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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/11/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
n.6915/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Trani, Eugenio
NE BE, nella presente controversia tra
, con l'assistenza e la difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. PINTO MICHELE -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e la difesa dell'avv. VILLASMUNTA CP_1
LA -c.f. ; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 04/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 – applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di malattia denunciata in data 27/06/2021) – ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale per le menomazioni di CP_1 grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, l'espletata istruttoria ha asseverato la fondatezza della prospettazione attorea in ordine alla
1 caratterizzazione morbigena delle mansioni svolte e dell'ambiente di lavoro frequentato dalla parte ricorrente nell'arco temporale allegato in ricorso.
Nondimeno – in ordine alla quantificazione dei postumi scaturiti dalla malattia contratta – la consulenza tecnica espletata in corso di causa – le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate – ha valutato il danno biologico subito dalla parte ricorrente nella misura del 7%.
Le spese processuali - liquidate come da infrascritto dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito dello scaglione di riferimento (Euro 5.200-26.000) tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate, dell'esito del giudizio e dell'attività istruttoria espletata - seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' con distrazione CP_1 in favore del procuratore anticipatario.
Analogamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio - nella misura già liquidata con separato decreto - seguono la soccombenza e vengono poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad CP_1 erogare alla parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 7%, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-condanna l' alla rifusione delle spese processuali in CP_1 favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro
2.697,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, CAP e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 04/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(Eugenio NE BE)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Trani, Eugenio
NE BE, nella presente controversia tra
, con l'assistenza e la difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. PINTO MICHELE -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e la difesa dell'avv. VILLASMUNTA CP_1
LA -c.f. ; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 04/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 – applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di malattia denunciata in data 27/06/2021) – ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale per le menomazioni di CP_1 grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, l'espletata istruttoria ha asseverato la fondatezza della prospettazione attorea in ordine alla
1 caratterizzazione morbigena delle mansioni svolte e dell'ambiente di lavoro frequentato dalla parte ricorrente nell'arco temporale allegato in ricorso.
Nondimeno – in ordine alla quantificazione dei postumi scaturiti dalla malattia contratta – la consulenza tecnica espletata in corso di causa – le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate – ha valutato il danno biologico subito dalla parte ricorrente nella misura del 7%.
Le spese processuali - liquidate come da infrascritto dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito dello scaglione di riferimento (Euro 5.200-26.000) tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate, dell'esito del giudizio e dell'attività istruttoria espletata - seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' con distrazione CP_1 in favore del procuratore anticipatario.
Analogamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio - nella misura già liquidata con separato decreto - seguono la soccombenza e vengono poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' ad CP_1 erogare alla parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 7%, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-condanna l' alla rifusione delle spese processuali in CP_1 favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro
2.697,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, CAP e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 04/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(Eugenio NE BE)
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