Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 48
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso per erronea individuazione e determinazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta

    Il ricorso è parzialmente fondato. Per quanto riguarda l'imposta, il capo volto all'annullamento dell'atto impugnato è infondato. La giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, che ha sancito l'inesistenza di reato a carico del ricorrente, è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'imposizione disposta dall'amministrazione. Il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa non ha influenza sulla soggettività passiva dell'imposta unica sulle scommesse. L'imposta unica è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti. Il centro di trasmissione dati che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario, è soggetto passivo d'imposta. L'atto appare ben motivato nei presupposti di fatto e nelle sue conseguenze giuridiche.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto per illegittima individuazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta

    Il ricorso è parzialmente fondato. Per quanto riguarda l'imposta, il capo volto all'annullamento dell'atto impugnato è infondato. La giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, che ha sancito l'inesistenza di reato a carico del ricorrente, è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'imposizione disposta dall'amministrazione. Il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa non ha influenza sulla soggettività passiva dell'imposta unica sulle scommesse. L'imposta unica è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti. Il centro di trasmissione dati che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario, è soggetto passivo d'imposta. L'atto appare ben motivato nei presupposti di fatto e nelle sue conseguenze giuridiche.

  • Rigettato
    Sospensione del giudizio per rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia UE

    Non si ravvisa necessità alcuna di promuovere dinanzi alla Corte di giustizia le questioni sollecitate nel ricorso. Il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa non ha influenza sulla soggettività passiva dell'imposta unica sulle scommesse. L'imposta unica è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti. Il centro di trasmissione dati che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario, è soggetto passivo d'imposta. L'atto appare ben motivato nei presupposti di fatto e nelle sue conseguenze giuridiche.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per insufficiente indicazione delle modalità di presentazione del ricorso

    Il ricorso è parzialmente fondato. Per quanto riguarda l'imposta, il capo volto all'annullamento dell'atto impugnato è infondato. La giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, che ha sancito l'inesistenza di reato a carico del ricorrente, è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'imposizione disposta dall'amministrazione. Il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa non ha influenza sulla soggettività passiva dell'imposta unica sulle scommesse. L'imposta unica è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti. Il centro di trasmissione dati che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario, è soggetto passivo d'imposta. L'atto appare ben motivato nei presupposti di fatto e nelle sue conseguenze giuridiche.

  • Rigettato
    Assenza del presupposto soggettivo per l'applicazione dell'Imposta Unica

    Il ricorso è parzialmente fondato. Per quanto riguarda l'imposta, il capo volto all'annullamento dell'atto impugnato è infondato. La giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, che ha sancito l'inesistenza di reato a carico del ricorrente, è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'imposizione disposta dall'amministrazione. Il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa non ha influenza sulla soggettività passiva dell'imposta unica sulle scommesse. L'imposta unica è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti. Il centro di trasmissione dati che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario, è soggetto passivo d'imposta. L'atto appare ben motivato nei presupposti di fatto e nelle sue conseguenze giuridiche.

  • Rigettato
    Assenza del presupposto territoriale per l'applicazione dell'Imposta Unica

    Il ricorso è parzialmente fondato. Per quanto riguarda l'imposta, il capo volto all'annullamento dell'atto impugnato è infondato. La giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, che ha sancito l'inesistenza di reato a carico del ricorrente, è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'imposizione disposta dall'amministrazione. Il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa non ha influenza sulla soggettività passiva dell'imposta unica sulle scommesse. L'imposta unica è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti. Il centro di trasmissione dati che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario, è soggetto passivo d'imposta. L'atto appare ben motivato nei presupposti di fatto e nelle sue conseguenze giuridiche.

  • Rigettato
    Disapplicazione norme per incompatibilità con diritto UE

    Il ricorso è parzialmente fondato. Per quanto riguarda l'imposta, il capo volto all'annullamento dell'atto impugnato è infondato. La giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, che ha sancito l'inesistenza di reato a carico del ricorrente, è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'imposizione disposta dall'amministrazione. Il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa non ha influenza sulla soggettività passiva dell'imposta unica sulle scommesse. L'imposta unica è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti. Il centro di trasmissione dati che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario, è soggetto passivo d'imposta. L'atto appare ben motivato nei presupposti di fatto e nelle sue conseguenze giuridiche.

  • Altro
    Condanna alle spese

    La novità della questione, anche relativamente alle sanzioni, è grave ed eccezionale ragione che induce alla compensazione totale delle spese.

  • Accolto
    Eccessività della sanzione applicata

    Il giudice ritiene che l'applicazione del 120% sull'importo evaso potrebbe considerarsi eccessivo e non conforme ai dettami costituzionali. Si rileva che il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito è applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative. L'art. 7, comma 4, consente alla Amministrazione e al Giudice di limitare la portata afflittiva della sanzione rendendola coerente con le circostanze del caso concreto. Tenuto conto del limitato importo contestato, indice di una limitata attività, si ritiene di poter ridurre la sanzione della metà, giungendo quindi al 60% dell'imposta evasa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 48
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia
    Numero : 48
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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