Sentenza 23 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2002, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2002 |
Testo completo
AULA "A" 476a 02 650/02 REPUBBLICA ITALIAN oggetto IN LAVORO CASSAZIONE LA CO SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PresidenteDott. PE IANNIRUBERTO Dott. NNi Mazzarella Rel. Consigliere R.G.N.12278/00 Dott. Guido VIDIRI Consigliere 6375 Consigliere Cron. Dott. Paolo STILE Consigliere BALLETTI Dott. Bruno ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD.04.12.2001 da I TAL IANE s.p.a. POS T E in persona del Presidente Prof. Avv. Enzo Cardi, rapp.to e difeso dall'avv. prof. Luigi Fiorillo, presso la quale elett.te domicilia in Roma, via Plinio, n. 21, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
A N G I E R I G I U S EP PE rapp.to e difeso dall'avv. Bellarmino Cianci, con il quale 4706 elett.te domicilia in Roma, via G. Nicotera, n. 24, presso lo 1 studio dell'avv. Stefano Micheli, giusta procura speciale a margine del controricorso, - controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ascoli 00297/99 del 07.05/18.06.1999, R.G. n. 00790/97, Piceno n. non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04 dicembre 2001 dal Relatore Cons. dott. NNi Mazzarella;
Udito l'avv. Luigi Fiorillo per la Poste Italiane s.p.a.; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. NNi Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 00295/95 resa il 20 ottobre 1995 il Pretore di Ascoli Piceno accoglieva la domanda proposta da PE IE contro l'Ente Poste Italiane, oggi Poste Italiane s.p.a., (in appresso solo Poste), diretta alla declaratoria della illegittimità del collocamento a riposo per il raggiungimento della massima anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, disposto dall'Ente del quale l'IE era dipendente in qualità di dirigente, dichiarava il diritto dell'IE a rimanere in servizio fino al compimento del 65° anno età, e condannava 1' Ente aldi 2 pagamento delle retribuzioni o degli emolumenti medio tempore non percepiti;
spese di causa compensate tra le parti. Il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava l'appello della Poste Italiane s.p.a., confermando la sentenza pretorile;
spese del grado a carico dell'Ente appellante. Osservava il Tribunale: il dipendente aveva esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'art. 16 del d.l. n. 503 del 1992 per la permanenza in servizio fino al 65 anno di età, e dunque ne aveva acquistato il diritto;
B l'art. 22 del contratto collettivo del novembre 1994 era nullo per detta clausola per contrasto con il principio inderogabile secondo solo per cui il rapporto di lavoro poteva essere risolto unilaterale о mutuo consenso e non per automatismo recessO allo spirare di un termine finale. Ricorre per cassazione avversO la predetta sentenza la Poste Italiane s.p.a. con due motivi di censura. Si è costituito con controricorso l'IE PE, depositando anche memoria illustrativa. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE dichiarata la improcedibilità del Va preliminarmente ricorso. Ai sensi dell'art. 369, secondo comma, c.p.c., insieme al ricorso deve essere depositata presso la Cancelleria di questa Corte, fra l'altro, copia autentica della sentenza О "della decisione impugnata a pena di improcedibilità". Nel caso in esame non risulta da alcuna parte una copia della sentenza impugnata con l'attestazione dell'autenticità del provvedimento, sicché va dichiarata la improcedibilità del ricorso, e Va condannata la Poste Italiane s.p.a. al rimborso in favore dell'IE, costituitosi in giudizio con controricorso e memoria illustrativa, delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
C orte dichiara improcedibile il ricorso, e la D ( condanna la Poste Italiane s.p.a. al rimborso in favore di IE PE delle spese del giudizio di cassazione in lire 20.000 (euro 1033 ), oltre a lire 3.000.000 (tremilioni, euro 1549,37) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 04 dicembre 2001. Il Consigliere est. Il Presidente NNi Mazzarella PE (IannirubertoGf seppe NN ella Pelle Phale