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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/12/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
198/2025 V.G
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SPECIALIZZATA PER I MINORENNI
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.Marcello Castiglione - Presidente rel.
Dott.Franco Davini - Consigliere
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Ruotolo - Esperto
Dottor Luciano Cartosio - Esperto
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 198/2025 V.G. promosso da:
, nata a [...]ù) il 14 OTTOBRE 1997, Parte_1
, cittadina peruviana, CodiceFiscale_1
, nato a [...]ù) il 09 MARZO 1998, Parte_2
(C.F. ), cittadino peruviano, C.F._2
Genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
[...]
, nata a [...]ù) il 12 MARZO 2022, cittadina peruviana, Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv.Francesco Fazio per mandato in atti,
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO – SEDE-
contro il decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Genova in data 19.05.2025
CONCLUSIONI:
Per i reclamanti: “Annullare l'impugnato provvedimento;
venga attivata la procedura ex art. 31 D.Lgs. 268/1998 perché autorizzi la permanenza degli odierni reclamanti in Italia, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico d ella minore, e tenuto conto dell'età della suddetta minore come prevede il disposto della citata norma.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
il P.G. “Chiede il rigetto del reclamo”.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato inammissibile l'istanza, avendo osservato che gli istanti sono già titolari di un permesso di soggiorno provvisorio, avendo richiesto la protezione internazionale con procedura in corso.
I reclamanti osservano che non v'è incompatibilità tra la procedura di protezione internazionale e quella di cui all'art.31 TUI. Nella fattispecie, sussisterebbero i presupposti per l'autorizzazione ex art.31 co.3 TUI.
Inoltre, osservano che il permesso di soggiorno provvisorio, avendo una durata limitata – di sei mesi rinnovabili – non assicura a loro ed alla minore la stabilità necessaria per condurre una vita regolare. Inoltre, sarà revocato in caso di rigetto della richiesta di protezione internazionale.
Il reclamo è infondato. Come ha affermato giustamente il Tribunale, non sussistono le condizioni previste dalla normativa richiamata, non sussistendo in particolare la condizione di irregolarità sul territorio nazionale, requisito essenziale per beneficiare del provvedimento di autorizzazione a permanere sul suolo nazionale di cui all'art.31
D.Lgs. 286/1998. Infatti, i reclamanti sono già autorizzati a permanere in Italia in forza della presentazione della richiesta di protezione internazionale, nelle more della valutazione della quale non possono essere espulsi. In caso di rigetto, potranno presentare una nuova domanda al Tribunale per i Minorenni, che potrà valutarla nel merito.
Inoltre, l'autorizzazione ex art.31 del Testo Unico in materia di immigrazione, avendo anch'essa una durata temporanea, non assicura ai richiedenti una stabilità maggiore di quella che può derivare dal permesso temporaneo di cui già fruiscono.
P.Q.M.
Respinge il reclamo. Nulla sulle spese.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che il reclamo è stato integralmente respinto.
Genova, 19 dicembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SPECIALIZZATA PER I MINORENNI
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.Marcello Castiglione - Presidente rel.
Dott.Franco Davini - Consigliere
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Ruotolo - Esperto
Dottor Luciano Cartosio - Esperto
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 198/2025 V.G. promosso da:
, nata a [...]ù) il 14 OTTOBRE 1997, Parte_1
, cittadina peruviana, CodiceFiscale_1
, nato a [...]ù) il 09 MARZO 1998, Parte_2
(C.F. ), cittadino peruviano, C.F._2
Genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
[...]
, nata a [...]ù) il 12 MARZO 2022, cittadina peruviana, Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv.Francesco Fazio per mandato in atti,
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO – SEDE-
contro il decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Genova in data 19.05.2025
CONCLUSIONI:
Per i reclamanti: “Annullare l'impugnato provvedimento;
venga attivata la procedura ex art. 31 D.Lgs. 268/1998 perché autorizzi la permanenza degli odierni reclamanti in Italia, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico d ella minore, e tenuto conto dell'età della suddetta minore come prevede il disposto della citata norma.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
il P.G. “Chiede il rigetto del reclamo”.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato inammissibile l'istanza, avendo osservato che gli istanti sono già titolari di un permesso di soggiorno provvisorio, avendo richiesto la protezione internazionale con procedura in corso.
I reclamanti osservano che non v'è incompatibilità tra la procedura di protezione internazionale e quella di cui all'art.31 TUI. Nella fattispecie, sussisterebbero i presupposti per l'autorizzazione ex art.31 co.3 TUI.
Inoltre, osservano che il permesso di soggiorno provvisorio, avendo una durata limitata – di sei mesi rinnovabili – non assicura a loro ed alla minore la stabilità necessaria per condurre una vita regolare. Inoltre, sarà revocato in caso di rigetto della richiesta di protezione internazionale.
Il reclamo è infondato. Come ha affermato giustamente il Tribunale, non sussistono le condizioni previste dalla normativa richiamata, non sussistendo in particolare la condizione di irregolarità sul territorio nazionale, requisito essenziale per beneficiare del provvedimento di autorizzazione a permanere sul suolo nazionale di cui all'art.31
D.Lgs. 286/1998. Infatti, i reclamanti sono già autorizzati a permanere in Italia in forza della presentazione della richiesta di protezione internazionale, nelle more della valutazione della quale non possono essere espulsi. In caso di rigetto, potranno presentare una nuova domanda al Tribunale per i Minorenni, che potrà valutarla nel merito.
Inoltre, l'autorizzazione ex art.31 del Testo Unico in materia di immigrazione, avendo anch'essa una durata temporanea, non assicura ai richiedenti una stabilità maggiore di quella che può derivare dal permesso temporaneo di cui già fruiscono.
P.Q.M.
Respinge il reclamo. Nulla sulle spese.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che il reclamo è stato integralmente respinto.
Genova, 19 dicembre 2025
IL PRESIDENTE EST.