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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/12/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1941/2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to G. Crispo, con cui elett.te domicilia in Nocera Parte_1
Inferiore, alla Via De Gasperi 8, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, giusta procura CP_1
in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 12/4/2024, parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice,
proponendo opposizione all'invito a regolarizzare n. 40096463 di € 21.576,95 per la propria posizione debitoria, notificato dall' il 12/3/2024. Ha eccepito la prescrizione dei crediti, CP_1
concludendo come da ricorso in atti.
Si è costituito l , negando la prospettazione avversa, sostenendo che non era maturata CP_1
la prescrizione e concludendo come da memoria in atti.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
L' ha dedotto che la parte del credito per l'anno 2005 riportata nell'invito opposto è CP_1
stata imputata per mero errore e, quindi, è “tamquam non esset”. Di ciò deve tenersi conto ai fini della decisione, con declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente a tale parte del credito di cui all'atto opposto.
Per quanto riguarda i contributi anno 2017, è da rilevare che il dies a quo del termine prescrizionale è quello in cui andavano fatti i versamenti dovuti, ossia il 2/7/2018.
Il quinquennio scadrebbe il 2/7/2023.
In ogni caso, l ha provato di aver notificato per compiuta giacenza un atto interruttivo CP_2
della prescrizione in data 23/2/2024.
Riguardo alla notifica perfezionatasi per compiuta giacenza, va detto che alla fattispecie di causa si applica il regolamento previsto per la posta ordinaria, anche al fine di valutare l'eventuale regolarità della dichiarazione compiuta giacenza.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 15834/17), il D.P.R. 29 maggio
1982, n. 655 ("Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri 1 e 2 del codice postale e delle telecomunicazioni"), prevede, all'art. 40, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni,
stabilendo altresì che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Analoga disciplina è dettata dagli artt. 24 e 25 del D.M. 1° ottobre 2008
(recante l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale. In particolare, l'art. 25 del D.M. 1/10/2008 (regolamento del servizio di recapito)
prescrive che "La consegna degli invii a firma - comprese le raccomandate - avviene presso l'ufficio postale di distribuzione nei seguenti casi: a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29...
Nei casi di cui alle lett. a), b), c), nonché nei casi di invii manomessi o deteriorati, il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale per il ritiro dell'invio".
Il citato regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto, all'art. 25, il "rilascio dell'avviso di giacenza" (vedi anche Cass. 2047/2016). Tanto premesso in diritto, è da rilevare in fatto che, pur in assenza di prova del rilascio dell'avviso di giacenza relativo al provvedimento inviato dall' al ricorrente, deve CP_1
ritenersi presunta l'ordinaria regolarità del servizio postale, nonché dei particolari doveri che la spedizione impone all'ufficio in ordine al suo inoltro e alla consegna al destinatario.
Il notificante non può essere in possesso degli avvisi di giacenza, rilasciati dall'addetto all'interno della cassetta postale proprio per consentire al destinatario di ritirare, in un secondo momento, il plico presso l'ufficio postale.
L'esigenza di provare l'effettivo rilascio dell'avviso di giacenza è soddisfatta, quindi,
attraverso l'attestazione, fidefacente ai sensi dell'art. 2699 e segg. c.c., dell'agente postale,
non necessitando di ulteriori prove documentali (non previste da alcuna norma).
Trattasi comunque di una presunzione semplice, che può essere vinta da elementi contrari offerti dalla controparte, ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa alla medesima non imputabile.
Nel caso di specie, nel primo atto seguente al deposito della documentazione, la parte ricorrente non ha offerto tali elementi.
Comunque, deve tenersi conto della sospensione del decorso della prescrizione durante il periodo di emergenza Covid-19.
In particolare, va detto che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i
lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui
all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è
differito alla fine del periodo”; l'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di
termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, dispone al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza
sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono
sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e
riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio
durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Le disposizioni citate hanno sospeso i termini prescrizionali dal 23 febbraio 2020 al 30
giugno 2020 (per 129 giorni) dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (per 182 giorni).
Pertanto, considerata la sospensione predetta, deve giungersi alla conclusione che il credito per il 2017 riportato nell'invito alla regolarizzazione opposto non era estinto per prescrizione al momento della notifica del predetto atto.
Discende da quanto precede il rigetto del ricorso.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, in ragione della formulazione dell'atto opposto, che era stata comprensiva anche del credito per il 2005.
P.Q.M.
a) dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla parte del credito di cui all'atto opposto relativa all'anno 2005;
b) rigetta la restante parte del ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to G. Crispo, con cui elett.te domicilia in Nocera Parte_1
Inferiore, alla Via De Gasperi 8, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, giusta procura CP_1
in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 12/4/2024, parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice,
proponendo opposizione all'invito a regolarizzare n. 40096463 di € 21.576,95 per la propria posizione debitoria, notificato dall' il 12/3/2024. Ha eccepito la prescrizione dei crediti, CP_1
concludendo come da ricorso in atti.
Si è costituito l , negando la prospettazione avversa, sostenendo che non era maturata CP_1
la prescrizione e concludendo come da memoria in atti.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
L' ha dedotto che la parte del credito per l'anno 2005 riportata nell'invito opposto è CP_1
stata imputata per mero errore e, quindi, è “tamquam non esset”. Di ciò deve tenersi conto ai fini della decisione, con declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente a tale parte del credito di cui all'atto opposto.
Per quanto riguarda i contributi anno 2017, è da rilevare che il dies a quo del termine prescrizionale è quello in cui andavano fatti i versamenti dovuti, ossia il 2/7/2018.
Il quinquennio scadrebbe il 2/7/2023.
In ogni caso, l ha provato di aver notificato per compiuta giacenza un atto interruttivo CP_2
della prescrizione in data 23/2/2024.
Riguardo alla notifica perfezionatasi per compiuta giacenza, va detto che alla fattispecie di causa si applica il regolamento previsto per la posta ordinaria, anche al fine di valutare l'eventuale regolarità della dichiarazione compiuta giacenza.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 15834/17), il D.P.R. 29 maggio
1982, n. 655 ("Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri 1 e 2 del codice postale e delle telecomunicazioni"), prevede, all'art. 40, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni,
stabilendo altresì che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Analoga disciplina è dettata dagli artt. 24 e 25 del D.M. 1° ottobre 2008
(recante l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale. In particolare, l'art. 25 del D.M. 1/10/2008 (regolamento del servizio di recapito)
prescrive che "La consegna degli invii a firma - comprese le raccomandate - avviene presso l'ufficio postale di distribuzione nei seguenti casi: a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29...
Nei casi di cui alle lett. a), b), c), nonché nei casi di invii manomessi o deteriorati, il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale per il ritiro dell'invio".
Il citato regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto, all'art. 25, il "rilascio dell'avviso di giacenza" (vedi anche Cass. 2047/2016). Tanto premesso in diritto, è da rilevare in fatto che, pur in assenza di prova del rilascio dell'avviso di giacenza relativo al provvedimento inviato dall' al ricorrente, deve CP_1
ritenersi presunta l'ordinaria regolarità del servizio postale, nonché dei particolari doveri che la spedizione impone all'ufficio in ordine al suo inoltro e alla consegna al destinatario.
Il notificante non può essere in possesso degli avvisi di giacenza, rilasciati dall'addetto all'interno della cassetta postale proprio per consentire al destinatario di ritirare, in un secondo momento, il plico presso l'ufficio postale.
L'esigenza di provare l'effettivo rilascio dell'avviso di giacenza è soddisfatta, quindi,
attraverso l'attestazione, fidefacente ai sensi dell'art. 2699 e segg. c.c., dell'agente postale,
non necessitando di ulteriori prove documentali (non previste da alcuna norma).
Trattasi comunque di una presunzione semplice, che può essere vinta da elementi contrari offerti dalla controparte, ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa alla medesima non imputabile.
Nel caso di specie, nel primo atto seguente al deposito della documentazione, la parte ricorrente non ha offerto tali elementi.
Comunque, deve tenersi conto della sospensione del decorso della prescrizione durante il periodo di emergenza Covid-19.
In particolare, va detto che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i
lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui
all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è
differito alla fine del periodo”; l'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di
termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, dispone al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza
sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono
sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e
riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio
durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Le disposizioni citate hanno sospeso i termini prescrizionali dal 23 febbraio 2020 al 30
giugno 2020 (per 129 giorni) dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (per 182 giorni).
Pertanto, considerata la sospensione predetta, deve giungersi alla conclusione che il credito per il 2017 riportato nell'invito alla regolarizzazione opposto non era estinto per prescrizione al momento della notifica del predetto atto.
Discende da quanto precede il rigetto del ricorso.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, in ragione della formulazione dell'atto opposto, che era stata comprensiva anche del credito per il 2005.
P.Q.M.
a) dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla parte del credito di cui all'atto opposto relativa all'anno 2005;
b) rigetta la restante parte del ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo