Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 6707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6707 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06707/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00401/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2023, proposto da Associazione Nazionale Estrattori e Produttori Lapidei ed Affini, Bettoni S.p.A., Cava Fusi S.r.l., Cave Rossetti S.p.A., Cavit S.p.A., Crosignani E. & Figli S.r.l., Inerti San Valentino S.r.l., Nuova Demi S.p.A., Vaga S.r.l. e Vezzola S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Enzo Robaldo in Milano, piazza Duse, 4;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Istituto Superiore di Sanità e Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del Decreto Ministeriale del 27 settembre 2022 n. 152 recante “ Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2022;
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con particolare riferimento agli atti non noti dell’istruttoria procedimentale, ivi compresi i pareri resi dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. UC IF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che le ricorrenti, con la proposizione del ricorso in esame, hanno impugnato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, contestando la legittimità del decreto ministeriale del 27 settembre 2022, n. 152, recante “ Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ”;
Rilevato che nel corso del giudizio, segnatamente in data 9 febbraio 2026, le ricorrenti hanno versato in atti una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla delibazione nel merito del proposto gravame, in quanto l’impugnato decreto ministeriale è stato abrogato e sostituito dal decreto ministeriale n. 127/2024, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che alla luce della sopravvenienza verificatasi in pendenza della lite, della formale dichiarazione resa dalle ricorrenti in data 9 febbraio 2026 e in virtù della piena operatività del principio dispositivo nell’ambito del processo amministrativo, il presente ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35, comma 1, lett. c) , c.p.a.;
Ritenuto che sussistano giuste ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, tenuto conto della definizione in rito della controversia, nonché della espressa richiesta all’uopo avanzata dalle ricorrenti alla quale le Amministrazioni resistenti non si sono opposte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
TA TR, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
UC IF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC IF | TA TR |
IL SEGRETARIO