Sentenza 17 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2018, n. 47291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47291 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: EL OR LI, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 14.11.2017; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PM, in persona del sost. Proc. Gen. dott. Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Massimiliano Cataldo, in sostituzione dell'Avv. Antonio Buttazzo, in difesa del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 31.5.2017 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto LI EL OR responsabile dei reati di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale in concorso (con EA PE) e, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla pure contestata recidiva, riuniti i fatti nel vincolo della continuazione ed applicata la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed Euro 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, applicando inoltre al prevenuto la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;
2. la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 14.11.2017 ha parzialmente riformato quella del Tribunale escludendo la aggravante dell'avere agito in più persone riunite contestata sul delitto di rapina e, quindi, riducendo la pena inflitta al EL OR a quella di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed Euro 500 di multa;
ha pertanto revocato la pena accessoria e confermato nel resto la sentenza di primo grado;
3. ricorre per Cassazione, tramite il difensore, LI EL OR lamentando:
3.1 violazione e falsa applicazione dell'art. 99 cod. pen., difetto di motivazione circa la contestata recidiva: rileva, infatti, che la recidiva è stata nel caso di specie ritenuta sulla scorta della mera constatazione dei precedenti penali omettendo ogni pur doverosa motivazione circa i relativi presupposti che, alla luce della natura dei fatti, della distanza temporale, del margine di omogeneità tra le varie condotte, del carattere occasionale o meno della ricaduta, avrebbero consentito e nel contempo imposto di verificare se il nuovo episodio fosse effettivamente o meno espressione di aumentata pericolosità del reo;
3.2 violazione e falsa applicazione dell'art. 62bis e dell'art. 69 cod. pen., carenza ed illogicità della motivazione sul giudizio di valenza: rileva che entrambi i giudici di merito hanno ritenuto le circostanze attenuanti generiche laddove la Corte territoriale aveva escluso l'aggravante dell'avere agito in più persone riunite e che tale decisione avrebbe dovuto portare ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle residue aggravanti avendo invece confermato il giudizio di equivalenza senza tuttavia una idonea motivazione.
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1 Il primo motivo, attinente la ritenuta recidiva, è infatti precluso in questa sede non avendo la relativa doglianza formato oggetto di motivo di appello;
è noto, infatti, che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (cfr., Cass. Pen., 2, 19.4.2013 n. 22.362, Di Domenica;
Cass. Pen., 5, 23.4.2013 n. 28.514, Grazioli Ghathier;
Cass. Pen., 2, 29.1.2016 n. 6.131, Menna;
Cass. Pen., 2, 17.2.2017 n. 13.826, Bolognese, resa in una fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello).
4.2 Inammissibile è anche il secondo motivo. Va rilevato, infatti, che, con l'atto di appello proposto nell'interesse dell'odierno ricorrente non era stato sollecitato alcun diverso bilanciamento delle circostanze;
era invece accaduto che la Corte di Appello avesse escluso la aggravante dell'avere agito in più persone riunite (art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.) in accoglimento dell'appello proposto nell'interesse del coimputato avendo tuttavia considerato trattarsi di una aggravante "oggettiva" la cui esclusione non poteva che essere pronunciata anche nei confronti del correo, ovvero del EL OR che, tuttavia, con l'atto di appello, non aveva articolato alcuna censura sul punto. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che la richiesta di riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, pur costituente "motivo nuovo" contenuto in una memoria tardivamente presentata, non preclude al giudice d'appello la possibilità di effettuare anche d'ufficio il giudizio di comparazione a norma dell'art. 69, cod. pen. (cfr., Cass. Pen., 3, 10.3.2011 n. 18.896, Riccio). È pur vero, però, che la esclusione, per l'odierno ricorrente, della aggravante contestata sul delitto di rapina è intervenuta, come appena chiarito, in forza dell'effetto estensivo dell'accoglimento del motivo di appello proposto nell'interesse del coimputato e, dunque, in assenza di ogni sollecitazione da parte del EL OR;
la Corte di Appello, pertanto, non aveva alcun obbligo di motivare in merito al (rinnovato) giudizio di bilanciamento non essendone stata investita né con l'atto di appello né successivamente sia pure oltre i termini di cui agli artt. 581 584, comma 4 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 26.6.2013 n. 40.997, Petito). Non è nel contempo inutile ribadire che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub).
4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di ELiro 2.000 alla Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 ottobre 2018 Sentenza a motivazione semplificata Il C sigliere e