, n. 32472 del 08/06/2010, Bozidarevic, Rv. 248352 - 01). 6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Presi,nte
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21550 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FR MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 03/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2023 il Tribunale del Riesame di Milano ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza emessa in data 9/11/2023 con la quale il GIP del Tribunale di Milano aveva a sua volta rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata in data 23/10/2023 dal Gip del Tribunale di Milano nei confronti di Maus° RA in quanto indagato per il reato di cui all'articolo 73 co. 1 DPR 309/90 e 81 cod. pen. 2. Ricorre il OL, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la moti- vazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att,, cod. proc. pen. Premettendo che l'indagato è sottoposto alla misura massimamente afflit- tiva unicamente con riferimento al capo 3) dell'imputazione per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90, commesso tra l'agosto 2021 e il 7/4/2022, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 comma 1 lett. c) e 275 comma 4 cod. proc. pen. Ci si duole che l'esigenza cautelare sia stata individuata esclusivamente in considerazione dei precedenti penali dell'indagato senza alcuna valutazione della sua età avanzata, in particolare con riferimento all'eccezionalità della rilevanza delle esigenze cautelari, unica condizione che consente la deroga al divieto di ap- plicazione della misura massivamente coercitiva a persona che abbia superato i settanta anni. Nessuna specifica argomentazione sul punto, inoltre, è stata mai articolata anche nella richiesta del pubblico ministero. Il EL già al momento dell'emissione della misura aveva compiuto i settantadue anni. Si rileva che l'art. 275 cod. proc. pen., come modificato con la I. 62 del 21/4/2011, ha espressamente escluso l'applicazione della misura carceraria per il soggetto ultrasettantenne, riservandone l'applicazione in deroga a fronte dell'ac- certamento di esigenze cautelari di carattere elevato e straordinario. Lo stesso articolo di legge, al comma 4, esclude l'applicazione della misura in presenza di determinate condizione soggettive che attenuino la pericolosità. La Corte costituzionale -prosegue il ricorso- ha sancito che il divieto ha carattere generale, prescindendo dal titolo del reato e non essendo riferibile alle sole ipotesi previste al terzo comma dello stesso articolo. Pertanto, il vincolo stabilito dal quarto comma dell'art. 275 è superabile solo a seguito dell'accertamento della sussistenza di esigenze cautelari così gravi da rendere inadeguata ogni altra misura. 2 Certamente, continua il ricorrente, l'eccezionale gravità del pericolo di rei- terazione del reato non può essere desunto dalla preseiza di precedenti penali, peraltro risalenti nel tempo e privi di attualità. Il ricorrente riporta le motivazione dell'ordinanza del Gip del 9/11/2023, evidenziando che: a. il provvedimento cautelare genetico riguarda solo la conte- stazione di cui al capo 3); b. all'esito delle indagini preliminari il OL non è stato indagato per reati contro il patrimonio commessi in concorso con gli altri soggetti colpiti dall'ordinanza; c. il OL, nel procedimento, non è inserito in un contesto associativo né viene ipotizzata la realizzazione del fatto di cui al capo 14) in concorso con altri indagati;
d. nel corso delle indagini rTeliminari e all'esito della perquisizione non è stato rinvenuto materiale idoneo a sostenere che l'indagato sia coinvolto con gli altri coindagati in un giro d'affari per la commissione di furti e successiva ricettazione e riciclaggio;
e. il OL, con riferimento al veicolo rinve- nuto, non ha subito alcun provvedimento coercitivo ma è stato deferito a piede libero all'autorità giudiziaria. Secondo la tesi difensiva, la motivazione resa dal GIP ipotizza l'esigenza cautelare, prevista dall'art. 274 co. 1 lett. a) cod. proc. pen., mai prospettata nell'ordinanza genetica per nessuno degli indagati. Inoltre, il provvedimento genetico non spiegherebbe quali siano le esigenze attinenti alle indagini, ormai concluse, relative ai fatti per cui si procede, in rela- zione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova, formulando sostanzialmente un ipotetico rischio in maniera del tutto apodittica, senza alcuna indicazione delle circostanze di fatto da cui rilevarlo. L'unica circostanza rilevata a tal fine sarebbe la mancata risposta in sede di inter- rogatorio, cui viene condizionata esplicitamente l'attenuazione della misura. In relazione all'ordinanza, oggi impugnata, il ricorrente ne rileva sia la con- trarietà alle norme di legge che il difetto di motivazione in quanto il tribunale ri- chiamerebbe la giurisprudenza di legittimità in relazione all'art. 275 co. 4 cod. proc. pen., laddove consente l'applicazione della misura coercitiva all'ultrasettan- tenne, fondando il rischio di recidiva unicamente sui precedenti dell'imputato e sulle sue relazioni con soggetti 'ndranghetisti, senza valutare la risalenza dei fatti rispetto all'applicazione della misura, l'assenza di elementi tali da far ritenere l'at- tualità di un'attività criminale come quella contestata, :'assenza di precedenti o pendenze dal momento della scarcerazione avvenuta il 4/3/2017 ed, infine, l'as- senza di contestazioni al di là di quelle di cui al capo 3). Viene ritenuta non condivisibile la motivazione del provvedimento impu- gnato laddove sottolinea il rinvenimento dell'autovettura rubata al momento dell'esecuzione dell'ordinanza come indice della dedizione dell'indagato ad attività 3 delittuose dell'indagato e l'intraneità dello stesso a circuiti delinquenziali di elevato spessore criminale. Sul punto espressamente la difesa ribadisce che la violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 è cessata il 7/4/2022, tanto che null'altro è stato rilevato a carico del OL, pur essendo proseguite le attività di indagine, né sussisteva al mo- mento dell'arresto alcun elemento idoneo a dimostrare il rischio di recidiva, mentre ON ZO e NO RA non risultano coinvolti nel reato di cui all'art. 73 a carico dell'imputato. Si ribadisce che per il fatto contestato al capo 14) (delitto di ricettazione), per il quale il OL è l'unico indagato, lo stesso non è stato sottoposto ad alcun provvedimento coercitivo e dalle indagini non è emerso alcun coinvolgimento in ipotesi analoghe di furto, ricettazione e riciclaggio di autoveicoli. Pertanto, si defi- nisce apparente e contraddittoria la motivazione dell'impugnato provvedimento laddove conclude per la certezza del pericolo di reiterazione del reato tale da de- rogare il divieto di cui all'art. 275 co. 4 cod. proc. pen. Si contesta la valorizzazione in senso negativo del grave lutto per la perdita della figlia subito dal ricorrente allorquando avrebbe dovuto avere una valenza di segno opposto. Una mera formula di stile viene definita la considerazione dell'inadegua- tezza di particolari modalità di controllo come il braccialetto elettronico. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Il PG ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati. Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motiva- zione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cau- telare, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argo- mentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto. Ne deriva il proposto ricorso va rigettato. 2. Va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione 4 con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che ri- guardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valuta- zione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). Conseguentemente, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il com- pito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475); Parametro ermeneutico centrale ai fini della delimitazione della cognizione della Corte in materia cautelare è quello secondo il quale non è conferita a que- sto giudice di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi;
e non è dato nem- meno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Donde l'inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., tra le altre, Sez.1, n.7445/2021). 3. Va anche ricordato che, secondo il costante orientamento di codesta Corte, la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'i- stanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo proprio di questo tipo d'impugnazione, per cui la sua cogni- zione non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del prov- vedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Il giudice, pertanto, non deve riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura stessa, ma solo stabilire se il provve- dimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in 5 relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, ido- nei a modificare il quadro probatorio o ad influire sull'esigenza della misura cau- telare, fermo restando il dovere, in ogni caso, e cioè anche indipendentemente da qualsiasi sollecitazione dell'interessato, di revocare immediatamente la misura al- lorché ne siano venute meno le condizioni di applicabilità (ex multis, Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Rv. 201863). A differenza del riesame, la cognizione del giudice d'appello cautelare, a differenza di quanto previsto per il riesame, quale mezzo totalmente devolutivo, è limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame e a quelli ad essi strettamente connessi, pur non essendo condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomen- tazioni in diritto poste a base della decisione impugnata Sez. 3, n. 28253 del 9/6/2010 B. Rv. 248135; Sez. 2, n. 18057 del 1/4/2014, Campana, Rv. 259712; Sez. 5, n. 30828 del 29/5/2014, Rv. 260484) L'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strut- turale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; ne deriva che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'in- dicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Sez. 5, n. 9432 del 12/1/2017, Cimino, Rv. 269098 4. Tanto premesso, non colgono nel segno le doglianze proposte dal difen- sore ricorrente che non vi sia stata adeguata valutazione dell'età avanzata del suo assistito. Il tribunale milanese, con motivazione logica e congrua e corretta in punto di diritto, dà, infatti, conto dei motivi per cui ritiene che permangano le esigenze cautelari di particolare gravità e per cui non viene ritenuta sufficiente la misura degli arresti domiciliari anche con l'eventuale adozione del braccialetto elettronico. Il giudice del gravame cautelare ha motivatamente escluso che l'età dell'in- dagato possa integrare un fatto nuovo idoneo a influire 5u11'esigenza della misura custodiale e ha formulato un giudizio di persistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza sorretto da motivazione immune da censure. In particolare, nel provvedimento impugnato il tribunale ha correttamente valorizzato i caratteri dell'attività di spaccio posta in essere dal ricorrente, non episodica né occasionale, bensì strutturata (attraverso plurimi canali di approvvi- gionamento e vari collaboratori) al quale il ricorrente era estremamente dedito (circostanza dimostrata anche dal fatto che l'attività di spaccio non si fosse inter- rotta nemmeno in seguito all'arresto del fornitore). 6 A tali aspetti -come si legge nell'ordinanza impugnata- si aggiungono, pe- raltro, il contesto in cui l'attività di spaccio veniva svolta e l'allarmante personalità del ricorrente, delineata non solo dalla oggettiva gravità dei precedenti penali, bensì anche dalla capacità in concreto dimostrata di mantenere inalterati contatti e relazioni illecite nel circuito della criminalità organizzata, nonostante egli fosse stato già sottoposto ad un periodo di detenzione. Pacifica, dunque, la incontesta- bile insofferenza dello stesso al rispetto delle prescrizioni impostegli e, per l'effetto, del mancato conseguimento di qualsivoglia effetto dissuasivo, ottenibile soltanto attraverso l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Con motivazione priva di aporie logiche il giudice del gravame cautelare dà atto che il OL, dopo una carcerazione di circa trent'anni è risultato ancora pienamente inserito nell'ambiente criminale della ndrangheta, intrattenendo rap- porti con elementi della stessa e gestendo un'attività di spaccio ampia, con la partecipazione e il sostegno del proprio ambiente familiare. Il tribunale, in altri termini, rinviene unicamente nelle caratteristiche dell'attività di spaccio di cocaina le esigenze cautelari. Il OL, peraltro gravato da precedenti gravissimi, non solo manteneva inalterate le relazioni con più persone affiliate alla locale cosca di 'ndrangheta, ma gestiva un'ampia attività di spaccio con plurimi canali di approvvigionamento, tanto -come si diceva in precedenza- da non avere interruzioni nemmeno dopo l'arresto del principale fornitore albanese Shyti. Si avvaleva, inoltre, di diversi col- laboratori e godeva dell'appoggio dei propri familiari che prendevano parte alla riscossione del denaro, come nel caso della moglie. Proprio la connivenza dei familiari -secondo la logica motivazione del prov- vedimento impugnato- ha contribuito ad escludere l'adeguatezza degli arresti do- miciliari all'interno di un ambiente pienamente partecipe delle attività illegali. Pienamente logico appare anche il ragionamento che esclude la possibilità di adottare la limitazione del braccialetto elettronico che nessun impedimento po- trebbe rappresentare alle potenziali condotte delittuose di spaccio realizzabili presso il suo domicilio. 5. L'ordinanza impugnata, pertanto, opera un buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di misure cau- telari personali, le qualificate esigenze cautelari richieste dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. si distinguono da quelle ordinarie solo per il grado del pericolo, nella specie di reiterazione, in quanto, a fronte dell'elevata probabilità di rinnovazione dell'attività delittuosa richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., è neces- saria la certezza che l'indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di 7 Il C sigliere estensore quello per cui si procede (cfr. Sez. 6, n. 7983 del 01/02/2017, Rotunno, Rv. 269167 che ebbe a rigettare il ricorso dell'imputato avverso l'ordinanza del Tribu- nale del riesame che, confermando la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti del ricorrente, ultrasettantenne, aveva ravvisato la sussi- stenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nella quantità di precedenti penali e giudiziari per delitti relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, alcuni dei quali commessi mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ri- tenendoli sintomatici della sua insofferenza a qualunque prescrizione e della pos- sibilità di conseguire un effetto dissuasivo solo in via coatta attraverso la custodia cautelare;
conf. Sez. 2, n. 32472 del 08/06/2010, Bozidarevic, Rv. 248352 - 01). 6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Presi,nte