CASS
Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2024, n. 11180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11180 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AG ES, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza dell'8/08/2023 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame, ha sostituito a ES AG la misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Bari il 13/07/2023, con gli arresti domiciliari per due delitti: capo 1) Penale Sent. Sez. 6 Num. 11180 Anno 2024 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 22/02/2024 partecipazione all'associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pen. (sotto il profilo del met:odo e della finalità agevolatrice del sodalizio mafioso denominato «Società foggiana»), «da gennaio 2017 all'attualità»; capo 58) detenzione e ce:ssione di sostanza stupefacente del tipo cocaina «in epoca antecedente al 20 novembre 2017 fino al mese di marzo 2018», condotta aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pen. con riferimento al fine agevolativo. 2. Avverso detta ordinanza ES AG ha propostc ricorso, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 273, 416-bis.1 cod. pen. e art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per avere il provvedimento impugnato erroneamente protratto la gravità indiziarla della condotta partecipativa del ricorrente al sodalizio in esame "all'attualità", sebbene essa fosse cessata al massimo il 23 novembre 2018, data dell'ordinanza cautelare disposta nei confronti del vertice con la definitiva interruzione della gestione monopolistica della consorteria a Foggia e, conseguentemente, dell'apporto di AG in assenza di sue successive condotte oppure alla data del reato-fine di cui al capo 58) - marzo 2018 -, in ragione dell'assenza di elementi di collegamenti successivi. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 273, 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione per avere il provvedimento impugnato ritenuto il ricorrente, incensurato, partecipe dell'associazione indicata nonostante egli fosse costretto, quale spacciatore al dettaglio, ad aderire al sistema imposto dal cosiddetto direttorio e dai suoi capi, acquistando mensilmente dall'organizzazione quantitativi di cocaina per rivenderli ad un prezzo superiore stabilito dal "cartello", tanto da non ricevere alcuno stipendio e da non avere alcuna consapevolezza che il denaro alimentasse le casse della compagine mafiosa, così da doversi escludere l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., anche rispettò al reato-fine, in quanto il ricorrente era solo una vittima della 'Società foggiana". Inoltre, il Tribunale ha valorizzato il legame tra ES AG e il fratello, ER AG, ritenuto un noto pregiudicato vicino alla "batteria" mafiosa dei Francavilla, non coinvolto nel presente procedimento, e comunque senza che risulti che il ricorrente fosse stato, per ciò solo, messo a parte delle dinamiche interne al sodalizio. 3. In data 21 febbraio 2024 è pervenuta, via pec, nota difensiva dell'avvocato RE NO con la quale rappresenta che questa stessa Sezione ha emesso ordinanze di annullamento con rinvio in relazione a posizioni sovrapponibili a quelle dell'odierno ricorrente e relative alla medesima: ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. I due motivi, relativi esclusivamente alla gravità indiziaria e non anche all'attualità della pericolosità sociale del ricorrente, possono essere esaminati insieme perché strettamente connessi. 2.1. Nei limiti della cognizione cautelare non risulta illogica l'argomentazione del Tribunale, aderente alle puntuali e riscontrate risultanze investigative, che ha collocato le condotte contestate a ES AG, detto Sciaming, nel più ampio contesto di un organigramma associativo, di cui aveva piena consapevolezza, volto alla gestione monopolistica del mercato di stupefacenti a Foggia da parte della criminalità mafiosa locale. 2.2. Il provvedimento impugnato, con argomentazioni esenti da profili denunciabili in sede di legittimità, ha accertato il ruolo di partecipe del ricorrente in un contesto organizzato e stabilmente finalizzato allo smercio di stupefacenti a Foggia, sulla base di elementi convergenti costituiti: a) dalle intercettazioni, che fanno esplicito riferimento all'essere ES AG, Sciaming, ben consapevole di essere inserito nella catena di distribuzione del cosiddetto Sistema (pagg. 31- 33) ed in contatto con i vertici tramite TO BR;
b) dall'inserimento di AG nella lista sequestrata ad LE RI - vertice del cd Sistema - il 30 novembre 2018 con indicazione della cifra 40 relativa alla quantità mensile di grammi di cocaina fornitagli dal sodalizio (paci. 31-33, individuato anche come il "fratello di ER"); c) dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia SE IE e LO SA, secondo i quali nessuno era costretto a commettere delitti in materia di stupefacenti, ma chi lo faceva doveva operare per conto del sodalizio mafioso, pena il ricorso a ritorsioni, pur con la completa gestione della locale piazza di spaccio (pagg. 35-77); d) dal continuativo e capillare spaccio in una rete di controllo del territorio di più ampia portata e dal versamento mensile di euro 2000 nelle casse dell'associazione. 2.3.
Considerato che
il ricorso non contesta né l'esistenza di un'associazione a delinquere dedita al narcotraffico operante a Foggia, né la commissione del delitto di cui al capo 58), né gli esiti investigativi contenuti nel provvedimento impugnato, le censure proposte sono inammissibili in quanto, da un lato, volte soltanto a delimitare la data della permanenza del capo 1) agli arresti dei capi dell'associazione, circostanza sconfessata dalla nota del 28 luglio 2023 dei Carabinieri di Foggia;
dall'altro lato, a sollecitare, con argomentazioni di merito, una non consentita lettura alternativa del compendio probatorio che ipotizza, in 3 astratto ed in evidente contrasto con le risultanze valutate dal Tribunale, che AG fosse vittima dell'associazione. 2.4. Il motivo di ricorso, riguardante l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella sua doppia declinazione, è inammissibile per carenza di interesse. Costituisce orientamento costante di questa Corte quello secondo il quale, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse al ricorso quando l'indagato tende ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità, ovvero immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 dell'11/12/2018, Fucito, Rv. 275028). Nel caso di specie già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare di cui all'art. 275, conima 3, cod. proc. pen., sicché l'esclusione dell'aggravante non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole risultando, peraltro, identico, il termine di fase (Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237). 3. Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/02/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame, ha sostituito a ES AG la misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Bari il 13/07/2023, con gli arresti domiciliari per due delitti: capo 1) Penale Sent. Sez. 6 Num. 11180 Anno 2024 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 22/02/2024 partecipazione all'associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pen. (sotto il profilo del met:odo e della finalità agevolatrice del sodalizio mafioso denominato «Società foggiana»), «da gennaio 2017 all'attualità»; capo 58) detenzione e ce:ssione di sostanza stupefacente del tipo cocaina «in epoca antecedente al 20 novembre 2017 fino al mese di marzo 2018», condotta aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pen. con riferimento al fine agevolativo. 2. Avverso detta ordinanza ES AG ha propostc ricorso, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 273, 416-bis.1 cod. pen. e art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per avere il provvedimento impugnato erroneamente protratto la gravità indiziarla della condotta partecipativa del ricorrente al sodalizio in esame "all'attualità", sebbene essa fosse cessata al massimo il 23 novembre 2018, data dell'ordinanza cautelare disposta nei confronti del vertice con la definitiva interruzione della gestione monopolistica della consorteria a Foggia e, conseguentemente, dell'apporto di AG in assenza di sue successive condotte oppure alla data del reato-fine di cui al capo 58) - marzo 2018 -, in ragione dell'assenza di elementi di collegamenti successivi. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 273, 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione per avere il provvedimento impugnato ritenuto il ricorrente, incensurato, partecipe dell'associazione indicata nonostante egli fosse costretto, quale spacciatore al dettaglio, ad aderire al sistema imposto dal cosiddetto direttorio e dai suoi capi, acquistando mensilmente dall'organizzazione quantitativi di cocaina per rivenderli ad un prezzo superiore stabilito dal "cartello", tanto da non ricevere alcuno stipendio e da non avere alcuna consapevolezza che il denaro alimentasse le casse della compagine mafiosa, così da doversi escludere l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., anche rispettò al reato-fine, in quanto il ricorrente era solo una vittima della 'Società foggiana". Inoltre, il Tribunale ha valorizzato il legame tra ES AG e il fratello, ER AG, ritenuto un noto pregiudicato vicino alla "batteria" mafiosa dei Francavilla, non coinvolto nel presente procedimento, e comunque senza che risulti che il ricorrente fosse stato, per ciò solo, messo a parte delle dinamiche interne al sodalizio. 3. In data 21 febbraio 2024 è pervenuta, via pec, nota difensiva dell'avvocato RE NO con la quale rappresenta che questa stessa Sezione ha emesso ordinanze di annullamento con rinvio in relazione a posizioni sovrapponibili a quelle dell'odierno ricorrente e relative alla medesima: ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. I due motivi, relativi esclusivamente alla gravità indiziaria e non anche all'attualità della pericolosità sociale del ricorrente, possono essere esaminati insieme perché strettamente connessi. 2.1. Nei limiti della cognizione cautelare non risulta illogica l'argomentazione del Tribunale, aderente alle puntuali e riscontrate risultanze investigative, che ha collocato le condotte contestate a ES AG, detto Sciaming, nel più ampio contesto di un organigramma associativo, di cui aveva piena consapevolezza, volto alla gestione monopolistica del mercato di stupefacenti a Foggia da parte della criminalità mafiosa locale. 2.2. Il provvedimento impugnato, con argomentazioni esenti da profili denunciabili in sede di legittimità, ha accertato il ruolo di partecipe del ricorrente in un contesto organizzato e stabilmente finalizzato allo smercio di stupefacenti a Foggia, sulla base di elementi convergenti costituiti: a) dalle intercettazioni, che fanno esplicito riferimento all'essere ES AG, Sciaming, ben consapevole di essere inserito nella catena di distribuzione del cosiddetto Sistema (pagg. 31- 33) ed in contatto con i vertici tramite TO BR;
b) dall'inserimento di AG nella lista sequestrata ad LE RI - vertice del cd Sistema - il 30 novembre 2018 con indicazione della cifra 40 relativa alla quantità mensile di grammi di cocaina fornitagli dal sodalizio (paci. 31-33, individuato anche come il "fratello di ER"); c) dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia SE IE e LO SA, secondo i quali nessuno era costretto a commettere delitti in materia di stupefacenti, ma chi lo faceva doveva operare per conto del sodalizio mafioso, pena il ricorso a ritorsioni, pur con la completa gestione della locale piazza di spaccio (pagg. 35-77); d) dal continuativo e capillare spaccio in una rete di controllo del territorio di più ampia portata e dal versamento mensile di euro 2000 nelle casse dell'associazione. 2.3.
Considerato che
il ricorso non contesta né l'esistenza di un'associazione a delinquere dedita al narcotraffico operante a Foggia, né la commissione del delitto di cui al capo 58), né gli esiti investigativi contenuti nel provvedimento impugnato, le censure proposte sono inammissibili in quanto, da un lato, volte soltanto a delimitare la data della permanenza del capo 1) agli arresti dei capi dell'associazione, circostanza sconfessata dalla nota del 28 luglio 2023 dei Carabinieri di Foggia;
dall'altro lato, a sollecitare, con argomentazioni di merito, una non consentita lettura alternativa del compendio probatorio che ipotizza, in 3 astratto ed in evidente contrasto con le risultanze valutate dal Tribunale, che AG fosse vittima dell'associazione. 2.4. Il motivo di ricorso, riguardante l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella sua doppia declinazione, è inammissibile per carenza di interesse. Costituisce orientamento costante di questa Corte quello secondo il quale, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse al ricorso quando l'indagato tende ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità, ovvero immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489; Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 dell'11/12/2018, Fucito, Rv. 275028). Nel caso di specie già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare di cui all'art. 275, conima 3, cod. proc. pen., sicché l'esclusione dell'aggravante non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole risultando, peraltro, identico, il termine di fase (Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237). 3. Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/02/2024