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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 438/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 05/12/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 49/2023 depositato il 04/01/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belmonte Mezzagno
elettivamente domiciliato presso Comune Di Belmonte Mezzagno Comune 90031 Belmonte
Resistente_1
di CC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Palermo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 - CF_Resistente_1 Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1731/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 3 e pubblicata il 06/06/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090009203410000 RITENUTE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090009203410000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090009203410000 IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.49/2023 RGA, l'Agenzia delle Entrate di Palermo ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.1731/2022, depositata il 06/06/2022, avente ad oggetto 7 estratti di ruolo di cui alle relative cartelle di pagamento, emesse nei confronti di Resistente_2
.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, annullando limitatamente la cartella di pagamento n.29620090009203410000.
L'Agenzia appellante ha rilevato l'errata motivazione della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 4 bis del DPR n. 602/73 e dell'art. 19 del D.lgs. n. 546/92.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate- ON , depositando controdeduzioni con cui ha ribadito la legittimità del proprio operato.
Non si sono costituiti i giudizio il sig. Resistente_2 ed i Comuni di CC e Belmonte Mezzagno.
All'udienza del 5 dicembre 2024, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia fondato.
Preliminarmente, la Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate ha documentato la regolare costituzione del contraddittorio mediante notifica dell'appello con spedizione all'indirizzo PEC "Email_4” presso il domicilio eletto di Resistente_2 (Avv. Difensore_2) con la produzione in giudizio dell'avviso di accettazione e di consegna attestante la data di ricezione (04/01/2023).
Invero, il contribuente fonda il ricorso introduttivo del giudizio sulla asserita cognizione di pretese erariali, di cui sarebbe venuto a conoscenza con il rilascio di n. 7 “estratti di ruolo semplificati” da parte dell'Agente della ON. Orbene, secondo la Suprema Corte (SS. UU. n.19704/15) è ammessa la possibilità per il contribuente di impugnare atti impositivi dei quali sia venuto comunque a conoscenza, a prescindere dalla formale notificazione degli stessi, ma deve tuttavia osservarsi che il contribuente resta comunque soggetto al rispetto del termine di impugnazione di 60 giorni dalla indicata conoscenza (Cass. n. 13854/17).
Deve allora evidenziarsi che il documento prodotto dal contribuente non appare idoneo a far ritenere che la conoscenza della cartella e del ruolo impugnati siano avvenuti alla data indicata nell'estratto di ruolo prodotto, posto che detto documento non ha alcuna valenza probatoria della certezza della data di emissione in esso indicata.
D'altra parte, occorre esaminare gli effetti dell'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis.
Il Collegio, ritiene che la citata norma sopravvenuta si applichi ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo,
l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile (Cass. SS.UU. n.26283/2022).
In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che le relative previsioni del citato comma 4 bis sulla limitata impugnabilità presuppongono un interesse ad agire che va dimostrato. E se il pregiudizio è sorto prima della proposizione del ricorso, può invocarsi la rimessione in termini, istituto applicabile anche al processo tributari.
Nella specie nessuna prova è stata fornita sul pregiudizio, né alcuna richiesta di rimessione in termini è stata formulata al fine di dimostrare l'interesse ad agire in base al citato comma 4 bis.
Riguardo, poi all'eccezione di prescrizione, il Collegio ritiene di aderire al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimus Cass. Civ. n.15604/2020), in base alla quale risulta che - quando il ricorrente ha ricevuto la notifica della precedente cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come l'estratto di ruolo - la prescrizione non possa essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art.100 c.p.c. dal momento che, in difetto di un'azione esecutiva in atto, non è ammessa l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella.
Ciò in quanto, con riferimento alla prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della cartella, una diversa tesi implicherebbe rimettere in termini il ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. Mentre, in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore difetti di interesse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. Sgravio.
Per le suesposte considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, con conseguente dichiarazione inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente anche con riguardo all'estratto di ruolo di cui alla cartella di pagamento n.29620090009203410000.
La parziale novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ - in parziale riforma della sentenza
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.1731/2021, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio anche avverso l'estratto di ruolo di cui alla cartella di pagamento n.29620090009203410000.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
SE GR SE La CA
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 05/12/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 49/2023 depositato il 04/01/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Belmonte Mezzagno
elettivamente domiciliato presso Comune Di Belmonte Mezzagno Comune 90031 Belmonte
Resistente_1
di CC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Palermo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 - CF_Resistente_1 Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1731/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 3 e pubblicata il 06/06/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090009203410000 RITENUTE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090009203410000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090009203410000 IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.49/2023 RGA, l'Agenzia delle Entrate di Palermo ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.1731/2022, depositata il 06/06/2022, avente ad oggetto 7 estratti di ruolo di cui alle relative cartelle di pagamento, emesse nei confronti di Resistente_2
.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, annullando limitatamente la cartella di pagamento n.29620090009203410000.
L'Agenzia appellante ha rilevato l'errata motivazione della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 4 bis del DPR n. 602/73 e dell'art. 19 del D.lgs. n. 546/92.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate- ON , depositando controdeduzioni con cui ha ribadito la legittimità del proprio operato.
Non si sono costituiti i giudizio il sig. Resistente_2 ed i Comuni di CC e Belmonte Mezzagno.
All'udienza del 5 dicembre 2024, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia fondato.
Preliminarmente, la Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate ha documentato la regolare costituzione del contraddittorio mediante notifica dell'appello con spedizione all'indirizzo PEC "Email_4” presso il domicilio eletto di Resistente_2 (Avv. Difensore_2) con la produzione in giudizio dell'avviso di accettazione e di consegna attestante la data di ricezione (04/01/2023).
Invero, il contribuente fonda il ricorso introduttivo del giudizio sulla asserita cognizione di pretese erariali, di cui sarebbe venuto a conoscenza con il rilascio di n. 7 “estratti di ruolo semplificati” da parte dell'Agente della ON. Orbene, secondo la Suprema Corte (SS. UU. n.19704/15) è ammessa la possibilità per il contribuente di impugnare atti impositivi dei quali sia venuto comunque a conoscenza, a prescindere dalla formale notificazione degli stessi, ma deve tuttavia osservarsi che il contribuente resta comunque soggetto al rispetto del termine di impugnazione di 60 giorni dalla indicata conoscenza (Cass. n. 13854/17).
Deve allora evidenziarsi che il documento prodotto dal contribuente non appare idoneo a far ritenere che la conoscenza della cartella e del ruolo impugnati siano avvenuti alla data indicata nell'estratto di ruolo prodotto, posto che detto documento non ha alcuna valenza probatoria della certezza della data di emissione in esso indicata.
D'altra parte, occorre esaminare gli effetti dell'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis.
Il Collegio, ritiene che la citata norma sopravvenuta si applichi ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo,
l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile (Cass. SS.UU. n.26283/2022).
In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che le relative previsioni del citato comma 4 bis sulla limitata impugnabilità presuppongono un interesse ad agire che va dimostrato. E se il pregiudizio è sorto prima della proposizione del ricorso, può invocarsi la rimessione in termini, istituto applicabile anche al processo tributari.
Nella specie nessuna prova è stata fornita sul pregiudizio, né alcuna richiesta di rimessione in termini è stata formulata al fine di dimostrare l'interesse ad agire in base al citato comma 4 bis.
Riguardo, poi all'eccezione di prescrizione, il Collegio ritiene di aderire al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimus Cass. Civ. n.15604/2020), in base alla quale risulta che - quando il ricorrente ha ricevuto la notifica della precedente cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come l'estratto di ruolo - la prescrizione non possa essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art.100 c.p.c. dal momento che, in difetto di un'azione esecutiva in atto, non è ammessa l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella.
Ciò in quanto, con riferimento alla prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della cartella, una diversa tesi implicherebbe rimettere in termini il ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. Mentre, in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore difetti di interesse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. Sgravio.
Per le suesposte considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, con conseguente dichiarazione inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente anche con riguardo all'estratto di ruolo di cui alla cartella di pagamento n.29620090009203410000.
La parziale novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ - in parziale riforma della sentenza
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.1731/2021, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio anche avverso l'estratto di ruolo di cui alla cartella di pagamento n.29620090009203410000.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
SE GR SE La CA