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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/11/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al N. 3876/2025 R.G. LAVORO, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco De Parte_1
Marco;
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1
del p.t., rappresentato e difeso - ex art. 417 bis cpc - dai Dott.ri CP_2
Mimì LA, RO OR e Consiglia NA FA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.6.2025, la parte ricorrente in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento
[...]
di attività di docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 meglio indicati in ricorso, deduceva che, pur avendo svolto attività di docenza con obbligo di formazione e aggiornamento professionale al pari dei docenti di ruolo, non aveva fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, del valore di € 500,00, prevista dall'art. 1 comma 121, Legge
13.07.2015 n. 107.
Rilevava che la “carta docente” è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, con esclusione, pertanto, dei docenti a tempo determinato.
Lamentava che la disciplina dettata in materia determina una discriminazione vietata dalla direttiva europea 1999/70 e dall'accordo quadro del 18.03.1999 e deduceva che tale diverso trattamento contrastava con quanto sancito dagli artt.
63 e 64 CCNL 29.11.2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/1994.
Su tali assunti rassegnava le seguenti conclusioni: “Previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del
23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici, 2020/2021, 2021/22, 2022/23, 2023/2024 e
2024/2025 conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del Controparte_1
beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e
2024/2025 condannarsi il al pagamento della somma di Controparte_1
€2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
3. Condannare la convenuta al pagamento di spese diritti e onorari del presente giudizio.” Il , costituitosi in giudizio, chiedeva il Controparte_1
rigetto del ricorso.
In data odierna, la causa è stata decisa, con ordinanza, a seguito deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del
19.11.2025.
In via pregiudiziale di rito, va rilevata d'ufficio e dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale adìto.
La formulazione vigente dell'art. 5 c.p.c. prevede che la competenza si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda con riferimento alle prospettazioni attoree ed a prescindere da ogni indagine sulla loro fondatezza e dalle eccezioni del convenuto.
In particolare, poi, per le controversie previste dall'art. 409 c.p.c., l'art. 413 c. 5
c.p.c., introdotto dal D.lgs. n. 80/98, prevede che competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sia il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, naturalmente al momento della proposizione della domanda.
Tale criterio è l'unico criterio applicabile in caso di controversie relative al pubblico impiego, essendo esclusa la possibilità di applicazione sia dei tre fori speciali previsti per le controversie di lavoro dall'art. 413 c.2 c.p.c. sia di quello speciale previsto dall'art.6 RD n. 1611/33 per le cause in cui sia parte una pubblica amministrazione, la cui applicabilità è espressamente esclusa dal c.6 dell'art. 413 c.p.c., introdotto sempre dal d.lgs. n. 80/98.
Nella specie, la ricorrente stessa dichiara in ricorso di “essere per il successivo anno scolastico 2024/2025 presso l'istituto comprensivo “Vallo della Lucania Novi Velia”
(SAIC8BL004) dal 11/09/2024 al 30/06/2025”; Ne deriva l'incompetenza per territorio del Tribunale adìto e la competenza del Tribunale di Vallo Della
Lucania – nella cui circoscrizione ha sede l'Istituto Scolastico di servizio alla data di deposito del ricorso – in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni ai sensi dell'art. 428 c.p.c..
Spese di lite compensate tenuto conto della natura processuale della pronunzia.
P.Q.M.
- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno e dispone la riassunzione del giudizio entro trenta giorni dinanzi al Tribunale di Vallo Della
Lucania, in funzione di Giudice del Lavoro;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Salerno, il 19.11.2025.
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al N. 3876/2025 R.G. LAVORO, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco De Parte_1
Marco;
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1
del p.t., rappresentato e difeso - ex art. 417 bis cpc - dai Dott.ri CP_2
Mimì LA, RO OR e Consiglia NA FA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.6.2025, la parte ricorrente in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
, in forza di contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento
[...]
di attività di docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 meglio indicati in ricorso, deduceva che, pur avendo svolto attività di docenza con obbligo di formazione e aggiornamento professionale al pari dei docenti di ruolo, non aveva fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, del valore di € 500,00, prevista dall'art. 1 comma 121, Legge
13.07.2015 n. 107.
Rilevava che la “carta docente” è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, con esclusione, pertanto, dei docenti a tempo determinato.
Lamentava che la disciplina dettata in materia determina una discriminazione vietata dalla direttiva europea 1999/70 e dall'accordo quadro del 18.03.1999 e deduceva che tale diverso trattamento contrastava con quanto sancito dagli artt.
63 e 64 CCNL 29.11.2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/1994.
Su tali assunti rassegnava le seguenti conclusioni: “Previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del
23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici, 2020/2021, 2021/22, 2022/23, 2023/2024 e
2024/2025 conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del Controparte_1
beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e
2024/2025 condannarsi il al pagamento della somma di Controparte_1
€2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
3. Condannare la convenuta al pagamento di spese diritti e onorari del presente giudizio.” Il , costituitosi in giudizio, chiedeva il Controparte_1
rigetto del ricorso.
In data odierna, la causa è stata decisa, con ordinanza, a seguito deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del
19.11.2025.
In via pregiudiziale di rito, va rilevata d'ufficio e dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale adìto.
La formulazione vigente dell'art. 5 c.p.c. prevede che la competenza si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda con riferimento alle prospettazioni attoree ed a prescindere da ogni indagine sulla loro fondatezza e dalle eccezioni del convenuto.
In particolare, poi, per le controversie previste dall'art. 409 c.p.c., l'art. 413 c. 5
c.p.c., introdotto dal D.lgs. n. 80/98, prevede che competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sia il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, naturalmente al momento della proposizione della domanda.
Tale criterio è l'unico criterio applicabile in caso di controversie relative al pubblico impiego, essendo esclusa la possibilità di applicazione sia dei tre fori speciali previsti per le controversie di lavoro dall'art. 413 c.2 c.p.c. sia di quello speciale previsto dall'art.6 RD n. 1611/33 per le cause in cui sia parte una pubblica amministrazione, la cui applicabilità è espressamente esclusa dal c.6 dell'art. 413 c.p.c., introdotto sempre dal d.lgs. n. 80/98.
Nella specie, la ricorrente stessa dichiara in ricorso di “essere per il successivo anno scolastico 2024/2025 presso l'istituto comprensivo “Vallo della Lucania Novi Velia”
(SAIC8BL004) dal 11/09/2024 al 30/06/2025”; Ne deriva l'incompetenza per territorio del Tribunale adìto e la competenza del Tribunale di Vallo Della
Lucania – nella cui circoscrizione ha sede l'Istituto Scolastico di servizio alla data di deposito del ricorso – in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni ai sensi dell'art. 428 c.p.c..
Spese di lite compensate tenuto conto della natura processuale della pronunzia.
P.Q.M.
- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno e dispone la riassunzione del giudizio entro trenta giorni dinanzi al Tribunale di Vallo Della
Lucania, in funzione di Giudice del Lavoro;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Salerno, il 19.11.2025.
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio