Sentenza 19 gennaio 2010
Massime • 1
Nell'ipotesi di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo, le richieste di termine a difesa e di applicazione alternativa di uno dei riti speciali previsti nell'art. 444 e nell'art. 442 cod. proc. pen. vengono riconosciute all'imputato quali facoltà che il medesimo può esercitare subito dopo l'udienza di convalida, ossia a partire da quel momento processuale fino alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Ne consegue che, nell'ambito di questo arco temporale, l'imputato è legittimato a richiedere prima il termine per preparare la sua difesa e, successivamente, uno dei riti speciali.
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 13 maggio 2021, iscritta al n. 169 del registro ordinanze del 2021, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale «nella parte in cui prevedono il diritto ad un termine a difesa soltanto a seguito dell'apertura del dibattimento, invece di prevedere la possibilità di accedere ai riti alternativi anche all'esito del termine a difesa eventualmente richiesto», in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, …
Leggi di più… - 2. Diritto di difesa effettivo impone scelta rito alternativo nel direttissimo (Corte Cost. 243/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 dicembre 2022
La necessità di una piena garanzia del diritto di difesa, che si traduce nel carattere effettivo della scelta sui riti alternativi per come assicurato dal riconoscimento di condizioni, materiali e temporali, che consentano all'imputato un'adeguata ponderazione della propria strategia processuale, vale a maggior ragione in un rito, quello direttissimo, segnato, come detto, da un rapido avvicendamento delle fasi processuali: illegittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale, in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza …
Leggi di più… - 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 2 dicembre 2022
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 13 maggio 2021, iscritta al n. 169 del registro ordinanze del 2021, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale «nella parte in cui prevedono il diritto ad un termine a difesa soltanto a seguito dell'apertura del dibattimento, invece di prevedere la possibilità di accedere ai riti alternativi anche all'esito del termine a difesa eventualmente richiesto», in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2010, n. 13118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13118 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 19/01/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 112
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 5360/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI IG, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 21 settembre 2007 emessa dalla Corte d'appello di Lecce;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore generale, Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 22 maggio 2007, appellata da BI GN, condannato alla pena di mesi sei di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p., perché, trovandosi in stato di arresti domiciliari, si era allontanato arbitrariamente dal luogo in cui era stato autorizzato a svolgere l'attività lavorativa.
Ricorre per cassazione l'imputato, per mezzo del suo difensore, censurando la sentenza impugnata per aver confermato la decisione del giudice di primo grado che ha rigettato la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato perché presentata tardivamente. Con un altro motivo deduce l'erronea qualificazione del fatto-reato, sostenendo che non si sarebbe trattato di evasione dal momento che l'imputato non ha mai voluto sottrarsi al controllo della pubblica autorità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è fondato.
Da quanto riportato nella sentenza d'appello risulta che in data 17.5.2007 veniva convalidato l'arresto dell'imputato e che in tale udienza quest'ultimo chiedeva termine a difesa ex art. 558 c.p.p., comma 7, che veniva concesso;
alla successiva udienza del 22.5.2007
l'imputato formulava richiesta di giudizio abbreviato, che veniva respinta dal giudice perché ritenuta tardiva, sul presupposto che avrebbe dovuto formularla "subito dopo" l'udienza di convalida. Si tratta di una lettura errata dell'art. 558 c.p.p., in quanto le richieste di termine a difesa e di applicazione alternativa di uno dei "riti speciali" previsti nell'art. 444 c.p.p. e nell'art. 442 c.p.p. vengono riconosciute all'imputato come facoltà che il medesimo può formulare subito dopo l'udienza di convalida, e cioè a partire da quel momento processuale fino alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (Sez. 2^, 26 giugno 1992, n. 8032, Gentili;
Sez. 6^, 23 ottobre 2008, n. 42696, La Gatta). Sicché nell'ambito di questo arco temporale l'imputato è legittimato a richiedere prima il termine per preparare la sua difesa e, successivamente, uno dei riti speciali.
Ne consegue che erroneamente la Corte d'appello di Lecce e, prima ancora, il Tribunale di Brindisi hanno ritenuto tardiva la richiesta di giudizio abbreviato per intempestività della relativa istanza, avanzata dall'imputato all'udienza successiva a quella di convalida, in cui il giudice aveva concesso il termine a difesa prima che fosse aperto il dibattimento.
Pertanto, le due sentenze di merito devono essere annullate, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi, perché proceda al giudizio abbreviato richiesto tempestivamente dall'imputato. Il secondo motivo deve intendersi assorbito dall'accoglimento del primo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella del Tribunale di Brindisi in data 22.5.2007 e dispone la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale per il giudizio abbreviato. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010