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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 16/01/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 237/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3680/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Piazza Municipio 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 15335 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso ed alle memorie insistendo per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., rapp.ta e difesa all'avv. Difensore_1, contro il comune di Marcianise impugna l'avviso di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- nullità, annullabilità, inammissibilità, illegittimità, infondatezza in fatto ed in diritto.
Chiede:
- dovuta la TARI per la sola quota fissa relativamente alla superficie destinata agli uffici e locali funzionalmente connessi, come da conclamate statuizioni giudiziarie emesse sul punto e documentazione in possesso del Comune;
- spese e compensi di giudizio, rimborso spese forfettario, IVA e CPA con attribuzione.
Si costituisce in giudizio il Comune di Marcianise.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese e competenze oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
All'Udienza del 12/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva:
- che la questione è stata affrontata e risolta per l'annualità 2024, con sentenza depositata in atti in data
22/12/2025. La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Caserta, con sentenza n. 965/01/2025 depositata il 27/02/2025 in parziale accoglimento del ricorso dichiara dovuta dalla ricorrente la TARI soltanto per la quota fissa, limitatamente alla superficie destinata ad uffici ed accessori;
- che risulta basato sugli identici presupposti fattuali e giuridici a sostegno della pretesa impositiva oggetto del ricorso in esame.
Il ricorso è in parte fondato, ed in tale misura merita accoglimento.
Giova evidenziare che dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche al Testo Unico dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) introdotte dal D.Lgs. 116/2020, che impongono una revisione delle modalità e dei limiti all'applicazione della tassa comunale sui rifiuti Tari per le imprese, oggetto, peraltro, di un recente chiarimento del Ministero della Transizione Ecologica (cfr. Circolare del 12 aprile 2021) e del
Ministero delle Finanze (vedi Suggerimento n. 251/2021).
Le principali novità riguardano l'esclusione totale dalla tassazione delle superfici dove avvengono le lavorazioni industriali, comprese quelle relative ai magazzini di materie prime, semilavorati e merci, in quanto producono soltanto rifiuti speciali;
la possibilità - sempre per le utenze non domestiche - di sganciarsi completamente dal servizio pubblico, conferendo anche i rifiuti urbani ad un soggetto autorizzato che provveda ad inviare i rifiuti al recupero, rilasciando apposita attestazione;
in questo caso, sulle superfici che producono rifiuti urbani, è dovuta solo la parte fissa della Tari;
per potere esercitare questa scelta occorre inviare apposita comunicazione al Comune entro il 31 maggio.
Con il D.Lgs. 116/2020 sono stati infatti riscritti gli articoli 183 e 184 del D.Lgs. 152/06, riformulando la definizione di “rifiuti urbani” e “rifiuti speciali”, eliminando altresì la possibilità per i Comuni di disporre l'assimilazione di molti rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
Dunque a seguito delle recenti novità normative, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico comunale i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di “averli avviati al recupero”, comunicando la propria scelta al Comune entro il 31 maggio di ogni anno e mantenendo la propria scelta per 5 anni consecutivi, fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
Inoltre in caso di dimostrazione di avvio al recupero dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico è ora possibile ottenere anche solo una riduzione della quota variabile della tariffa Tari (dunque non solo una totale esenzione), rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
Quanto alla quota fissa è il caso di osservare che la TARI è caratterizzata, indipendentemente dal nomen juris utilizzato dalla normativa che la disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica rispetto alla posizione del contribuente. Più precisamente i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai comuni, che li gestiscono in regime di privativa sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata;
i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi;
la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio. La TARI infatti ha anche la funzione di coprire le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibili ad un rapporto sinallagmatico con il singolo utente (C. Cost. n.
238/2009).
È proprio sulla base di tali premesse che ai sensi dell'art. 1 comma 642 della legge istitutiva della TARI, la stessa è dovuta da chiunque possieda e detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani e che, anche in seguito alle significative novità normative introdotte nel 2020, è comunque dovuta la parte fissa della TARI anche in relazione agli immobili o alle porzioni di immobile che producano rifiuti solidi urbani affidati alla gestioni di privati e non al servizio pubblico.
Tanto premesso, è onere del contribuente provare l'esistenza e la misura del proprio diritto alla detassazione di tutta o parte della superficie del proprio immobile;
in particolare per gli immobili ove si producano rifiuti speciali e rispetto ai quali si intenda rivolgersi a privati anche per la gestione dei rifiuti solidi urbani, competerà a quest'ultimo delimitare le aree ove i medesimi si formino e dimostrare la relativa corretta gestione, presentando la denuncia di cui si è detto in premessa;
in tal modo consentirà
l'individuazione della base imponibile e sarà a quel punto onere del Comune - laddove ritenga ne ricorrano le condizioni - effettuare un accertamento per verificare la correttezza dei dati indicati nella denuncia.
Ebbene, passando all'esame del caso che ci occupa, deve considerarsi che la società ricorrente ha inviato a mezzo PEC al Comune di Marcianise una missiva con la quale comunicava di non volersi avvalere del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti per la zona ASI - laddove fosse stato attivato - in quanto si sarebbe avvalsa di un gestore di rifiuti autorizzato privato per la totalità dei propri rifiuti;
a riprova di quanto affermato la srl ricorrente ha allegato la relativa documentazione.
Alla luce delle esposte premesse deve ritenersi che sia illegittima la pretesa del Comune di Marcianise di pagamento della TARI in relazione ai rifiuti speciali, atteso che la società contribuente ha dimostrato di aver provveduto in proprio alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti speciali, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso.
Quanto ai rifiuti solidi urbani, anche tenendo conto della riforma della disciplina introdotta con il d.lgs. n.
116/2020 citata, la quota fissa in ordine alla gestione degli stessi sia comunque dovuta da chi possieda e detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani (uffici e locali connessi), a prescindere dal fatto che conferisca o meno i propri rifiuti solidi urbani al
Comune, come statuito dai giudici di legittimità (Cass.n.8222/22).
Nulla è invece dovuto in relazione alla quota variabile, laddove il contribuente dichiari tempestivamente di affidare la gestione dei propri rifiuti solidi urbani ad un privato e documenti che siano correttamente trattati.
Consegue che la TARI è dovuta per la sola quota fissa limitatamente alla superficie destinata ad uffici ed accessori.
Il ricorso deve conclusivamente essere accolto parzialmente nei termini indicati.
La complessità della materia trattata e la reciproca parziale soccombenza comportano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara dovuta dalla ricorrente la TARI soltanto per la quota fissa, limitatamente alla superficie destinata ad uffici ed accessori;
compensa le spese del giudizio.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3680/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Piazza Municipio 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 15335 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso ed alle memorie insistendo per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., rapp.ta e difesa all'avv. Difensore_1, contro il comune di Marcianise impugna l'avviso di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- nullità, annullabilità, inammissibilità, illegittimità, infondatezza in fatto ed in diritto.
Chiede:
- dovuta la TARI per la sola quota fissa relativamente alla superficie destinata agli uffici e locali funzionalmente connessi, come da conclamate statuizioni giudiziarie emesse sul punto e documentazione in possesso del Comune;
- spese e compensi di giudizio, rimborso spese forfettario, IVA e CPA con attribuzione.
Si costituisce in giudizio il Comune di Marcianise.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese e competenze oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
All'Udienza del 12/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva:
- che la questione è stata affrontata e risolta per l'annualità 2024, con sentenza depositata in atti in data
22/12/2025. La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Caserta, con sentenza n. 965/01/2025 depositata il 27/02/2025 in parziale accoglimento del ricorso dichiara dovuta dalla ricorrente la TARI soltanto per la quota fissa, limitatamente alla superficie destinata ad uffici ed accessori;
- che risulta basato sugli identici presupposti fattuali e giuridici a sostegno della pretesa impositiva oggetto del ricorso in esame.
Il ricorso è in parte fondato, ed in tale misura merita accoglimento.
Giova evidenziare che dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche al Testo Unico dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) introdotte dal D.Lgs. 116/2020, che impongono una revisione delle modalità e dei limiti all'applicazione della tassa comunale sui rifiuti Tari per le imprese, oggetto, peraltro, di un recente chiarimento del Ministero della Transizione Ecologica (cfr. Circolare del 12 aprile 2021) e del
Ministero delle Finanze (vedi Suggerimento n. 251/2021).
Le principali novità riguardano l'esclusione totale dalla tassazione delle superfici dove avvengono le lavorazioni industriali, comprese quelle relative ai magazzini di materie prime, semilavorati e merci, in quanto producono soltanto rifiuti speciali;
la possibilità - sempre per le utenze non domestiche - di sganciarsi completamente dal servizio pubblico, conferendo anche i rifiuti urbani ad un soggetto autorizzato che provveda ad inviare i rifiuti al recupero, rilasciando apposita attestazione;
in questo caso, sulle superfici che producono rifiuti urbani, è dovuta solo la parte fissa della Tari;
per potere esercitare questa scelta occorre inviare apposita comunicazione al Comune entro il 31 maggio.
Con il D.Lgs. 116/2020 sono stati infatti riscritti gli articoli 183 e 184 del D.Lgs. 152/06, riformulando la definizione di “rifiuti urbani” e “rifiuti speciali”, eliminando altresì la possibilità per i Comuni di disporre l'assimilazione di molti rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
Dunque a seguito delle recenti novità normative, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico comunale i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di “averli avviati al recupero”, comunicando la propria scelta al Comune entro il 31 maggio di ogni anno e mantenendo la propria scelta per 5 anni consecutivi, fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
Inoltre in caso di dimostrazione di avvio al recupero dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico è ora possibile ottenere anche solo una riduzione della quota variabile della tariffa Tari (dunque non solo una totale esenzione), rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
Quanto alla quota fissa è il caso di osservare che la TARI è caratterizzata, indipendentemente dal nomen juris utilizzato dalla normativa che la disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica rispetto alla posizione del contribuente. Più precisamente i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai comuni, che li gestiscono in regime di privativa sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata;
i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi;
la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio. La TARI infatti ha anche la funzione di coprire le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibili ad un rapporto sinallagmatico con il singolo utente (C. Cost. n.
238/2009).
È proprio sulla base di tali premesse che ai sensi dell'art. 1 comma 642 della legge istitutiva della TARI, la stessa è dovuta da chiunque possieda e detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani e che, anche in seguito alle significative novità normative introdotte nel 2020, è comunque dovuta la parte fissa della TARI anche in relazione agli immobili o alle porzioni di immobile che producano rifiuti solidi urbani affidati alla gestioni di privati e non al servizio pubblico.
Tanto premesso, è onere del contribuente provare l'esistenza e la misura del proprio diritto alla detassazione di tutta o parte della superficie del proprio immobile;
in particolare per gli immobili ove si producano rifiuti speciali e rispetto ai quali si intenda rivolgersi a privati anche per la gestione dei rifiuti solidi urbani, competerà a quest'ultimo delimitare le aree ove i medesimi si formino e dimostrare la relativa corretta gestione, presentando la denuncia di cui si è detto in premessa;
in tal modo consentirà
l'individuazione della base imponibile e sarà a quel punto onere del Comune - laddove ritenga ne ricorrano le condizioni - effettuare un accertamento per verificare la correttezza dei dati indicati nella denuncia.
Ebbene, passando all'esame del caso che ci occupa, deve considerarsi che la società ricorrente ha inviato a mezzo PEC al Comune di Marcianise una missiva con la quale comunicava di non volersi avvalere del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti per la zona ASI - laddove fosse stato attivato - in quanto si sarebbe avvalsa di un gestore di rifiuti autorizzato privato per la totalità dei propri rifiuti;
a riprova di quanto affermato la srl ricorrente ha allegato la relativa documentazione.
Alla luce delle esposte premesse deve ritenersi che sia illegittima la pretesa del Comune di Marcianise di pagamento della TARI in relazione ai rifiuti speciali, atteso che la società contribuente ha dimostrato di aver provveduto in proprio alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti speciali, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso.
Quanto ai rifiuti solidi urbani, anche tenendo conto della riforma della disciplina introdotta con il d.lgs. n.
116/2020 citata, la quota fissa in ordine alla gestione degli stessi sia comunque dovuta da chi possieda e detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani (uffici e locali connessi), a prescindere dal fatto che conferisca o meno i propri rifiuti solidi urbani al
Comune, come statuito dai giudici di legittimità (Cass.n.8222/22).
Nulla è invece dovuto in relazione alla quota variabile, laddove il contribuente dichiari tempestivamente di affidare la gestione dei propri rifiuti solidi urbani ad un privato e documenti che siano correttamente trattati.
Consegue che la TARI è dovuta per la sola quota fissa limitatamente alla superficie destinata ad uffici ed accessori.
Il ricorso deve conclusivamente essere accolto parzialmente nei termini indicati.
La complessità della materia trattata e la reciproca parziale soccombenza comportano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara dovuta dalla ricorrente la TARI soltanto per la quota fissa, limitatamente alla superficie destinata ad uffici ed accessori;
compensa le spese del giudizio.