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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 3728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3728 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa GA SI Presidente rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E
nella causa civile in grado di appello n. 2268/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Tumiotto e dalla Parte_1
Legalelia Sta S.r.l., in persona dell'Avv. Francesco Elia, elettivamente domiciliata in
Roma al Largo Toniolo, n. 6 APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Scarlato, per procura generale alle liti n. 37875/7313 del 22.03.24, per rogito del Notar Persona_1 di Roma, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Metropolitana dell' CP_1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 1943/2024 del 16 febbraio 2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 17.1.2023 esponeva che, con lettera spedita il 4 Parte_1
1 CP_ novembre 2021, l' le aveva richiesto la restituzione di euro 8.996,40 a titolo somma indebitamente percepita per gli anni 2020 e 2021 a titolo di assegno sociale derivante dalla trasformazione dell'assegno di invalidità civile, nonché di ratei della pensione di reversibilità con decorrenza dal dicembre 2018; e ciò per il superamento dei redditi rilevanti.
Chiedeva al Tribunale di accertare l'insussistenza dell'indebito in quanto: il lieve scostamento tra i redditi percepiti nel 2020 ed il limite di reddito fissato per il medesimo anno escludeva il dolo;
non vi era stato superamento del limite di reddito per l'anno 2021.
Si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse ragioni. CP_1
All'esito del giudizio, il Tribunale - con la sentenza n. 1943/2024 - così statuiva: CP_ «
1. Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto dichiara non ripetibile dall'
l'importo pari ad euro 4123,35; 2. Accerta e dichiara tenuta la ricorrente a restituire CP_ all' euro 4.873,05;
3. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali».
Il primo giudice fondava tale decisione sulle seguenti argomentazioni: «Per l'anno CP_ 2021 alla luce del disposto normativo indicato da parte e dell'indirizzo espresso dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 5271/17, occorre verificare se sussista o meno il superamento del limite di legge per i redditi diversi da quelli pensionistici, maturati nell'anno 2020. A tal fine la dichiarazione dei redditi della ricorrente prodotta da parte ricorrente dà conto di un reddito complessivo pari ad euro 12.486 come da modello Cud prodotto 2021, al di sotto dunque del limite di legge. Il modello di dichiarazione di redditi CP_ prodotto in corso di causa dall' non è invece dirimente, atteso che attiene ai redditi percepiti nel 2021 e non a quelli percepiti nel 2020 dalla ricorrente, in difformità dal citato indirizzo della Suprema Corte. L'importo richiesto in restituzione per l'anno 2021 deve pertanto essere dichiarato irripetibile.
In ragione della parziale soccombenza reciproca le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti».
Avverso tale decisione proponeva appello – limitatamente alla statuizione concernente la regolamentazione in ordine alle spese di lite - sulla Parte_1 base di un unico motivo denominato: “Sul principio di soccombenza quale criterio di regolazione delle spese di lite – sussistenza”. L'appellante censurava la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto sussistere una ipotesi di soccombenza reciproca che, invece, non esisteva (in quanto la domanda giudiziaria proposta era solo una, “ossia di CP_ eliminazione del debito contestato con la nota del 04.09.2021”, sicché non
2 sussistevano né una pluralità di domande né una pluralità di capi della medesima domanda)
e aveva violato il cd. “principio di causalità” in ordine alle spese. Evidenziava che l'accoglimento parziale dell'unico capo di domanda non determinava soccombenza reciproca e che, in applicazione del principio di causalità, posto che solo con l'azione giudiziaria era stato possibile ridurre del 50% il debito contestato, originariamente pari ad euro 8.996,40 e ridotto ad euro 4.875,05, il Tribunale avrebbe dovuto “riconoscere le spese legali alla parte vincitrice, magari con compensazione del 50% della spesa ossia in proporzione alla quota di vittoria”.
Pertanto, così concludeva: “In riforma della sentenza impugnata, condannare controparte alla rifusione nella quantità del 50% della tariffa forense, degli onorari, diritti
e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari, per le motivazioni tutte espresse in narrativa”, con vittoria di spese da distrarsi.
L' si costituiva sostenendo la correttezza della pronuncia del Tribunale con CP_1 particolare riguardo alla compensazione delle spese di lite, considerato il notevole ridimensionamento della pretesa e chiedeva, pertanto, il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
All'udienza del 12.11.2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello - limitato alla pronuncia sulle spese - merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
La doglianza dell'appellante – volta a censurare la compensazione delle spese di lite in ragione della ritenuta soccombenza reciproca – è fondata.
In proposito giova richiamare l'autorevole orientamento espresso da Sez. U - ,
Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, secondo cui “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
3 Orbene, nella specie, la domanda proposta nell'originario ricorso aveva il seguente tenore: “accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 8.996,40, per le motivazioni tutte espresse in narrativa”.
Appare evidente che si tratta di una domanda unica, non articolata in più capi. Ne segue che la pronuncia del giudice - che ha ritenuto non ripetibile l'importo di euro CP_ 4.123,35, essendo, invece, dovuta la restituzione all' della somma di euro 4.873,05 – ha comportato un accoglimento parziale della domanda articolata in un unico capo. È da escludere, dunque, alla luce del principio innanzi richiamato (di recente confermato da
Sez. 2, Sentenza n. 13827 del 17/05/2024 e Sez. 5, Sentenza n. 25461 del 2025), un'ipotesi di reciproca soccombenza.
Ne segue che la sentenza impugnata va sul punto riformata e, avuto riguardo ai limiti di accoglimento dell'originaria domanda, appare equo compensare le spese del primo grado in ragione di metà; la residua quota delle spese stesse va posta a carico dell' , che all'esito del giudizio innanzi al Tribunale è risultato parzialmente CP_1 soccombente (cfr., per un caso analogo, Sez. L, Ordinanza n. 23853 del 2025, in cui la
S.C. ha provveduto alla parziale compensazione delle spese di lite).
Ciò posto, tenuto conto dell'oggetto della causa (che riguarda la materia previdenziale), dello scaglione di riferimento (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), delle attività in concreto prestate (che comprendono, nel giudizio di primo grado, anche la fase istruttoria essendo stata prodotta, in corso di causa, documentazione reddituale su ordine del Tribunale) e delle questioni trattate (invero semplici), le varie fasi possono essere liquidate in complessivi euro 3.100,00 (fase di studio: euro 600,00; fase introduttiva: euro
500,00; fase di trattazione/istruttoria: euro 900,00; fase decisoria: euro 1.100,00).
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia nel presente grado, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007,
4 conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del
2023).
Pertanto, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, sicché lo scaglione di riferimento è quello da 1.100,01 euro fino a 5.200,00 euro
Le spese del grado si liquidano, dunque, come da dispositivo, tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3, Ordinanza n.
10206 del 16/04/2021).
Le spese di entrambi i gradi vanno distratte in favore dei procuratori di
[...]
antistatari. Parte_1
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, previa compensazione CP_ delle spese del primo grado di giudizio nella misura di metà, condanna l' a rifondere a la residua quota delle spese stesse, liquidate per l'intero in euro Parte_1
3.100,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di , antistatari;
Parte_1
CP_
- condanna l' a rifondere a le spese del presente grado del giudizio, Parte_1 liquidate in euro 1.000,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di , antistatari. Parte_1
Il Presidente est.
GA SI
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