TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.9514 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. DELLO IOIO ILARIA Parte_1 per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. AMMIRATI CINZIA per Controparte_1 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO
EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 4.4.2013, che dall'unione coniugale non erano nati figli e che la moglie si era già allontanato dalla casa familiare - hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché il successivo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, così come ribadito nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
6.5.2025, alle seguenti condizioni: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via Lucio Mario Perpetuo, 5 unitamente ai mobili, arredi
e pertinenze, viene assegnata al marito in quanto proprietario e perché la moglie si è già trasferita in America;
3. Le parti provvederanno autonomamente al loro sostentamento;
4. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con della validità per l'espatrio.”;
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza e vivendo i coniugi già separati di fatto, nulla osta alla pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni concordate, con la specificazione che, in assenza di figli conviventi, l'assegnazione della ex casa familiare al marito va intesa come attribuzione allo stesso del godimento esclusivo dell'immobile, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui alla separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
, coniugati in Roma il 4.4.2013, alle condizioni congiunte CP_1
riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 22,
Parte 1, Serie 10, Anno 2013);
- spese alla sentenza definitiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.9514 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. DELLO IOIO ILARIA Parte_1 per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. AMMIRATI CINZIA per Controparte_1 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO
EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 4.4.2013, che dall'unione coniugale non erano nati figli e che la moglie si era già allontanato dalla casa familiare - hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché il successivo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, così come ribadito nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
6.5.2025, alle seguenti condizioni: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via Lucio Mario Perpetuo, 5 unitamente ai mobili, arredi
e pertinenze, viene assegnata al marito in quanto proprietario e perché la moglie si è già trasferita in America;
3. Le parti provvederanno autonomamente al loro sostentamento;
4. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con della validità per l'espatrio.”;
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza e vivendo i coniugi già separati di fatto, nulla osta alla pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni concordate, con la specificazione che, in assenza di figli conviventi, l'assegnazione della ex casa familiare al marito va intesa come attribuzione allo stesso del godimento esclusivo dell'immobile, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui alla separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
, coniugati in Roma il 4.4.2013, alle condizioni congiunte CP_1
riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 22,
Parte 1, Serie 10, Anno 2013);
- spese alla sentenza definitiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi