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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 20/02/2026, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1499/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1002/2021 depositato il 17/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1837/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 7 e pubblicata il 14/07/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110006913447000 IRES-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110006913447000 IRAP 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Ricorrente_1 s.r.l. con ricorso n.2318/2019 R.G.R. del 02.09.2019 ha impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria notificata via pec in data 10 luglio 2019 basata sulla cartella di pagamento meglio specificata in epigrafe, emessa da IS LI s.p.a. a titolo di omesso versamento di
IRES/2011 per l'importo complessivo di 80.340,16, assumendo di non avere avuto mai conoscenza della cartella.
Con il ricorso la Ricorrente_1 s.r.l. ha dunque dedotto l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e della cartella per la mancata notifica di quest'ultima.
Si è costituita in giudizio IS LI S.p.A.
A seguito del deposito di documentazione e di memorie illustrative della ricorrente, in data 17.02.2020 la causa è stata posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“§2. Il ricorso è inammissibile.
§3. L'Agente per la riscossione ha fornito la prova della notifica della cartella, mediante copia della relata di notifica con consegna ad un impiegato addetto della stessa Ricorrente_1 s.r.l.. nonché prova della ricevuta di ritorno della raccomandata, di talchè la cartella impugnata risulta regolarmente notificata alla Ricorrente_1 s.r.l. in data 1luglio 2011 (cfr. doc. in atti).
L'atto prodromico all'iscrizione ipotecaria è stato dunque regolarmente notificato alla contribuente e da questa non è stato impugnato, di talché è divenuto definitivo.
Ma vi è di più.
Deve essere infatti evidenziata la natura dilatoria e strumentale del ricorso avverso l'avvenuta iscrizione ipotecaria. in quanto la Ricorrente_1 s.r.l. non soltanto non ha impugnato la cartella regolarmente notificatagli l'i luglio 2011, ma anche ricevuto un avviso di intimazione in data 05.12.2012, ed ha pure presentato un'istanza di rateazione. di cui al protocollo n. 120270 del 02.01.2014, che è stata accolta, e le rate non sono mai state pagate.
Ricorrente_1 s.r.l. ha infine presentato in data 14.02.20 18 la richiesta di definizione agevolata.
Sono dunque evidenti l'infondatezza e la strumentalità del ricorso.
Con le proprie memorie illustrative la ricorrente ha ritenuto di insistere nella tesi dell'inesistenza/nullità della notifica della cartella. per un asserito errore in cui, a suo dire, sarebbe incorso il notificatore, che avrebbe notificato la cartella (e la successiva intimazione) ad un'altra società, la Società_1 s.r.l., avente sede in un altro appartamento dello stesso stabile sito in Indirizzo_1.
A prescindere dall'infondatezza di quest'ulteriore tesi difensiva, resta comunque il fatto che la Ricorrente_1 non ha contestato le altre circostanze dedotte dall'agente per la riscossione IS LI s.p.a. e, cioè, di avere presentato un'istanza di rateazione proprio in relazione al debito riportato in cartella, di non aver pagato le rate nonostante l'accoglimento dell'istanza e di avere presentato un 'ulteriore istanza di definizione agevolata.
Risulta dunque evidente il raggiungimento dello scopo cui tendeva la cartella, la cui eccepita nullità, risulterebbe comunque sanata da atti che ne presuppongono e ne presumono la piena e legale conoscenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto del valore della causa vengono liquidate in euro
2.000,00 (duemila/00).“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ric._1 S.r.l. in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 con atto del 17 Febbraio 2021 deducendo i seguenti motivi.
1) Con riferimento alla notifica della cartella di pagamento n. 29620110006913447000.
Nella sentenza oggi impugnata,il primo giudicante, erroneamente, asserisce che: “L'Agente per la riscossione ha fornito la prova della notifica della cartella, mediante copia della relata di notifica con consegna ad un impiegato addetto della stessa Ricorrente_1 s.r.l.,nonché prova della ricevuta di ritorno della raccomandata, di talché la cartella impugnata risulta regolarmente notificata alla Ricorrente_1 s.r.l. in data1luglio2011(cfr. doc. in atti). Proprio nella documentazione allegata da parte resistente trovavano però, paradossalmente, conforto le doglianze dell'odierna appellante come puntualmente e debitamente dimostrato dalla Ricorrente_1 con deposito documenti del 29 gennaio 2020 (ricevuta n. 20012913155986988) e con memorie illustrative del
6 febbraio 2020 (ricevuta n. 20020621564799599).
La cartella di pagamento risultava, infatti, essere stata notificata, in assenza del destinatario, alla signora Nominativo_1.
La signora Nominativo_1, però, non ha alcun collegamento con la odierna appellante Ricorrente_1, essendo dipendente della società Società_1 (distinta società che ha anch'essa la propria sede nello stabile sito in Indirizzo_2) a far data dal 10 maggio 2011, così come si evince dalla documentazione ufficiale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali depositata nel fascicolo telematico dell'odierna ricorrente
(ricevuta n. 20012913155986988).
2) L'invio della raccomandata informativa con conseguente illegittimità della procedura di notifica posta in essere dall'Agente della IS;
L'Agente della IS nel proprio atto di costituzione in giudizio (cfr. pagina 50) allega una distinta di accettazione raccomandate del “Consorzio_1” che riporta vari nominativi fra i quali anche quello dell'odierna appellante Ricorrente_1 s.r.l.
Preliminarmente, ma ciò appare ovvio, la presenza di detto allegato conferma come parte appellata avesse contezza di aver notificato nel luogo sbagliato e, conseguentemente, al soggetto sbagliato;
la disciplina codicistica prevede, infatti, l'invio della raccomandata informativa solo a seguito del vano esperimento delle forme di notificazione previste nell'art. 145 c.p.c., commi 1 e 2.
Dalla lettura della distinta di accettazione delle raccomandate si evidenzia che la presunta raccomandata informativa (presunta poiché parte resistente non dà prova che essa sia stata realmente inviata e ricevuta dalla ricorrente, ma di ciò si avrà modo di argomentare) sarebbe stata inviata alla Ricorrente_1. L'articolo 145 del c.p.c. non ammette più la notifica ex art. 140 c.p.c. alle società, ma la consente unicamente nei confronti della persona fisica che ne sia legale rappresentante. Poiché la notifica ex art. 140 c.p.c. era stata posta in atto nei confronti della società, essa era quindi nulla, a norma dell'art. 145, 3° co. c.p.c. .
Illuminante sul punto è la sentenza n. 2232 della Corte di Cassazione, Associazione_1, del 30/01/2017, la quale, per vicenda perfettamente sovrapponibile a quella di cui oggi si tratta, ha sancito che l'articolo 145 del c.p.c. prevede espressamente, con riguardo alla persona giuridica e all'ente non personificato, la notificazione ex art. 140 c.p.c., ma che tale forma notificatoria è operante solo nel caso in cui sia impedita la notificazione presso la sede della società, o presso il legale rappresentante, ai sensi degli artt. 138, 139
e 141 c.p.c. e, conseguentemente, non può attuarsi nei confronti dell'ente in quanto tale.
Controparte allega una distinta di accettazione raccomandate del “Consorzio_1” che riporta vari nominativi e vari numeri di raccomandata e, come già detto, non può essere considerato atto idoneo a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio.
Per mero tuziorismo di difesa, e senza recesso alcuno per quanto in precedenza argomentato, si vuole, altresì, recisamente eccepire come sia incontestato ed incontestabile che l'incaricato di un servizio di posta privata non rivesta, a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, da cui consegue che gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso, atteso che l'art. 4, comma 1, lett. A), D.lgs. n. 261 del 1999, applicabile ratione temporis, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che, per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste Italiane) le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali.
Il primo giudice, sempre erroneamente, asserisce che è evidente la natura dilatoria e strumentale del ricorso poiché l'odierna appellante avrebbe, anche, ricevuto una intimazione di pagamento in data 5 dicembre 2012.
Anche sul punto si ritiene opportuno ribadire quanto, peraltro, già esposto nel precedente giudizio.
IS LI asserisce di aver provveduto a notificare all'odierna ricorrente anche un avviso di intimazione successivo alla notifica della cartella di pagamento impugnata.
Dall'esame della documentazione allegata si palesa, anche se ciò può sembrare assurdo, che parte appellata ha, nuovamente, commesso l'errore già posto in essere con la notifica della cartella di pagamento;
ha notificato alla società sbagliata e, conseguentemente al soggetto sbagliato.
È incontestabile come l'avviso di intimazione sia stato notificato a Nominativo_2 che, si rammenta, è l'amministratore della Società_1.
Il primo giudicante si spinge, altresì, a definire il ricorso introduttivo della Ricorrente_1 infondato e strumentale, poiché la stessa avrebbe presentato un'istanza rateazione, in data 20 gennaio 2014, e, successivamente, ha presentato, in data 14.02.2018, richiesta di definizione agevolata. Affermazione, la predetta, che oltre ad essere grave si palesa destituita di qualsivoglia fondamento.
Costituisce ius receptum che, “in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente,
l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario
(Cass. 12735 del 2020 e Cass. n. 3347 del 2017).
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1837/07/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo sez. 7 e depositata il 14 Luglio 2020.
Si costituisce nel giudizio di appello IS LI S.p.A. che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In ordine alla asserita mancata notifica della cartella di pagamento de qua, si ribadisce come tale assunto
è privo di qualsiasi fondamento e pertanto deve essere respinto. Infatti, dalla documentazione, già offerta in comunicazione, è stata provata la regolarità della notifica e la legittimità della procedura da parte di
IS.
Si precisa, ancora, che IS aveva legittimamente notificato la cartella di pagamento de qua in data
01.07.2011, giusta documentazione in atti. Inoltre, per mero scrupolo difensivo, si rappresenta che
IS, successivamente alla notifica della cartella de qua, non opposta, notificava, in data 05.10.2012
l'avviso di intimazione, giusta documentazione, il tutto nel rispetto dei termini di legge.
Successivamente, il contribuente, in data 02.01.2014 presentava a IS, Istanza di rateazione Prot.
n. 120270, che veniva accolta le cui rate, tuttavia, non venivano pagate.
In ultimo la Società, in persona del legale rappresentante pro tempore, presentava, in data 14.02.2018 richiesta di adesione alla definizione agevolata.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
In data 20 Maggio 2025 con Decreto Presidenziale n. 1561/2025 viene dichiarato interrotto il giudizio.
In data 02 Settembre 2025 la società Ricorrente_1 S.r.l., deposita atto di riassunzione del processo.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate - IS che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Con il presente atto il sottoscritto Avv. Difensore_2, costituendosi nella causa sopra indicata come procuratore e difensore della Agenzia delle Entrate IS (già IS LI S.p.A.), insiste in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi redatti dall'Avv. Difensore_3 nell'interesse di IS LI S.p.A. nonché nella documentazione probatoria allegata nel corso del presente giudizio e nel corso del giudizio di primo grado dal difensore di IS LI S.p.A.
Ciò posto per mero scrupolo difensivo si osserva che sull'eccezione di Correttezza della sentenza impugnata che ha accolto le eccezioni proposte in primo grado dalla IS LI S.p.A.;
Sul punto si osserva che la sentenza impugnata è immune da vizi logico-giuridici ed assolutamente corretta, nella parte in cui, accogliendo le eccezioni proposte in primo grado da IS LI S.p.A. ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente.
I passaggi della sentenza impugnata meritano piena conferma essendo corretti sul piano sia logico che giuridico, anche alla luce della documentazione prodotta in primo grado a sostegno della difesa di IS
LI S.p.A.
Invero, il Giudice di prime cure ha giustamente rigettato l'eccezione di controparte relativa alla asserita mancata notifica della cartella di pagamento n. 29620110006913447000 che, come comprovato dalla documentazione già prodotto da IS LI. Tra l'altro il Primo Giudice ha correttamente rilevato che, successivamente alla cartella n. 29620110006913447000, il Concessionario ha notificato n.2 intimazioni di pagamento e che il contribuente, in data 02.01.2014, ha presentato a IS LI S.p.A., istanza di rateazione Prot. n. 120270, accolta dal Concessionario, le cui rate sono rimaste impagate.
In ultimo il Giudice di prime cure ha rilevato che la società “Ricorrente_1 S.r.l.”, in data 14.02.2018, ha presentato richiesta di adesione alla definizione agevolata, favorevolmente esitata dal Concessionario.
Per tali ragioni, la sentenza impugnata ha correttamente statuito nella parte motiva che, in tutta evidenza,
l'odierna appellante era ben a conoscenza della sua posizione debitoria nei confronti di IS LI
S.p.A. Pertanto, ha concluso l'impugnata sentenza, anche a voler rilevare nel caso di specie un'ipotesi di nullità della notifica della cartella n. 29620110006913447000, tale ipotesi risulta sanata in base al principio del “raggiungimento dello scopo”.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 5 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della LI, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione prodotta dall'Agente della riscossione e richiamata anche nella sentenza impugnata risulta che la cartella di pagamento n. 29620110006913447000 è stata notificata in data 01.07.2011.
L'appellante contesta la ritualità della consegna, deducendo: la consegna a persona non collegata alla società; l'asserita sede “errata” in quanto riferibile a diverso soggetto giuridico. Tuttavia, ai fini del presente giudizio, il Collegio osserva che: l'appellante, anche prescindendo dalla qualificazione del vizio (nullità/ inesistenza), ha successivamente posto in essere condotte incompatibili con la tesi dell'assoluta mancanza di conoscenza della pretesa, condotte che, sul piano processuale e sostanziale, assumono rilievo decisivo ai fini dell'ammissibilità e della sanatoria dei vizi.
Sulla conoscenza della pretesa e sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo, la sentenza di primo grado ha valorizzato un complesso di elementi oggettivi idonei a dimostrare la piena conoscenza della posizione debitoria, tra i quali: la notifica di intimazioni di pagamento successive alla cartella (in atti risultano intimazioni e la resistente richiama anche “n.2” intimazioni); la presentazione, da parte del contribuente, di istanza di rateazione (Prot. n.120270) in data 02.01.2014, poi accolta;
la presentazione, in data 14.02.2018, di richiesta di adesione alla definizione agevolata, favorevolmente esitata dall'Agente della riscossione. Tali circostanze, valutate unitariamente, integrano un quadro concludente dal quale si ricava che la società era consapevole dell'esistenza del carico e della pretesa di riscossione in epoca ampiamente anteriore alla proposizione del ricorso avverso la cartella. Ne consegue che, anche a voler ipotizzare un vizio nella notifica originaria (profilo che l'appellante insiste a configurare), l'eventuale nullità risulta sanata per effetto del principio del raggiungimento dello scopo, dovendosi ritenere conseguita la funzione tipica della notifica: portare l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, consentendogli la tutela giurisdizionale. Sotto tale profilo, il
Collegio condivide l'impostazione della sentenza appellata: la proposizione di iniziative (rateazione e definizione agevolata) correlate al medesimo carico, e l'inerzia rispetto agli atti successivi, rendono non credibile la tesi della totale inconsapevolezza fino alla comunicazione ipotecaria e, comunque, determinano effetti preclusivi rispetto alla deduzione tardiva dei vizi.
La prescrizione viene prospettata dall'appellante come conseguenza della mancata valida notifica della cartella e della pretesa inattività dell'Agente della riscossione. Orbene, una volta accertata: la presenza di atti successivi nella sequenza della riscossione (intimazioni), la condotta del contribuente (rateazione/ definizione agevolata) sintomatica di conoscenza e correlata al carico, non risulta utilmente dimostrata, in termini rigorosi, la maturazione del termine prescrizionale nei termini dedotti dall'appellante. Inoltre, la deduzione di prescrizione appare strettamente dipendente dalla ricostruzione in fatto (inesistenza di notifica e mancata conoscenza) che, come visto, non trova conferma all'esito dell'istruttoria documentale e della valutazione complessiva degli atti.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 Srl va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della LI, Sede Centrale di Palermo n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Palermo, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 4.000,00
(quattromila/00), oltre accessori di Legge se dovuti, da distrarsi in favore del Professionista Avv. Difensore_2 Procuratore Antistatario di parte appellata.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della LI il 05 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Quartararo Baldassare)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1002/2021 depositato il 17/02/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1837/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 7 e pubblicata il 14/07/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110006913447000 IRES-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110006913447000 IRAP 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Ricorrente_1 s.r.l. con ricorso n.2318/2019 R.G.R. del 02.09.2019 ha impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria notificata via pec in data 10 luglio 2019 basata sulla cartella di pagamento meglio specificata in epigrafe, emessa da IS LI s.p.a. a titolo di omesso versamento di
IRES/2011 per l'importo complessivo di 80.340,16, assumendo di non avere avuto mai conoscenza della cartella.
Con il ricorso la Ricorrente_1 s.r.l. ha dunque dedotto l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e della cartella per la mancata notifica di quest'ultima.
Si è costituita in giudizio IS LI S.p.A.
A seguito del deposito di documentazione e di memorie illustrative della ricorrente, in data 17.02.2020 la causa è stata posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“§2. Il ricorso è inammissibile.
§3. L'Agente per la riscossione ha fornito la prova della notifica della cartella, mediante copia della relata di notifica con consegna ad un impiegato addetto della stessa Ricorrente_1 s.r.l.. nonché prova della ricevuta di ritorno della raccomandata, di talchè la cartella impugnata risulta regolarmente notificata alla Ricorrente_1 s.r.l. in data 1luglio 2011 (cfr. doc. in atti).
L'atto prodromico all'iscrizione ipotecaria è stato dunque regolarmente notificato alla contribuente e da questa non è stato impugnato, di talché è divenuto definitivo.
Ma vi è di più.
Deve essere infatti evidenziata la natura dilatoria e strumentale del ricorso avverso l'avvenuta iscrizione ipotecaria. in quanto la Ricorrente_1 s.r.l. non soltanto non ha impugnato la cartella regolarmente notificatagli l'i luglio 2011, ma anche ricevuto un avviso di intimazione in data 05.12.2012, ed ha pure presentato un'istanza di rateazione. di cui al protocollo n. 120270 del 02.01.2014, che è stata accolta, e le rate non sono mai state pagate.
Ricorrente_1 s.r.l. ha infine presentato in data 14.02.20 18 la richiesta di definizione agevolata.
Sono dunque evidenti l'infondatezza e la strumentalità del ricorso.
Con le proprie memorie illustrative la ricorrente ha ritenuto di insistere nella tesi dell'inesistenza/nullità della notifica della cartella. per un asserito errore in cui, a suo dire, sarebbe incorso il notificatore, che avrebbe notificato la cartella (e la successiva intimazione) ad un'altra società, la Società_1 s.r.l., avente sede in un altro appartamento dello stesso stabile sito in Indirizzo_1.
A prescindere dall'infondatezza di quest'ulteriore tesi difensiva, resta comunque il fatto che la Ricorrente_1 non ha contestato le altre circostanze dedotte dall'agente per la riscossione IS LI s.p.a. e, cioè, di avere presentato un'istanza di rateazione proprio in relazione al debito riportato in cartella, di non aver pagato le rate nonostante l'accoglimento dell'istanza e di avere presentato un 'ulteriore istanza di definizione agevolata.
Risulta dunque evidente il raggiungimento dello scopo cui tendeva la cartella, la cui eccepita nullità, risulterebbe comunque sanata da atti che ne presuppongono e ne presumono la piena e legale conoscenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto del valore della causa vengono liquidate in euro
2.000,00 (duemila/00).“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ric._1 S.r.l. in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 con atto del 17 Febbraio 2021 deducendo i seguenti motivi.
1) Con riferimento alla notifica della cartella di pagamento n. 29620110006913447000.
Nella sentenza oggi impugnata,il primo giudicante, erroneamente, asserisce che: “L'Agente per la riscossione ha fornito la prova della notifica della cartella, mediante copia della relata di notifica con consegna ad un impiegato addetto della stessa Ricorrente_1 s.r.l.,nonché prova della ricevuta di ritorno della raccomandata, di talché la cartella impugnata risulta regolarmente notificata alla Ricorrente_1 s.r.l. in data1luglio2011(cfr. doc. in atti). Proprio nella documentazione allegata da parte resistente trovavano però, paradossalmente, conforto le doglianze dell'odierna appellante come puntualmente e debitamente dimostrato dalla Ricorrente_1 con deposito documenti del 29 gennaio 2020 (ricevuta n. 20012913155986988) e con memorie illustrative del
6 febbraio 2020 (ricevuta n. 20020621564799599).
La cartella di pagamento risultava, infatti, essere stata notificata, in assenza del destinatario, alla signora Nominativo_1.
La signora Nominativo_1, però, non ha alcun collegamento con la odierna appellante Ricorrente_1, essendo dipendente della società Società_1 (distinta società che ha anch'essa la propria sede nello stabile sito in Indirizzo_2) a far data dal 10 maggio 2011, così come si evince dalla documentazione ufficiale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali depositata nel fascicolo telematico dell'odierna ricorrente
(ricevuta n. 20012913155986988).
2) L'invio della raccomandata informativa con conseguente illegittimità della procedura di notifica posta in essere dall'Agente della IS;
L'Agente della IS nel proprio atto di costituzione in giudizio (cfr. pagina 50) allega una distinta di accettazione raccomandate del “Consorzio_1” che riporta vari nominativi fra i quali anche quello dell'odierna appellante Ricorrente_1 s.r.l.
Preliminarmente, ma ciò appare ovvio, la presenza di detto allegato conferma come parte appellata avesse contezza di aver notificato nel luogo sbagliato e, conseguentemente, al soggetto sbagliato;
la disciplina codicistica prevede, infatti, l'invio della raccomandata informativa solo a seguito del vano esperimento delle forme di notificazione previste nell'art. 145 c.p.c., commi 1 e 2.
Dalla lettura della distinta di accettazione delle raccomandate si evidenzia che la presunta raccomandata informativa (presunta poiché parte resistente non dà prova che essa sia stata realmente inviata e ricevuta dalla ricorrente, ma di ciò si avrà modo di argomentare) sarebbe stata inviata alla Ricorrente_1. L'articolo 145 del c.p.c. non ammette più la notifica ex art. 140 c.p.c. alle società, ma la consente unicamente nei confronti della persona fisica che ne sia legale rappresentante. Poiché la notifica ex art. 140 c.p.c. era stata posta in atto nei confronti della società, essa era quindi nulla, a norma dell'art. 145, 3° co. c.p.c. .
Illuminante sul punto è la sentenza n. 2232 della Corte di Cassazione, Associazione_1, del 30/01/2017, la quale, per vicenda perfettamente sovrapponibile a quella di cui oggi si tratta, ha sancito che l'articolo 145 del c.p.c. prevede espressamente, con riguardo alla persona giuridica e all'ente non personificato, la notificazione ex art. 140 c.p.c., ma che tale forma notificatoria è operante solo nel caso in cui sia impedita la notificazione presso la sede della società, o presso il legale rappresentante, ai sensi degli artt. 138, 139
e 141 c.p.c. e, conseguentemente, non può attuarsi nei confronti dell'ente in quanto tale.
Controparte allega una distinta di accettazione raccomandate del “Consorzio_1” che riporta vari nominativi e vari numeri di raccomandata e, come già detto, non può essere considerato atto idoneo a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio.
Per mero tuziorismo di difesa, e senza recesso alcuno per quanto in precedenza argomentato, si vuole, altresì, recisamente eccepire come sia incontestato ed incontestabile che l'incaricato di un servizio di posta privata non rivesta, a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, da cui consegue che gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso, atteso che l'art. 4, comma 1, lett. A), D.lgs. n. 261 del 1999, applicabile ratione temporis, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che, per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste Italiane) le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali.
Il primo giudice, sempre erroneamente, asserisce che è evidente la natura dilatoria e strumentale del ricorso poiché l'odierna appellante avrebbe, anche, ricevuto una intimazione di pagamento in data 5 dicembre 2012.
Anche sul punto si ritiene opportuno ribadire quanto, peraltro, già esposto nel precedente giudizio.
IS LI asserisce di aver provveduto a notificare all'odierna ricorrente anche un avviso di intimazione successivo alla notifica della cartella di pagamento impugnata.
Dall'esame della documentazione allegata si palesa, anche se ciò può sembrare assurdo, che parte appellata ha, nuovamente, commesso l'errore già posto in essere con la notifica della cartella di pagamento;
ha notificato alla società sbagliata e, conseguentemente al soggetto sbagliato.
È incontestabile come l'avviso di intimazione sia stato notificato a Nominativo_2 che, si rammenta, è l'amministratore della Società_1.
Il primo giudicante si spinge, altresì, a definire il ricorso introduttivo della Ricorrente_1 infondato e strumentale, poiché la stessa avrebbe presentato un'istanza rateazione, in data 20 gennaio 2014, e, successivamente, ha presentato, in data 14.02.2018, richiesta di definizione agevolata. Affermazione, la predetta, che oltre ad essere grave si palesa destituita di qualsivoglia fondamento.
Costituisce ius receptum che, “in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente,
l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario
(Cass. 12735 del 2020 e Cass. n. 3347 del 2017).
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1837/07/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo sez. 7 e depositata il 14 Luglio 2020.
Si costituisce nel giudizio di appello IS LI S.p.A. che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In ordine alla asserita mancata notifica della cartella di pagamento de qua, si ribadisce come tale assunto
è privo di qualsiasi fondamento e pertanto deve essere respinto. Infatti, dalla documentazione, già offerta in comunicazione, è stata provata la regolarità della notifica e la legittimità della procedura da parte di
IS.
Si precisa, ancora, che IS aveva legittimamente notificato la cartella di pagamento de qua in data
01.07.2011, giusta documentazione in atti. Inoltre, per mero scrupolo difensivo, si rappresenta che
IS, successivamente alla notifica della cartella de qua, non opposta, notificava, in data 05.10.2012
l'avviso di intimazione, giusta documentazione, il tutto nel rispetto dei termini di legge.
Successivamente, il contribuente, in data 02.01.2014 presentava a IS, Istanza di rateazione Prot.
n. 120270, che veniva accolta le cui rate, tuttavia, non venivano pagate.
In ultimo la Società, in persona del legale rappresentante pro tempore, presentava, in data 14.02.2018 richiesta di adesione alla definizione agevolata.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
In data 20 Maggio 2025 con Decreto Presidenziale n. 1561/2025 viene dichiarato interrotto il giudizio.
In data 02 Settembre 2025 la società Ricorrente_1 S.r.l., deposita atto di riassunzione del processo.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate - IS che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Con il presente atto il sottoscritto Avv. Difensore_2, costituendosi nella causa sopra indicata come procuratore e difensore della Agenzia delle Entrate IS (già IS LI S.p.A.), insiste in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi redatti dall'Avv. Difensore_3 nell'interesse di IS LI S.p.A. nonché nella documentazione probatoria allegata nel corso del presente giudizio e nel corso del giudizio di primo grado dal difensore di IS LI S.p.A.
Ciò posto per mero scrupolo difensivo si osserva che sull'eccezione di Correttezza della sentenza impugnata che ha accolto le eccezioni proposte in primo grado dalla IS LI S.p.A.;
Sul punto si osserva che la sentenza impugnata è immune da vizi logico-giuridici ed assolutamente corretta, nella parte in cui, accogliendo le eccezioni proposte in primo grado da IS LI S.p.A. ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente.
I passaggi della sentenza impugnata meritano piena conferma essendo corretti sul piano sia logico che giuridico, anche alla luce della documentazione prodotta in primo grado a sostegno della difesa di IS
LI S.p.A.
Invero, il Giudice di prime cure ha giustamente rigettato l'eccezione di controparte relativa alla asserita mancata notifica della cartella di pagamento n. 29620110006913447000 che, come comprovato dalla documentazione già prodotto da IS LI. Tra l'altro il Primo Giudice ha correttamente rilevato che, successivamente alla cartella n. 29620110006913447000, il Concessionario ha notificato n.2 intimazioni di pagamento e che il contribuente, in data 02.01.2014, ha presentato a IS LI S.p.A., istanza di rateazione Prot. n. 120270, accolta dal Concessionario, le cui rate sono rimaste impagate.
In ultimo il Giudice di prime cure ha rilevato che la società “Ricorrente_1 S.r.l.”, in data 14.02.2018, ha presentato richiesta di adesione alla definizione agevolata, favorevolmente esitata dal Concessionario.
Per tali ragioni, la sentenza impugnata ha correttamente statuito nella parte motiva che, in tutta evidenza,
l'odierna appellante era ben a conoscenza della sua posizione debitoria nei confronti di IS LI
S.p.A. Pertanto, ha concluso l'impugnata sentenza, anche a voler rilevare nel caso di specie un'ipotesi di nullità della notifica della cartella n. 29620110006913447000, tale ipotesi risulta sanata in base al principio del “raggiungimento dello scopo”.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 5 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della LI, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione prodotta dall'Agente della riscossione e richiamata anche nella sentenza impugnata risulta che la cartella di pagamento n. 29620110006913447000 è stata notificata in data 01.07.2011.
L'appellante contesta la ritualità della consegna, deducendo: la consegna a persona non collegata alla società; l'asserita sede “errata” in quanto riferibile a diverso soggetto giuridico. Tuttavia, ai fini del presente giudizio, il Collegio osserva che: l'appellante, anche prescindendo dalla qualificazione del vizio (nullità/ inesistenza), ha successivamente posto in essere condotte incompatibili con la tesi dell'assoluta mancanza di conoscenza della pretesa, condotte che, sul piano processuale e sostanziale, assumono rilievo decisivo ai fini dell'ammissibilità e della sanatoria dei vizi.
Sulla conoscenza della pretesa e sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo, la sentenza di primo grado ha valorizzato un complesso di elementi oggettivi idonei a dimostrare la piena conoscenza della posizione debitoria, tra i quali: la notifica di intimazioni di pagamento successive alla cartella (in atti risultano intimazioni e la resistente richiama anche “n.2” intimazioni); la presentazione, da parte del contribuente, di istanza di rateazione (Prot. n.120270) in data 02.01.2014, poi accolta;
la presentazione, in data 14.02.2018, di richiesta di adesione alla definizione agevolata, favorevolmente esitata dall'Agente della riscossione. Tali circostanze, valutate unitariamente, integrano un quadro concludente dal quale si ricava che la società era consapevole dell'esistenza del carico e della pretesa di riscossione in epoca ampiamente anteriore alla proposizione del ricorso avverso la cartella. Ne consegue che, anche a voler ipotizzare un vizio nella notifica originaria (profilo che l'appellante insiste a configurare), l'eventuale nullità risulta sanata per effetto del principio del raggiungimento dello scopo, dovendosi ritenere conseguita la funzione tipica della notifica: portare l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, consentendogli la tutela giurisdizionale. Sotto tale profilo, il
Collegio condivide l'impostazione della sentenza appellata: la proposizione di iniziative (rateazione e definizione agevolata) correlate al medesimo carico, e l'inerzia rispetto agli atti successivi, rendono non credibile la tesi della totale inconsapevolezza fino alla comunicazione ipotecaria e, comunque, determinano effetti preclusivi rispetto alla deduzione tardiva dei vizi.
La prescrizione viene prospettata dall'appellante come conseguenza della mancata valida notifica della cartella e della pretesa inattività dell'Agente della riscossione. Orbene, una volta accertata: la presenza di atti successivi nella sequenza della riscossione (intimazioni), la condotta del contribuente (rateazione/ definizione agevolata) sintomatica di conoscenza e correlata al carico, non risulta utilmente dimostrata, in termini rigorosi, la maturazione del termine prescrizionale nei termini dedotti dall'appellante. Inoltre, la deduzione di prescrizione appare strettamente dipendente dalla ricostruzione in fatto (inesistenza di notifica e mancata conoscenza) che, come visto, non trova conferma all'esito dell'istruttoria documentale e della valutazione complessiva degli atti.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 Srl va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della LI, Sede Centrale di Palermo n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Palermo, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 4.000,00
(quattromila/00), oltre accessori di Legge se dovuti, da distrarsi in favore del Professionista Avv. Difensore_2 Procuratore Antistatario di parte appellata.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della LI il 05 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Quartararo Baldassare)